Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-30, n. 202403953

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-30, n. 202403953
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403953
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2024

N. 03953/2024REG.PROV.COLL.

N. 06659/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6659 del 2023, proposto dal dott.
-OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti A P e Raimondo d’Aquino Di Caramanico e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, viale Liegi, n. 32;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) e Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

dott. -OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
dott. -OISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa concessione di misure cautelari,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima, -OISSIS- del-OISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari presentata in via incidentale dall’appellante e preso atto del suo rinvio al merito;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visto, altresì, l’atto di costituzione in giudizio del dott. -OISSIS-;

Viste le memorie delle parti, i documenti della difesa erariale, la replica del dott. -OISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Cons. P D B e uditi per le parti l’avv. A P, l’avv. Girolamo Rubino e l’Avvocato dello Stato Ruggero Di Martino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso in epigrafe il dott. -OISSIS- impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I,-OISSIS-, n. -OISSIS-, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, previa adozione di misure cautelari.

L’appellante espone di essere magistrato di VII valutazione di professionalità, nominato con d.m. -OISSIS-, e di avere sin da tale data svolto l’attività di magistrato quasi soltanto presso il distretto giudiziario di -OISSIS-, svolgendo in via più che prevalente funzioni requirenti.

Tra il mese di -OISSIS- e quello di -OISSIS-, in ragione di nomina poi annullata a seguito di contenzioso giurisdizionale, l’esponente prestava servizio quale Procuratore Nazionale Aggiunto in seno alla Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. Successivamente, riassumeva l’incarico, già svolto in precedenza dal -OISSIS-, di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di -OISSIS-.

Con telefax n. -OISSIS- del -OISSIS- il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) avviava il procedimento di copertura dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OISSIS-, divenuto vacante.

Il dott. -OISSIS- presentava la sua candidatura e in sede istruttoria si addiveniva alla formulazione di tre distinte proposte di nomina: quella del dott. -OISSIS-, contraddistinta dalla lett. A), che in Commissione otteneva due voti, quella del dott. -OISSIS-, contraddistinta dalla lett. B), che otteneva un voto, e quella dell’odierno appellante, contraddistinta dalla lett. C), che otteneva a sua volta un voto.

Il Plenum del C.S.M. nella seduta del -OISSIS-, dopo un’articolata discussione di cui l’appellante contesta la legittimità, procedeva alla votazione delle proposte, in esito alla quale la candidatura del dott. -OISSIS- otteneva n. 13 voti e veniva approvata, a fronte di n. 6 voti ottenuti dal dott. -OISSIS- e di n. 3 voti ottenuti dal dott. -OISSIS-.

L’esponente impugnava la suddetta delibera del C.S.M. di approvazione della proposta di nomina del dott. -OISSIS- a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OISSIS-, unitamente agli atti presupposti e connessi, ma l’adito T.A.R. Lazio – Roma, con la sentenza appellata, respingeva il ricorso, ritenendolo nel suo complesso infondato.

Nell’appello il dott. -OISSIS- contesta le motivazioni e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo con un unico motivo le censure di: error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, commi 7, 7- bis e 12 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 per inesatto apprezzamento della diversità di qualifica tra Procuratore Nazionale Aggiunto e Procuratore Aggiunto; error in iudicando per violazione degli artt. 7 e segg. della l. 7 agosto 1990. n. 241 e dell’art. 36 del c.d. Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria in tema di partecipazione al procedimento e corretto impiego delle fonti di conoscenza rilevanti ai fini del formarsi della decisione dell’Amministrazione procedente; error in iudicando per violazione e falsa applicazione dei principi in tema di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990 e al d.lgs. n. 160/2006 per assoluta illogicità e perplessità della motivazione del provvedimento; error in iudicando per violazione e falsa applicazione delle norme del citato Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria disciplinanti il conferimento degli incarichi direttivi e segnatamente degli artt. 6, 10, 18, 25, 26, 29 e 32, in tema di valutazione comparativa tra i candidati.

In estrema sintesi e salvo quanto si dirà più oltre, il dott. -OISSIS- lamenta che il T.A.R. avrebbe affermato la validità della procedura comparativa condotta dal C.S.M. facendo esclusivo riferimento all’esperienza dello stesso appellante quale Procuratore Aggiunto, ma senza dare un adeguato rilievo a quella da lui vantata in veste di Procuratore Aggiunto della DNAA, che sarebbe, invece, di diverso e più rilevante spessore ai fini della procedura comparativa.

Lamenta, inoltre, che la sentenza appellata si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente l’assenza di un vulnus derivante dalla violazione delle regole procedurali, senza indicare le motivazioni per le quali l’inosservanza di tali regole non si sia tradotta in un’ingiustificata lesione della posizione del ricorrente stesso.

Da ultimo, contesta la scelta del T.A.R. di legittimare senza motivo l’appiattimento della delibera del C.S.M. sull’automatismo valutativo legato alla prevalenza assegnata alle funzioni direttive svolte dal dott. -OISSIS-.

Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, depositando di seguito memoria difensiva, con cui hanno eccepito l’inammissibilità per più versi e, comunque, l’infondatezza dell’avverso gravame.

Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato dott. -OISSIS-, depositando a sua volta una memoria con cui ha eccepito l’infondatezza delle censure dell’appellante.

Non si è invece costituito in giudizio il dott. -OISSIS-, ancorché evocato.

Nella camera di consiglio del 12 settembre 2023, su richiesta delle parti l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.

In vista dell’udienza di merito l’appellante e il controinteressato hanno rispettivamente depositato una memoria e una replica alle considerazioni avversarie.

All’udienza pubblica del 16 gennaio 2024 sono comparsi i difensori delle parti costituite. All’esito della discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione l’appello promosso dal dott. -OISSIS- contro la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso contro la delibera del C.S.M. di approvazione della proposta di nomina del dott. -OISSIS- a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OISSIS-.

In via preliminare devono essere analizzate le eccezioni di inammissibilità dell’appello sollevate dalla difesa erariale. Questa, infatti, eccepisce da un lato (pur senza trarne in modo esplicito il corollario dell’inammissibilità) che l’appello costituirebbe, nella sostanza, una mera riproposizione dei motivi oggetto del ricorso originario, non evidenziando vizi autonomi della sentenza, ma ribadendo quelli da cui sarebbe stata affetta la delibera impugnata. Dall’altro lato, che i motivi dedotti dall’appellante sarebbero attinenti al merito puro della valutazione e della conseguente determinazione consiliare: in sostanza, l’appellante mirerebbe a condurre il Giudice a formulare un proprio giudizio comparativo sul merito e sulle attitudini professionali degli aspiranti, per sostituirlo a quello compiuto dall’organo di autogoverno, così invadendo la sfera di attribuzioni riservata a quest’ultimo ed eccedendo i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità sugli atti amministrativi.

Le suesposte eccezioni non possono essere condivise, fatto salvo, per quanto riguarda l’eccezione di inammissibilità dei motivi attinenti al merito delle valutazioni del C.S.M., ciò che si dirà più oltre in sede di disamina della censura avente a oggetto la comparazione dei progetti organizzativi presentati dai due candidati.

Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione, il Collegio osserva che detto principio, stabilito dall’art. 101, comma 1, c.p.a., prescrive che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non bastando la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo: ciò, perché il giudizio di appello innanzi al giudice amministrativo ha natura di revisio prioris instantiae , i cui limiti oggettivi risultano segnati dai motivi di impugnazione (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 22 giugno 2023, n. 6147;
id., 9 maggio 2023, n. 4680;
Sez. V, 7 marzo 2022, n. 1619;
id., 30 novembre 2021, n. 7988;
id., 8 aprile 2021, n. 2843;
Sez. II, 2 febbraio 2022, n. 717;
Sez. IV, 24 febbraio 2020, n. 1355).

Pertanto, l’appello deve censurare le motivazioni della sentenza impugnata ed esporre le ragioni per le quali questa sarebbe erronea e da riformare (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. II, 12 marzo 2021, n. 2152;
id., 21 -OISSIS-, n. 3253;
Sez. V, 4 aprile 2017, n. 1543;
id., 17 giugno 2014, n. 3088;
Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1529;
Sez. IV, 26 settembre 2016, n. 3936;
Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 158). È stato precisato che non è necessario che i motivi di gravame siano rubricati in modo puntuale, né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, rilevando invece che gli stessi vengano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (cfr. C.d.S., Sez. V, 27 settembre 2022, n. 8321) e che la specificità si articola, comunque, in relazione alla natura delle controversie (C.d.S., Sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4006).

Ciò premesso, nella vicenda in esame, al contrario di quanto eccepisce l’Amministrazione, il precetto dell’art. 101, comma 1, c.p.a. è rispettato, dal momento che l’appellante ha mosso critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata (in disparte la fondatezza delle stesse), individuando con chiarezza sufficiente i motivi per i quali, a suo avviso, la sentenza sarebbe errata e da riformare, tant’è vero che sia la medesima Amministrazione, sia il controinteressato hanno replicato analiticamente nel merito a dette critiche.

Venendo ora all’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dei limiti al sindacato del giudice amministrativo, il Collegio osserva che per giurisprudenza consolidata il Consiglio Superiore della Magistratura dispone, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, di un ampio e riservato apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità soltanto se inficiato da irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. V, 5 febbraio 2021, n. 1077;
id., 9 gennaio 2020, n. 192;
id., 27 giugno 2018, n. 3944;
id., 11 dicembre 2017, n. 5828): al giudice amministrativo è preclusa qualsiasi valutazione di merito sull’opportunità e sulla convenienza dell’atto dell’organo di autogoverno. Ciò, tuttavia, non significa che tale ampia discrezionalità limiti il sindacato del giudice amministrativo solo alla valutazione svolta dal C.S.M. sugli elementi di fatto considerati, essendo possibile, in ossequio ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale ex art. 1 c.p.a., un giudizio più esteso che si traduca in una puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti di fatto costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, della coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, della logicità della valutazione, dell’effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, della sufficienza e logicità della motivazione (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1350;
Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3716;
id., 11 febbraio 2016, n. 607). Assume valore dirimente, quindi, la motivazione della delibera sulle attitudini e sui relativi indicatori posseduti dai candidati, dovendo il Plenum dar conto delle ragioni che giustificano una valutazione di maggiore capacità professionale e conducono a preferire un candidato rispetto ad altri (C.d.S., Sez. VII, n. 1350/2023, cit.).

Nel caso di specie l’appellante (a parte quanto si dirà in ordine alla doglianza sui progetti organizzativi presentati dai candidati) non chiede, neppure implicitamente, un sindacato di merito di questo giudice sull’opportunità e/o convenienza della decisione assunta dal C.S.M., ma censura l’ iter motivazionale seguito dalla sentenza appellata nel disattendere le censure di tenore procedimentale e quelle di tenore sostanziale contenute nel ricorso.

Si passa pertanto alla disamina del merito del gravame.

Con la sentenza appellata il T.A.R. ha respinto, ritenendoli infondati, i due gruppi di censure articolati dal ricorrente avverso la delibera del C.S.M. di approvazione della nomina del dott. -OISSIS-: l’uno, di carattere procedurale, relativo al riferimento nel corso della discussione e prima della votazione a presunte conversazioni con il dott. -OISSIS- che avrebbero coinvolto il dott. -OISSIS-, senza che quest’ultimo abbia potuto contraddire sul punto (v. infra );
l’altro, di carattere sostanziale, riguardante un asserito automatismo valutativo culminato nell’acritica attribuzione della prevalenza al dott. -OISSIS- per avere quest’ultimo svolto funzioni direttive.

In ordine al primo gruppo di censure la sentenza appellata ha ritenuto che il succitato riferimento, nel corso della discussione del Plenum , alle presunte conversazioni intercorse tra altro magistrato e il dott. -OISSIS- per la conferma dell’appellante quale Procuratore Aggiunto della Procura Nazionale Antimafia, non ha assunto rilievo nella delibera impugnata, poiché la motivazione della proposta di nomina fatta propria dal Plenum non fa leva su tale elemento, ma si fonda sulla comparazione dei due percorsi professionali con riferimento alle attività giurisdizionali svolte. Quanto alle censure di tenore sostanziale, il T.A.R. ritenuto non dirimente il riferimento alla sentenza di questo Consiglio, Sez. V, n. 3712/2021 dell’11 maggio 2021 (sulla necessità di una particolare motivazione laddove si accordi preferenza al candidato che ha svolto solamente funzioni semidirettive rispetto a quello che ha svolto funzioni direttive), pure richiamata dalla delibera: ha invece ritenuto dirimente l’assunto per il quale, sebbene il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria non gradui tra le due tipologie di funzioni, direttive e semidirettive, è indubbio che le stesse non siano pienamente sovrapponibili, essendo quelle direttive ontologicamente più ampie e complesse ed essendo la figura del Procuratore Aggiunto sotto-ordinata a quella del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, poiché le sue attribuzioni derivano da un provvedimento delegatorio dello stesso Procuratore.

Nell’analizzare le censure dell’appellante, il Collegio ritiene di principiare da quella tramite la quale il dott. -OISSIS- torna a lamentarsi della violazione a suo danno delle garanzie procedimentali, la cui portata non sarebbe stata colta dalla sentenza di prime cure. Vero è che tale censura, i cui aspetti fattuali vengono riportati nell’atto di appello prima dell’enunciazione formale dei motivi di gravame, è sviluppata, nei suoi profili giuridici, solo al parag. 4 della parte in diritto dell’atto stesso (pagg. 18 e segg.), tuttavia essa è dotata di carattere pregiudiziale rispetto alle altre, in quanto volta a inficiare in radice la votazione della proposta di nomina da parte del Plenum del C.S.M. e per questa ragione va trattata prioritariamente.

Lamenta in particolare l’appellante che durante la discussione del Plenum il Consigliere -OISSIS- ha fatto riferimento a presunte pressioni esercitate da un altro magistrato sul dott. -OISSIS- (all’epoca non più componente del C.S.M., ma importante esponente di una corrente) affinché l’appellante fosse confermato Procuratore Aggiunto della DNAA (dopo l’annullamento giudiziale della sua precedente nomina). Detto riferimento avrebbe inciso sull’esito della procedura di attribuzione dell’incarico e sarebbe stato fatto con modalità tali da non consentire al dott. -OISSIS- di difendersi e di sottoporre all’organo di autogoverno la propria versione dei fatti: ciò, a differenza del dott. -OISSIS-, cui sarebbe stato consentito di difendersi in un’apposita audizione dalle presunte “ombre” generate dalla vicenda dell’interessamento di taluni esponenti politici per la sua nomina ai vertici della -OISSIS- e di allegare gli elementi (ai quali è stato dato credito) che portavano a ritenere che tale interessamento fosse avvenuto all’insaputa dello stesso dott. -OISSIS-.

In questo modus agendi dell’organo di autogoverno sarebbero dunque emersi due distinti profili di illegittimità, che la sentenza di prime cure non avrebbe adeguatamente valutato, né apprezzato: 1) la manifesta disparità di trattamento tra i due candidati concretizzata dall’intervento del Consigliere -OISSIS-, poiché i contenuti di tale intervento avrebbero condizionato la valutazione della proposta C (relativa al dott. -OISSIS-) senza la copertura di alcuna delle guarentigie che invece hanno riguardato – sottolinea l’appellante: correttamente – la posizione del dott. -OISSIS-;
2) la violazione del principio del contraddittorio, sancito dall’art. 36 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, a tenor del quale il merito e le attitudini del magistrato sono ricavabili, tra l’altro, da qualsiasi elemento ritenuto rilevante che risulti dagli atti del Consiglio o nella sua disponibilità, purché, qualora negativo, sia stata garantita al magistrato stesso la possibilità del contraddittorio, laddove, invece, in nessun atto o documento della procedura per cui è causa sarebbe mai stato introdotto il tema delle conversazioni intrattenute dal dott. -OISSIS- sull’odierno appellante.

La sentenza gravata, come si è visto, ha ritenuto irrilevante tale circostanza, sia perché la motivazione della delibera del C.S.M. avrebbe fatto leva sulla comparazione dei due percorsi professionali e non sulla questione sollevata dal Cons. -OISSIS-, sia perché le dichiarazioni di quest’ultimo avrebbero avuto un significato diverso e non avrebbero contenuto alcun riferimento a condotte scorrette tenute dal dott. -OISSIS-. L’appellante contesta tale motivazione, sostenendo che la stessa equivarrebbe ad affermare che la discussione del Plenum non avrebbe effetti di sorta, mentre, in realtà, sarebbe stato introdotto in detta discussione, subito prima della votazione, un elemento suscettibile di orientare le preferenze di voto, mai trattato né affrontato nel corso dell’ iter istruttorio preordinato all’assunzione della valutazione finale.

La circostanza in esame, sottovalutata dal T.A.R., lungi dal risolversi in una mera violazione delle garanzie procedimentali dell’odierno appellante, vizierebbe anche la valutazione comparativa ex se considerata, poiché la ratio di questa, insita nell’individuazione del candidato più idoneo sulla base di risultanze istruttorie documentate ed adeguatamente valutate dalla Commissione competente e poi dal Plenum , sarebbe stata irrimediabilmente frustrata, per essere stata incisa detta valutazione dalla – in realtà infondata – criticità con cui è stata adombrata la posizione del dott. -OISSIS-. Di qui, come detto poc’anzi, il carattere pregiudiziale della doglianza.

La censura non può essere condivisa, la sua infondatezza emergendo, come giustamente eccepisce la difesa erariale, dal verbale della seduta del Plenum del C.S.M. del -OISSIS-, nonché dal testo della delibera impugnata.

Dalla lettura del predetto verbale, infatti, si ricava l’effettivo significato delle dichiarazioni del Cons. -OISSIS-, che, come ha osservato il T.A.R., non contengono alcun riferimento a condotte scorrette tenute dal dott. -OISSIS-.

Invero, subito prima di tali dichiarazioni vi era stato l’intervento del Consigliere -OISSIS-, il quale si era espresso contro la candidatura del dott. -OISSIS-, dolendosi di un’asserita caduta di credibilità e di immagine della magistratura che sarebbe stata ingenerata da un episodio, risalente -OISSIS-, di una conversazione di cui era stato parte il dott. -OISSIS- con alcuni Consiglieri e politici e nella quale era stata caldeggiata la nomina del medesimo dott. -OISSIS- al vertice della -OISSIS-: episodio che avrebbe costituito un impedimento per la sua nomina al vertice della Procura di -OISSIS-, non superato dalla convinzione della netta separazione tra l’accaduto e la persona del dott. -OISSIS-.

Con le sue dichiarazioni il Cons. -OISSIS- ha stigmatizzato tale intervento, sottolineando che non vi era “ nessuna prova, indizio o traccia anche minima di rapporti diretti tra il dott. -OISSIS- e i protagonisti della riunione in cui si discusse del posto di -OISSIS- ” e che non risultava neppure, da parte dello stesso dott. -OISSIS-, un’attività di autopromozione per quell’incarico o per un altro, cosicché egli era “ semplicemente stato citato da terzi ” e di quella vicenda era stato vittima e non avrebbe potuto continuare a esserlo “ se non con profonda ingiustizia ”. Ha aggiunto pertanto che avrebbe “ preferito non trovare i passaggi relativi a tale vicenda nella proposta a favore del dott. -OISSIS-, né sentirla evocare oggi ”, perché ugualmente avrebbero allora dovuto essere evocati episodi relativi agli altri due candidati, uno dei quali riguardante l’odierno appellante (la vicenda dell’intervento “ in maniera quantomeno scomposta ” di altro magistrato della DNA con il dott. -OISSIS- per la conferma del dott. -OISSIS- quale Procuratore Aggiunto della Procura Nazionale Antimafia): ma il Cons. -OISSIS- ha precisato di non reputare corretto evocare questa vicenda, “ così come non lo è evocare per il dott. -OISSIS- quella della riunione per la nomina alla -OISSIS- ”, spiegando “ di avere rievocato tali vicende soltanto per rimarcare che il dott. -OISSIS- non può essere vittima di una situazione di cui non è stato protagonista ”.

Da un lato, dunque, le parole del Cons. -OISSIS- non contengono alcuna accusa verso l’appellante, rispetto alla quale a costui sarebbe spettata, ai sensi dell’art. 36 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, la possibilità di contraddire. Al contrario, in esse si legge che sarebbe scorretto addebitare alcunché al dott. -OISSIS-, così come lo sarebbe muovere addebiti al dott. -OISSIS-, essendo stati ambedue i magistrati incolpevolmente citati da terzi: e qui, semmai, è evidente l’intento critico nei confronti di alcuni passaggi della proposta di nomina C e dell’intervento del Cons. -OISSIS-, che avrebbero finito per perpetuare tale “ profonda ingiustizia ” contro l’odierno controinteressato. Il tutto, peraltro, senza apportare un reale beneficio al dott. -OISSIS-, per il rischio di estendere anche a costui il paradigma della perdita di credibilità inferta dall’episodio che lo ha riguardato, nonostante la “ netta separazione ” tra l’accaduto e la sua persona: il Cons. -OISSIS- ha, quindi, segnalato tale rischio, evidenziando l’inappropriatezza del paradigma.

A ben vedere, perciò, le parole del Cons. -OISSIS-, lungi dal determinare una disparità di trattamento e una violazione del principio del contraddittorio ex art. 36 cit. in danno del dott. -OISSIS-, hanno avuto l’intenzione di evitare che una simile disparità e una simile violazione si producessero a danno del dott. -OISSIS-, poiché solo per costui sarebbe valsa, quale fattore impeditivo alla candidatura, la sua menzione in conversazioni di terzi per il conferimento di un incarico direttivo, per giunta pur essendo emersa, nell’audizione su tale punto, la sua estraneità a detta vicenda. Non solo, ma le succitate parole hanno evitato il pericolo dell’estensione di un ingiusto pregiudizio anche a danno dello stesso dott. -OISSIS-.

L’infondatezza di un parallelo tra la posizione del dott. -OISSIS- e quella del dott. -OISSIS- (e quindi della censura di disparità di trattamento a danno di quest’ultimo) emerge con chiarezza, come nota il controinteressato, anche perché solo per il primo il tentativo di influire ab externo sul C.S.M. in modo che fosse nominato alla -OISSIS- era stato evocato quale fattore di “specifica criticità” nella procedura di nomina a capo della Procura di -OISSIS-, qui in esame, mentre nessuna analoga “specifica criticità” è stata mai evocata per il secondo in relazione alla questione delle pressioni fatte da terzi per la conferma del suo incarico presso la DNA.

D’altro lato, l’asserzione dell’appellante che le dichiarazioni del Cons. -OISSIS- avrebbero influito illegittimamente sul voto, a suo sfavore e a favore del controinteressato, non trova nessuna conferma nel verbale della discussione del Plenum , che anzi la smentisce, tenuto conto che in nessun intervento si rinvengono rimproveri o accuse mosse al dott. -OISSIS- per l’episodio sopra riferito: invero, dei componenti dell’organo di autogoverno presenti, nel prosieguo del dibattito solo il Cons. -OISSIS- ha ritenuto, nel suo intervento, di fare un richiamo alle dichiarazioni del Cons. -OISSIS-, peraltro in senso marcatamente critico verso di esse e favorevole al dott. -OISSIS-, in quanto volto a dare risalto in favore di quest’ultimo all’esistenza di differenze tra l’episodio che lo ha riguardato e quello che ha riguardato il dott. -OISSIS-. Vanno condivise, pertanto, le affermazioni della difesa erariale,

la quale ha evidenziato come dagli atti non emerga alcuna prova che le dichiarazioni del Cons. -OISSIS- abbiano influito sull’esito della votazione, in particolare sul mancato raggiungimento di una maggioranza da parte della proposta C, favorevole all’appellante.

Infine, va condivisa l’ulteriore affermazione della difesa erariale, secondo cui l’esame della delibera approvata consente di comprendere come la prevalenza del dott. -OISSIS- sul dott. -OISSIS- non abbia poggiato sulla circostanza in discorso, che non ha svolto alcun ruolo nella decisione di conferire al primo l’incarico direttivo per cui è causa: la procedura è rimasta, infatti, nell’alveo, ad essa proprio, di una valutazione comparativa tra i candidati per individuare il più idoneo a ricoprire detto incarico, basata sugli indicatori generali individuati dalla normativa di riferimento, costituiti dal merito e dalle attitudini. In detta decisione, a quanto si legge nella delibera gravata, nessuna rilevanza hanno avuto elementi esterni ai suddetti parametri normativi, quali le vicende a cui si è fatto cenno poc’anzi, di tal ché, in definitiva, anche da questo punto di vista deve ritenersi che dalle parole del Cons. -OISSIS- non siano emersi elementi tali da comportare la necessità di garantire all’appellante un contraddittorio sugli elementi stessi.

Venendo ora al secondo gruppo di censure, con le stesse l’appellante lamenta anzitutto che la sentenza gravata si fonderebbe sull’assimilazione delle funzioni svolte dal dott. -OISSIS- come Procuratore Nazionale Aggiunto presso la DNAA (per un periodo di oltre -OISSIS-) a quelle (di livello, in realtà, inferiore) di Procuratore Aggiunto presso un ufficio di Procura. Tale assimilazione sarebbe però erronea e fuorviante, poiché:

a) i Procuratori Nazionali Aggiunti sarebbero due su tutto il territorio nazionale, mentre i Procuratori Aggiunti si potrebbero trovare “ negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari […] in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio ”;

b) il d.lgs. n. 160/2006 distinguerebbe nettamente i due ruoli, avendo previsto quello di Procuratore Aggiunto all’art. 10, comma 7, ove disciplina le “ funzioni semidirettive requirenti di primo grado ” e quello di Procuratore Nazionale Aggiunto al comma 7- bis con cui si disciplinano le diverse “ funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale ”. Il regime di accesso a dette funzioni sarebbe assai diverso e inoltre le funzioni di Procuratore Nazionale Aggiunto sarebbero superiori e di accesso più complesso anche rispetto a quelle “ direttive requirenti di primo grado da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario ”;

c) la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo è istituita presso la Corte di Cassazione, con il ché sarebbe errato sostenere che le funzioni esercitate dall’appellante come Procuratore Nazionale Aggiunto siano “sotto-ordinate” a quelle di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Inoltre, i due posti di Procuratore Nazionale Aggiunto sarebbero stati previsti a seguito dell’attribuzione alla Direzione Nazionale Antimafia, con d.l. n. -OISSIS- delle nuove funzioni di coordinamento e impulso nazionale in materia di terrorismo e pertanto il dott. -OISSIS- avrebbe svolto -OISSIS- in Italia le funzioni di Procuratore Nazionale Aggiunto con delega all’intero -OISSIS-, in un periodo di forte pericolosità per il Paese del terrorismo di matrice islamica.

In conclusione, perciò l’esercizio di funzioni di coordinamento nazionale (quali quelle svolte dal dott. -OISSIS-) restituirebbe un profilo professionale più qualificato e competente di quello di Procuratore Aggiunto, come invece l’appellante sarebbe stato in sostanza valutato.

Sotto altro profilo, l’appellante censura la sentenza gravata per avere questa affermato la legittimità della prevalenza del dott. -OISSIS- in virtù della maggior rilevanza sotto l’aspetto relazionale del ruolo da costui ricoperto a capo della Procura di -OISSIS- e della Procura Generale di -OISSIS-, nonché con l’esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività del corrispondente nazionale di Eurojust e di quelle di punto di contatto della Rete giudiziaria europea: ciò, tenuto conto che l’ordinamento non prevedrebbe le funzioni di coordinamento del corrispondente nazionale di Eurojust e che, anche ad ammettere la sussistenza di dette funzioni, il controinteressato avrebbe potuto esercitarle solo nella Regione -OISSIS-, mentre il dott. -OISSIS- avrebbe svolto funzioni di corrispondente nazionale di Eurojust per il -OISSIS- in relazione a tutte le Procure distrettuali dislocate sul territorio nazionale.

Ancora, il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che ambedue i candidati si sarebbero positivamente misurati con la trattazione di fattispecie di reato di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia e che quindi le valutazioni della delibera del C.S.M. sul punto sarebbero corrette, poiché in realtà il dott. -OISSIS- potrebbe essersi occupato di procedimenti ex art. 51, comma 3- bis , c.p.p. solo nel periodo in cui ha svolto funzioni di Sostituto Procuratore presso la DDA di -OISSIS- (-OISSIS-) e dunque per un tempo assai inferiore a quello in cui il dott. -OISSIS- si sarebbe occupato della stessa tipologia di reati (più -OISSIS-anni).

Proseguendo nella sua disamina, l’appellante critica la sentenza di prime cure per non avere questa riconosciuto che la prevalenza del dott. -OISSIS- si sarebbe fondata su un automatismo valutativo legato all’esercizio da parte dello stesso di funzioni direttive, senza una valutazione concreta delle effettive esperienze dei candidati. In tal modo sarebbe stata fraintesa la sentenza di questo Consiglio, Sez. V, n. 3712/2021 dell’11 maggio 2021, che non avrebbe postulato una prevalenza generale e automatica del candidato che abbia svolto funzioni direttive rispetto a quello che abbia ricoperto solo incarichi semidirettivi, ma si sarebbe limitato a imporre un onere motivazionale rafforzato in caso di prevalenza assegnata al secondo sul primo.

Nel caso in esame, la proposta C conterrebbe numerose, valide e motivate ragioni a sostegno della piena idoneità del dott. -OISSIS- ad assumere l’incarico bandito, pur non avendo egli svolto funzioni direttive. La proposta A, invece, non sarebbe altro che il frutto del citato automatismo valutativo, tale da privilegiare il candidato che abbia svolto incarichi direttivi, senza dare rilievo alle caratteristiche specifiche e alle esperienze effettivamente vantate dai candidati: la preferenza accordata dal C.S.M. a tale proposta sarebbe tanto più illegittima, ove si consideri che l’organo di autogoverno avrebbe assolto all’onere di motivazione rafforzata proprio con la proposta C, in cui avrebbe dimostrato di conoscere le ragioni che avrebbero dovuto fa prevalere l’appellante. Pertanto, la preferenza accordata alla proposta A avrebbe dovuto essere giustificata spiegando perché gli elementi a favore del dott. -OISSIS- dovessero considerarsi recessivi.

Nello specifico l’appellante, dopo avere precisato di non contestare la mancata valorizzazione dello svolgimento dell’intera carriera, da parte sua, nell’ambito territoriale di -OISSIS-, enumera i fattori di criticità – non colti dal T.A.R. – che a suo avviso connoterebbero la proposta A, favorevole al dott. -OISSIS-, così individuandoli:

a) l’esperienza direttiva maturata dal controinteressato al vertice della Procura di -OISSIS- sconterebbe i limiti di una struttura che non contemplerebbe un gruppo di lavoro ad hoc per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., laddove invece tale attività avrebbe rilevanza centrale in seno alla Procura di -OISSIS- (come dimostrerebbe proprio il ruolo assunto dal dott. -OISSIS-);

b) il dott. -OISSIS- non si sarebbe mai occupato di criminalità informatica o tecnologicamente avanzata, ambito, questo, che invece il dott. -OISSIS- avrebbe coordinato per-OISSIS-;

c) l’esperienza maturata dal controinteressato nel settore del contrasto al terrorismo (anch’essa attività di preminente rilevanza della Procura di -OISSIS-) sarebbe saltuaria e frammentata, mentre al contrario il dott. -OISSIS- avrebbe trattato la materia, nell’ambito degli incarichi da lui svolti, per -OISSIS- anni. A tale dato quantitativo si aggiunge quello qualitativo, giacché l’appellante si sarebbe occupato delle più rilevanti indagini svoltesi in Italia in materia di terrorismo, internazionale o meno;

d) sarebbe erronea l’asserzione, nella proposta A, della formulazione da parte di entrambi i candidati di congrue proposte organizzative, poiché il progetto del dott. -OISSIS- recherebbe affermazioni di natura solo teorica e senza alcuna valutazione della specificità del territorio e della relativa realtà criminale: invece, il progetto dell’appellante sarebbe basato su un’analitica ricostruzione delle realtà criminali del territorio di -OISSIS- e fornirebbe specifiche indicazioni sulle criticità dell’attuale organizzazione e sulle possibili soluzioni concrete.

Ancora, l’appellante si lamenta della prevalenza accordata al dott. -OISSIS- in relazione agli indicatori specifici inerenti alle capacità relazionali interne ed esterne dimostrate dal magistrato (art. 18, comma 1, lettere b) e c) , del T.U. sulla dirigenza giudiziaria).

La proposta A, infatti, fonda tale prevalenza sul livello superiore del contesto relazionale in cui si è trovato ad operare il dott. -OISSIS- alla guida della Procura di -OISSIS- e della Procura Generale di -OISSIS- rispetto a quello riconducibile alla titolarità di funzioni solo semidirettive, pur in Uffici importanti, come per il dott. -OISSIS-, nonché sul riferimento ai numerosi protocolli e convenzioni siglati dal dott. -OISSIS- e sul ruolo di rappresentanza esterna da costui assunto in sede di cooperazione giudiziaria internazionale. In contrario, l’appellante richiama: il ridotto contesto dimensionale della Procura di -OISSIS- e della Procura Generale di -OISSIS-;
l’attribuzione ex lege di funzioni al Procuratore Generale (che, pertanto, non indicherebbero una specifica abilità del magistrato);
l’inesistenza, già segnalata, del ruolo di coordinatore del corrispondente nazionale di Eurojust .

Per converso, la proposta C recherebbe riscontri circostanziati a supporto della superiorità del dott. -OISSIS- in relazione all’indicatore delle capacità relazionali, dal mantenimento di ottimi rapporti istituzionali con il Foro, alla gestione con correttezza ed equilibrio dei rapporti con la stampa, nonché di ottimi rapporti funzionali con soggetti (Agenzia delle Entrate, ANAC, ecc.) interessati a certune tipologie di indagine, alla stipula di vari protocolli, all’incremento informativo del sito istituzionale, alla tenuta di costanti e apprezzati rapporti istituzionali con il Ministero della Giustizia e con diverse Autorità giudiziarie di Paesi europei ed extraeuropei. Tali interazioni sarebbero di rilievo nevralgico in rapporto alle esigenze funzionali da soddisfare con la procedura in discorso e attribuirebbero al profilo del dott. -OISSIS- quella completezza non rinvenibile nell’esperienza del controinteressato, le cui capacità relazionali sarebbero rimaste circoscritte in ambiti più ristretti.

Da ultimo, l’appellante censura la sentenza impugnata per non avere preso atto della lettura distorta dell’art. 32 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria fornita dall’organo di autogoverno, il quale avrebbe trascurato che i criteri previsti da detta disposizione sarebbero aggiuntivi e non sussidiari rispetto a quelli richiamati dall’art. 29 del predetto Testo Unico: ne discenderebbe la necessità di tenere conto dell’esperienza maturata nella trattazione di reati di criminalità mafiosa.

Di conseguenza, la delibera del C.S.M. sarebbe illegittima, giacché nulla direbbe in concreto sulle ragioni per le quali, con riferimento al profilo della rilevanza dei procedimenti trattati, i due candidati dovrebbero essere posti sullo stesso piano, né prenderebbe posizione sulla macroscopica differenza di durata dell’esperienza maturata. Invero, sarebbe illogico che una differenza di oltre quindici anni di esperienza nella materia dei reati in esame sia superata facendo riferimento alla pretesa identità di rilevanza dei procedimenti trattati: ciò, sia perché di tale pretesa identità non sarebbero stati indicati elementi concreti, sia perché verrebbe posto nel nulla uno dei due requisiti previsti dall’art. 32 e cioè quello della durata dell’esperienza svolta dai candidati nell’occuparsi di tali reati (che si cumula al precedente).

Così riportate le censure dell’appellante, occorre premettere in via generale che il conferimento degli uffici direttivi da parte del C.S.M. è disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (recante la “ Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 25 luglio 2005, n. 150 ”): questo prefigura e definisce un quadro per la valutazione dell’attitudine direttiva (art. 12, commi 10, 11 e 12) in base alla tipologia dell’incarico da conferire (funzioni semidirettive e direttive di merito: art. 12, comma 10;
funzioni direttive di legittimità, art. 12, comma 11), i cui indicatori oggettivi sono individuati dal C.S.M. d’intesa con il Ministro della Giustizia (art. 11, comma 3, lett. d) , seconda parte).

Ad integrare la disciplina di riferimento, al fine di una sua più dettagliata attuazione, concorre il già ricordato “Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria”, adottato dall’organo di autogoverno con circolare n. P-14858-2015, approvata con deliberazione del 28 luglio 2015, che, sostituendo la circolare del 2010, ha messo a punto un articolato sistema di indicatori generali (artt. 6-13) e di indicatori specifici delle attitudini direttive (artt. 14-23), parametrati ai diversi incarichi oggetto di conferimento Per la giurisprudenza consolidata, esso non è un atto normativo di natura regolamentare, ma costituisce un atto amministrativo generale di autovincolo, del quale il C.S.M. ha avvertito l’esigenza in funzione integrativa o suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge al fine di meglio indirizzare la sua attività discrezionale (cfr. C.d.S., Sez. VII, n. 1350/2023, cit., con i precedenti giurisprudenziali ivi elencati).

Il citato Testo Unico, dunque, non contempla regole di diritto, ma elenca criteri di regolamentazione propedeutici ad assicurare un esercizio coerente della discrezionalità valutativa da parte dell’organo di autogoverno, con i corollari: 1) che l’eventuale loro inosservanza può tradursi, al più, in un indice sintomatico di un uso distorto del potere valutativo (qualora non siano stati adeguatamente dimostrati esistenti i presupposti per derogare agli stessi), 2) che ove una previsione del Testo Unico si ponga in contrasto con la legge, va disapplicata anche in difetto di espressa impugnazione (C.d.S., Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3213).

Tanto premesso, nel caso di specie osserva il Collegio che nessuna delle censure dell’appellante si mostra suscettibile di positivo apprezzamento, non riuscendo le stesse a inficiare la legittimità della procedura per cui è causa e del suo esito favorevole al dott. -OISSIS-.

Con riferimento, anzitutto, alla pretesa superiorità delle funzioni di Procuratore Nazionale Aggiunto svolte dal dr. -OISSIS- presso la DNAA, il Collegio osserva che le stesse, pur se diverse da quelle di Procuratore Aggiunto presso un ufficio di Procura, hanno comunque, per espressa previsione di legge, natura semidirettiva: infatti, il comma 7- bis dell’art. 10 del d.lgs. n. 160/2006 afferma in modo inequivocabile che “ le funzione semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto ”. Nel caso del dott. -OISSIS-, inoltre, la delibera impugnata – con motivazione non censurata dal ricorrente – ha evidenziato la “ minore pregnanza ” assunta nel giudizio comparativo dall’incarico semidirettivo da lui espletato presso la DNAA, “ non trattandosi […] di un completo incarico direttivo o semidirettivo conferito con delibera del C.S.M. all’esito di una regolare procedura concorsuale e comparativa ”, ma di un’attività svolta in virtù di un atto di nomina formale successivamente annullato dal giudice amministrativo: ciò, se nulla toglie alla “ piena valutabilità ” di tale incarico, tuttavia costituisce un profilo “ al quale deve essere attribuita rilevanza nell’ottica della comparazione ”. La delibera gravata aggiunge sul punto – e neppure tale profilo ha formato oggetto di censura da parte del ricorrente – che l’incarico espletato presso la DNAA dal dott. -OISSIS- “ non ha avuto neanche occasione di essere sottoposto al vaglio della procedura quadriennale di conferma, in ragione della sua durata di -OISSIS- ”.

Queste ultime motivazioni, di per sé, valgono ad escludere che nel caso di specie il C.S.M. abbia fatto applicazione di quell’“automatismo valutativo”, legato allo svolgimento da parte del solo dott. -OISSIS- di funzioni direttive, di cui l’appellante si duole, censurandone l’illegittimità: esse dimostrano che, al contrario, il C.S.M. ha tenuto specificamente conto delle caratteristiche della fattispecie concreta, considerando – come osserva il T.A.R. – “ di minor rilievo ” l’esperienza semidirettiva svolta dal dott. -OISSIS- presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in ragione della sua durata, di -OISSIS-, della sua mancata sottoposizione al vaglio della procedura quadriennale di conferma e delle modalità del suo conferimento, diverse dall’attribuzione dell’incarico in esito a una legittima e regolare procedura valutativa.

Non corrisponde al vero, perciò, che l’esperienza svolta dall’appellante come Procuratore Nazionale Aggiunto presso la DNAA sia stata illegittimamente sminuita dall’organo di autogoverno attraverso una sua indebita assimilazione alle funzioni di Procuratore Aggiunto presso un ufficio di Procura: in realtà, detta esperienza è stata distintamente valutata dal C.S.M., che, però, le ha attribuito un “ minor rilievo” proprio in virtù delle sue caratteristiche concrete, come sopra delineate, dunque ben lungi da un qualsiasi “automatismo valutativo” (il quale presuppone, invece, una valutazione in astratto e del tutto avulsa dalle circostanze concrete).

O, è lo stesso appellante a sostenere, valendosi della sentenza n. 3712/2021 cit., che, anche in presenza di funzioni semidirettive – quali sono, si ribadisce, per espresso dettato legislativo, quelle di Procuratore Nazionale presso la DNAA – sarebbe possibile dare preferenza al candidato che ha svolto tali funzioni rispetto al candidato che ha ricoperto un incarico direttivo, purché una simile scelta desse conto delle ragioni di preferenza del primo rispetto al secondo, assolvendo all’onere di motivazione rafforzata postulato da detta sentenza. Senonché, le caratteristiche sopra delineate dell’incarico svolto presso la DNAA dal dott. -OISSIS- (modalità di conferimento, durata, mancata sottoposizione al giudizio di conferma) – il cui accertamento non è censurato dall’appellante – impediscono di ritenere che tale incarico possa integrare quella motivazione rafforzata richiesta dalla decisione n. 3712 cit. e, quindi, che possa concorrere a giustificare un giudizio di prevalenza dell’appellante sul dott. -OISSIS- o, ex adverso , che possa supportare le censure mosse alla decisione del C.S.M. di nominare il predetto controinteressato.

Di qui, in definitiva, l’infondatezza della censura ora analizzata.

Per quanto riguarda, poi, la doglianza volta a contestare il giudizio di prevalenza del dott. -OISSIS- in ordine all’indicatore specifico di cui all’art. 18, lettere b) e c) del Testo Unico, attinente alle capacità relazionali dimostrate dai magistrati all’interno e all’esterno degli uffici, il controinteressato formula l’eccezione di inammissibilità della censura relativa all’inesistenza delle funzioni di coordinamento delle attività del corrispondente nazionale di -OISSIS- (funzioni che la delibera impugnata attribuisce al dott. -OISSIS-), in quanto si tratta di censura sollevata -OISSIS- in appello (in violazione del divieto dei nova ex art. 104 c.p.a.).

Il Collegio ritiene, comunque, di poter prescindere da tale eccezione, in quanto la censura in esame è priva di pregio.

Da un lato, infatti, la difesa erariale ha osservato come in realtà il C.S.M. si sia limitato, sotto il profilo in discorso, a prendere atto della circostanza che il dott. -OISSIS-, soprattutto nel suo ruolo di Procuratore Generale, ha svolto istituzionalmente un ruolo di supervisione delle attività degli uffici del distretto di -OISSIS- anche sotto questo specifico aspetto: e tale affermazione è confermata da quanto si legge nella delibera gravata (pag. 105) in ordine al giudizio di prevalenza del dott. -OISSIS- rispetto ad un altro magistrato che aveva presentato domanda di partecipazione all’interpello (il dott. -OISSIS-), e cioè che l’odierno controinteressato ha esercitato “ nella veste di Procuratore generale le funzioni di coordinamento delle attività del corrispondente nazionale -OISSIS- ”.

D’altro lato, sottolinea giustamente il controinteressato che la sua superiorità sotto il profilo delle capacità relazionali si fonda su argomentazioni ben più ampie ed elementi ben più numerosi del mero coordinamento delle attività del corrispondente nazionale di Eurojust : basti pensare alla menzione, su cui nulla si dice nell’appello, degli “ innumerevoli Protocolli e Convenzioni siglati dal dott. -OISSIS-, in rappresentanza esterna degli uffici diretti, con i più diversi enti, autorità ed istituzioni e nelle più disparate materie di interesse ”, nonché all’esperienza relazionale – che invano l’appellante tenta di sminuire – da lui maturata al vertice della Procura Generale di -OISSIS-. Non è significativo, sul punto, il riferimento alle dimensioni degli uffici in cui i candidati hanno operato, dovendosi avere riguardo sia al profilo quantitativo che a quello qualitativo: basti pensare ai rapporti intrattenuti direttamente dal dott. -OISSIS-, in veste di Procuratore Generale di -OISSIS-, con la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, con il C.S.M., con il Ministero della Giustizia e con altri organi pubblici di rilevanza costituzionale, ovvero ai compiti da lui svolti sempre nella veste di Procuratore Generale di -OISSIS-, di controllo, di vigilanza e di coordinamento sull’attività dei Procuratori della Repubblica del distretto -OISSIS-

In ogni caso, sotto ambedue i profili (quantitativo e qualitativo) la delibera del C.S.M. dà ampiamente conto delle elevate capacità relazionali dimostrate dal dott. -OISSIS- sia all’interno che all’esterno degli uffici, alla guida tanto della Procura di -OISSIS- quanto della Procura Generale di -OISSIS- (v. pagg. 28 e segg.), di tal ché neppure da questo punto di vista le doglianze dell’appellante convincono ed anzi si mostrano in realtà piuttosto ingenerose.

In merito all’indicatore previsto dall’art. 32, lett. b) , del Testo Unico (trattazione dei procedimenti di cui all’art. 51, comma 3- bis , c.p.p.), che assume rilievo per gli uffici di Procuratore della Repubblica di una Procura distrettuale, qual è quella messa a concorso, va sottolineato che la delibera impugnata riconosce l’esperienza di più lunga durata maturata dal dott. -OISSIS- nella trattazione di questi reati, ma aggiunge che tale dato non basta a sovvertire il giudizio di complessiva prevalenza a favore del dott. -OISSIS-, il quale “ vanta un rilevantissimo bagaglio esperienziale nel contrasto alla criminalità organizzata ”. Ed invero, “ se il dott. -OISSIS- ha trattato procedimenti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. nel corso dell’esperienza maturata presso la DDA di -OISSIS- e presso la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo […] il dott. -OISSIS-, a sua volta, ha maturato un notevole bagaglio di esperienze nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, soprattutto nell’ambito della ricca esperienza requirente presso la Procura -OISSIS- (dapprima quale sostituto applicato alla D.D.A. per la trattazione di singoli procedimenti, quindi quale componente effettivo della stessa). A tal proposito devono richiamarsi i procedimenti analiticamente elencanti (sic) , nonché le attività di contrasto all’attività della criminalità organizzata espletate come Procuratore di -OISSIS-, foriere delle significative attività di intimidazione attenzionate dalla DNA ” (così pag. 130 della delibera del C.S.M.).

Questo passaggio della delibera rende necessarie alcune riflessioni, dalle quali emerge la complessiva infondatezza della doglianza che si sta analizzando.

Da un lato, non corrisponde al vero che il dott. -OISSIS- si sarebbe occupato dei reati di cui all’art. 51, comma 3- bis , c.p.p., solo nel periodo in cui ha svolto funzioni di Sostituto presso la DDA di -OISSIS-, cioè -OISSIS-, poiché la delibera gravata richiama le attività di contrasto alla criminalità organizzata da lui espletate come Procuratore di -OISSIS-: né va tralasciato che, come si legge nella parte della delibera dedicata alla descrizione del profilo del magistrato (pag. 11), il dott. -OISSIS- “ dal -OISSIS-è stato Gip/Gup presso il Tribunale di -OISSIS-, veste in cui ha acquisito una particolare esperienza nella materia della criminalità organizzata, anche per essersi occupato con continuità e con frequenza di procedimenti per gravissimi reati di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. di competenza della D.D.A., espletando, inoltre, numerose e complesse rogatorie internazionali e distinguendosi per l’elevata produttività ”. Ne segue che sul piano della durata la prevalenza del dott. -OISSIS- sul controinteressato per l’indicatore in questione, riconosciuta dallo stesso C.S.M., è tuttavia assai meno netta di quanto si afferma enfaticamente nell’appello.

D’altro lato, la delibera impugnata rimanda espressamente al profilo qualitativo della rilevanza dei procedimenti trattati dai due candidati, in relazione al quale – afferma la delibera stessa – l’esperienza dell’appellante non può dirsi superiore a quella del controinteressato. O, diversamente da quanto sostiene l’appellante, tale affermazione non è motivata in modo generico e senza alcun riferimento a elementi concreti: al contrario, essa richiama “ i procedimenti analiticamente elencati ” e, in effetti, nella parte della delibera impugnata dedicata alla descrizione del profilo del dott. -OISSIS- in relazione all’indicatore di cui all’art. 32, lett. b) , del Testo Unico (pagg. 36 e segg.) c’è un elenco dettagliato di tali procedimenti (oltre ad un richiamo, ancora una volta, all’esperienza maturata dal magistrato “ in epoca antecedente, nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 51, comma 3 bis , c.p.p. nel corso dello svolgimento delle funzioni giudicanti di Gip-Gup presso il Tribunale di -OISSIS- per un arco temporale protrattosi per oltre 11 anni ”: così pag. 41).

Peraltro, va condivisa l’obiezione della difesa erariale, secondo cui la pretesa di attribuire un rilievo decisivo, ai fini dell’affermazione della prevalenza del dott. -OISSIS- sul dott. -OISSIS-, unicamente al dato temporale della più prolungata trattazione dei reati in parola da parte dell’odierno appellante, significa affidarsi a un mero automatismo e quindi equivale – contraddittoriamente – a mettere in atto quei meccanismi automatici che lo stesso appellante contesta.

Da ultimo, la funzione sussidiaria del criterio di valutazione dell’art. 32 cit. è puntualmente motivata dalla delibera dell’organo di autogoverno con la menzione del “ rilievo ” che assume tale parametro ai sensi del medesimo art. 32, a fronte, invece, dello “ speciale rilievo ” proprio degli indicatori specifici stabiliti per le diverse tipologie di incarico (e così, nel caso in esame, dello “ speciale rilievo ” assunto dagli indicatori citati negli artt. 26, comma 3, e 29, del Testo Unico): se ne evince che neppure sotto questo aspetto la censura in esame può ritenersi fondata.

Del pari prive di fondamento sono le ulteriori censure contenute nell’appello.

Come si è già avuto modo di osservare in sede di trattazione della doglianza relativa alla (presunta) sottovalutazione dell’incarico di Procuratore Nazionale Aggiunto presso la DNAA ricoperto dal dott. -OISSIS-, priva di fondamento è la censura secondo cui la preferenza in favore del dott. -OISSIS- si baserebbe su un automatismo valutativo, legato allo svolgimento da parte sua delle funzioni direttive: deve osservarsi, in contrario, che il giudizio favorevole al controinteressato è ampiamente motivato e frutto di una valutazione assai puntuale dei profili dei candidati, che non ha potuto prescindere dalla differenza tra le funzioni direttive e quelle semidirettive. La delibera ha evidenziato, sul punto, che la valutazione comparativa dei candidati, ai sensi dell’art. 26 del Testo Unico, è complessiva ed unitaria, “ riguardando essa l’intero percorso professionale degli aspiranti ”, di tal ché il dott. -OISSIS- risulta il solo candidato “ ad unire alla profonda conoscenza delle materie di competenza distrettuale la già ricordata prolungata e significativa esperienza direttiva, condotta per oltre un decennio e sempre con ottimi risultati presso uffici requirenti di primo e di secondo grado ” (pag. 131). L’appellante prevale sotto il profilo quantitativo della maggiore durata dell’esperienza nella trattazione dei reati ex art. 51, comma 3- bis , c.p.p., ma per tutti gli altri indicatori attitudinali specifici di cui all’art. 18 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria “ la prevalenza del dott. -OISSIS- è indubbiamente nettissima, alla luce, peraltro, del particolare rilievo […] riservato espressamente dall’art. 29 a quello di cui alla lett. a), riguardante proprio le esperienze direttive e semidirettive ” (pagg. 131-132), da interpretarsi, dice il C.S.M., in base ai consolidati principi giurisprudenziali: il che sta a significare che non si rinvengono, nelle esperienze del dott. -OISSIS-, elementi che consentano di sovvertire, attraverso l’adozione di una motivazione rafforzata, la prevalenza da assegnare alle funzioni direttive svolte dal dott. -OISSIS-, peraltro valutate non in astratto e secondo un mero automatismo, ma nel loro concreto espletamento “ con ottimi risultati ”.

E l’organo di autogoverno si preoccupa di aggiungere che, verificata la prevalenza del dott. -OISSIS- sul piano degli indicatori specifici, l’analisi degli indicatori generali riconducibili ai due candidati non offre elementi di valutazione tali da sovvertire la suddetta valutazione di prevalenza, la quale, anzi, ne risulta rafforzata.

Tale asserzione della delibera impugnata va condivisa, poiché la stessa illustra in dettaglio (e senza essere sul punto efficacemente contrastata dal ricorrente) le ragioni della prevalenza del dott. -OISSIS- sotto i profili (di cui agli artt. 8 e segg. del Testo Unico), del lavoro giudiziario, organizzativo, delle esperienze di rilievo ordinamentale e di quelle in ambito formativo. Per il parametro delle esperienze di rilievo ordinamentale la prevalenza del controinteressato è netta, visto il suo ruolo di componente di diritto (-OISSIS-) del Consiglio giudiziario di -OISSIS- nella sua veste di Procuratore Generale del distretto.

Inoltre, la parte della delibera gravata dedicata alla valutazione comparativa dei due candidati sotto l’aspetto degli indicatori generali, dà conto dell’infondatezza del tentativo dell’odierno appellante di ridimensionare l’esperienza del dott. -OISSIS- nel settore delle indagini antiterrorismo. Sul punto, infatti, la delibera fa esplicito riferimento (a pag. 132) all’importante esperienza del controinteressato nella materia delle indagini antiterrorismo, da lui svolta non solo in primo grado, quale componente del Gruppo di lavoro specializzato della Procura di -OISSIS-, ma anche quale Procuratore Generale di -OISSIS-: viene menzionata, tra l’altro, la promozione e la sottoscrizione del -OISSIS- in materia di indagini antiterrorismo tra la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la Procura Generale e tutte le Procure della Repubblica del distretto.

Non convince neanche il riferimento, per vero ingeneroso, dell’appello a una presunta “ inclinazione personale ” del controinteressato, che, unitamente alla natura degli incarichi ricoperti, avrebbe fatto sì che egli non si sia mai occupato di criminalità informatica e/o tecnologicamente avanzata. In vari passaggi, infatti, la delibera del C.S.M. pone in risalto le attività compiute dal dott. -OISSIS- in tema di innovazione e tecnologie avanzate, che lo hanno reso nel corso dell’intera carriera un promotore della diffusione della cultura informatica e che ne illustrano la “ rilevante completezza del profilo ” (v. pagg. 132-133), dimostrando una sua “ inclinazione personale ” del tutto diversa rispetto a quella adombrata nel gravame.

In particolare, nel paragrafo relativo al profilo del magistrato (pagg. 12-13), la delibera richiama il parere favorevole espresso dal Consiglio giudiziario di -OISSIS- per la conferma del dott. -OISSIS- nell’incarico di Procuratore Generale, dove si legge che quest’ultimo ha manifestato tra l’altro una “ notevole competenza, lungimiranza e versatilità in ambito informatico ”, tanto da dedicare un intero paragrafo del progetto organizzativo all’innovazione tecnologica, “ nel cui ambito si dà conto finanche dell’adozione del carattere di scrittura -OISSIS- , funzionale all’abbattimento dei costi dei toner , e l’informatica è prospettata quale strumento di supporto indispensabile all’esercizio di tutte le prerogative del Procuratore e dei sostituti, con specifico riferimento al potere di avocazione ” e si rammenta il suo “ impegno costante a fornire supporti efficaci e sicuri ai magistrati della Procura Generale ma anche al personale amministrativo (con la creazione ed il coordinamento di un apposito gruppo di lavoro per la realizzazione del sito web di Procura e Corte d’Appello) ”.

Non meno significativa è la descrizione degli interventi da lui realizzati all’epoca in cui era a capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OISSIS- (anche in raccordo con il magistrato di riferimento per l’informatica e con il referente distrettuale): dalla creazione di un file condiviso in formato excel tenuto costantemente aggiornato, volto a consentire ai magistrati dell’ufficio il continuo controllo dei termini di scadenza delle misure cautelari personali, all’individuazione di una modalità automatica di assegnazione dei procedimenti (quale criterio ordinario assolutamente prevalente), a mezzo di un sistema basato sulla c.d. casualità informatica, affidato al programma informatizzato del Registro Generale, che provvedeva all’assegnazione secondo un turno casuale predisposto in modo da eguagliare nel tempo, almeno sul piano quantitativo, i carichi di lavoro (cfr. pag. 16 della delibera del C.S.M.).

Neppure persuadono i rilievi dell’appellante in ordine ai limiti dell’esperienza del controinteressato in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., connessi all’esperienza direttiva da lui maturata nell’ambito della Procura di -OISSIS-, in (pretesa) ragione della natura e delle dimensioni della sede e della tipologia di realtà criminali ivi operanti. Invero, la parte della delibera dedicata alla descrizione del profilo del dott. -OISSIS- dà ampiamente conto della ricchezza delle esperienze maturate dal dott. -OISSIS-, che ha trattato una tipologia straordinariamente variegata di reati, compresi, nell’arco di tempo dal -OISSIS- (quando svolgeva le funzioni di Pretore presso la Pretura circondariale di -OISSIS-), i reati contro la pubblica amministrazione. Ma in generale l’esperienza del dott. -OISSIS-, per come emerge dal suo profilo delineato nella delibera impugnata, è così vasta che, senza nulla togliere all’esperienza invero assai notevole del dott. -OISSIS-, appare pienamente giustificato il giudizio della delibera stessa della “ maggiore completezza del complessivo percorso maturato dal candidato ” in questione. Ciò, tenuto anche conto del fatto che il criterio esperienziale non può tradursi in una preferenza per il cd. radicamento territoriale, cioè nella rilevanza da accordare allo svolgimento da parte del dott. -OISSIS- di funzioni semidirettive presso lo stesso ufficio di Procura che aspira a dirigere: come osserva giustamente il C.S.M., questa, infatti, è una circostanza che “ pur se meritevole, su un piano generale, di positiva considerazione nel presente giudizio, non costituisce indice di maggiore e prevalente attitudine direttiva ed organizzativa, idoneo, finanche, ad obliterare l’altrui proficuo svolgimento di funzioni direttive, né integra un eventuale e specifico criterio di preferenza disciplinato dalla normativa primaria o secondaria di settore, prestandosi, di contro, perfino ad esiti discriminatori tra i candidati ” (così pag. 129 della delibera).

Si ricorda sul punto che per giurisprudenza consolidata, anche alla luce del principio costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51 Cost., come del principio di cui all’art. 107, terzo comma, Cost., secondo il quale i magistrati si distinguono solo per diversità di funzioni, la conoscenza dell’ufficio ad quem e del suo territorio non può assumere rilievo in uno scrutinio comparativo che è per sua natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal radicamento personale sul singolo territorio (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. V, 20 luglio 2022, n. 6380;
id., 31 agosto 2021, n. 6125;
id., 11 maggio 2021, nn. 3713 e 3712;
id., 11 gennaio 2021, n. 331;
id., 21 maggio 2020, n. 3213;
id., 7 gennaio 2020, n. 71;
id., 29 ottobre 2018, n. 6137;
id., 2 luglio 2018, n. 4042). La giurisprudenza ha aggiunto, a tal proposito, che, ad opinare diversamente, “ si introdurrebbe un criterio selettivo nuovo e atipico, spurio e incongruo rispetto all’impersonalità e uniformità degli uffici giudiziari;
e si determinerebbe nei fatti un’asimmetria fatalmente incolmabile tra i candidati. E non può essere pretermesso – se non ledendo i fondamenti dell’organizzazione pubblica, unitaria e uniforme, propria dello Stato di diritto – il carattere essenziale dell’impersonalità degli uffici pubblici, che è espressione del principio di eguaglianza nel
ius ad officium , della continuità della funzione pubblica indipendentemente dalle persone che nel tempo la ricoprono, del suo esercizio oggettivo ” (C.d.S., Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 84).

Da ultimo, non può condividersi la doglianza volta a contestare la valutazione da parte dell’organo di autogoverno che entrambi i candidati “ hanno formulato congrue proposte organizzative per l’ufficio che aspirano a dirigere ”: da un lato, infatti, tale doglianza, nella parte in cui contesta che il progetto del dott. -OISSIS- conterrebbe affermazioni teoriche e senza valutazioni della specificità del territorio e della relativa realtà criminale, impinge nel merito delle valutazioni del C.S.M. e quindi oltrepassa la sfera entro cui tali valutazioni, ampiamente discrezionali, possono essere sindacate da questo G.A. in sede di legittimità (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, -OISSIS-, n. 2589);
dall’altro lato, la stessa, nella parte in cui esalta la superiorità del progetto dell’appellante siccome basato sulla sua conoscenza delle realtà criminali del territorio di -OISSIS-, altro non fa che riproporre, pur se sotto altro profilo e con modalità assai suggestive, il criterio del c.d. radicamento territoriale, del quale si è poc’anzi vista l’inutilizzabilità.

In conclusione, pertanto, l’appello è nel suo complesso infondato e deve essere respinto, meritando la sentenza appellata di essere confermata.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di appello, attesa la complessità delle questioni trattate, mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del dott. -OISSIS-, che, pur evocato, non si è costituito in giudizio.

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