Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-11, n. 202403333

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-11, n. 202403333
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403333
Data del deposito : 11 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2024

N. 03333/2024REG.PROV.COLL.

N. 02198/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2020, proposto dall’Università degli Studi Gabriele D'Annunzio - Chieti, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

A D, rappresentato e difeso dall'avvocato G D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, n. 248/2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A D;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il Cons. Daniela Di Carlo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Università degli studi Gabriele D'Annunzio - Chieti ha appellato la sentenza di cui in epigrafe con cui il Tar per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto nei sensi di cui in motivazione il ricorso per l’annullamento del decreto n. 652 del 4 aprile 2012 con il quale il Rettore dell’Ateneo ha dichiarato la non idoneità del titolo di massofisioterapista conseguito dal ricorrente ai fini della iscrizione al corso di laurea in fisioterapia, oltre ad annullare in via di autotutela la sua immatricolazione e la carriera universitaria svolta.

2. Più in particolare, il Tar adito ha annullato il suddetto provvedimento solo con riferimento alla immatricolazione e agli esami già sostenuti e superati, dichiarando invece intangibile il diniego di ammissione agli esami finali, ove residuanti, e alla tesi di laurea presso la medesima Università di Chieti, ma facendo tuttavia salvo il diritto del ricorrente di iscriversi presso altre Università per il riconoscimento dei crediti maturati e il completamento degli studi. Ha infine condannato l’Università convenuta alle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori e contributo unificato come per legge.

3. L’Università di Chieti ha censurato la correttezza della sentenza impugnata anzitutto per avere ritenuto tempestivo il ricorso;
inoltre, ha criticato la decisione nella parte in cui ha affermato la possibilità per l’interessato di “ utilizzare presso altri Atenei i crediti già acquisiti in virtù degli esami di profitto superati ”, non tenendo quindi conto del giudicato formatosi per effetto del “ rigetto del ricorso al Capo dello Stato, di cui al parere del 26 novembre 2008 del Consiglio di Stato, avverso il diniego all’ammissione agli esami finali e a quello di laurea ”;
infine, sotto diverso profilo, la sentenza sarebbe anche errata per avere statuito tale facoltà in totale mancanza di apposita domanda in tal senso da parte del ricorrente, che mai avrebbe domandato il riconoscimento in termini di CFU della carriera

Pregressa, ma soltanto l’annullamento del succitato decreto rettorale.

4. L’appellato ha resistito all’appello chiedendone la reiezione.

5. Le parti hanno depositato memorie e documenti.

6. Alla udienza pubblica del 13 febbraio 2024, la causa è passata in decisione.

7. L’appello è fondato.

8. In fatto, la vicenda fra le parti è assolutamente chiara.

Il ricorrente ha conseguito in data 15 giugno 1993 il diploma in massofisioterapia presso l’Istituto Nazionale Corsi Professionali (I.N.C.P.) di Cosenza e nell’anno 2005 ha chiesto e ottenuto l’immatricolazione al corso di laurea in fisioterapia presso l’Università degli Studi di Chieti - Pescara beneficiando della c.d. riconversione creditizia.

Nell’A.A. 2006/2007, il medesimo ha chiesto di poter discutere la tesi ( rectius , di “ sostenere gli esami finali previsti nelle materie in cui gli stessi avrebbero dovuto recuperare i relativi crediti ”), ma la domanda non è stata accolta alla stregua dell’indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa in merito alla natura dei titoli rilasciati dall’INCP.

Avverso detto diniego il ricorrente, unitamente ad altri 72 studenti destinatari del medesimo provvedimento, proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’istanza presentata dall’Università di Chieti.

Il medesimo Tar Abruzzo – Pescara, con sentenza n. 31/2011, dopo aver ribadito “ la natura meramente culturale dei titoli rilasciati dall’INCP, non aventi alcun valore abilitante per la professione di masso fisioterapista, con la consequenziale non inconvertibilità ai fini della laurea in fisioterapia (…) ” ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ordinato la restituzione del fascicolo per il prosieguo del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Nel frattempo, con parere n. 2305 del 26 novembre 2008, la seconda Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso valutando legittimo il provvedimento assunto dall’Università. Ha così fatto seguito il decreto del Presidente della Repubblica datato 23 giugno 2009, per l’appunto di reiezione del ricorso straordinario.

Con nota prot. n. 414 del 20 maggio 2009, ricevuta il successivo 6 giugno, il ricorrente è stato quindi avvisato dell’avvio del procedimento di revoca del riconoscimento in termini di CFU della carriera pregressa ai fini del conseguimento della laurea in Fisioterapia. A conclusione del procedimento, con raccomandata A.R. recapitata in data 19 aprile 2012, l’Università ha trasmesso il decreto n. 652 del 4 aprile 2012 con il quale il Rettore dell’Ateneo ha dichiarato non idoneo il titolo di massofisioterapia del ricorrente per l’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia, per l’effetto annullando sia la sua immatricolazione, sia la carriera universitaria svolta.

L’impugnazione del suddetto decreto rappresenta l’oggetto della odierna materia del contendere.

9. In diritto, non vi è alcun dubbio circa la legittimità dell’operato dell’Università di Chieti, con conseguente necessità di riformare la sentenza impugnata alla luce delle considerazioni che di seguito si esporranno.

Innanzitutto, il Collegio prescinde dalla riproposta eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso respinta dal Tar, ritenendo più utile e maggiormente satisfattiva per le parti una sentenza che dirima nella sostanza la controversia fra le stesse, anche per ragioni di certezza dei rapporti giuridici futuri.

Nel merito, la sentenza impugnata non è corretta sotto due profili.

Prima di tutto nella parte in cui ha accolto il ricorso “ nei limiti di quanto indicato in motivazione, vale a dire annullando il provvedimento di autotutela solo con riferimento alla immatricolazione e agli esami già sostenuti e superati, ferma l’intangibilità del diniego di ammissione agli esami finali (ove residuanti) e alla tesi di laurea presso la medesima Università di Chieti, e salvo quindi il diritto di iscriversi presso altre Università per il riconoscimento dei crediti maturati e il completamento degli studi .”.

Il Tar adito non ha infatti considerato che fra le parti si era già svolto un pregresso contenzioso avente ad oggetto il diniego serbato dall’Università avverso l’istanza volta ad ottenere il permesso di discutere gli esami finali prodromici alla discussione della tesi di laurea, contenzioso che è terminato con un esito sfavorevole al ricorrente in quanto la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 2305 del 26 novembre 2008, poi recepito dal decreto del Presidente della Repubblica datato 23 giugno 2009, per l’appunto di reiezione del ricorso straordinario.

Se nel suo percorso logico-giuridico il Tar adito avesse correttamente considerato le conseguenze giuridiche derivanti dalla reiezione da ultimo menzionata, non avrebbe potuto fare salva la carriera universitaria del ricorrente, in quanto la riconversione creditizia consiste in una procedura di riconoscimento in crediti formativi della carriera pregressa ai fini del futuro conseguimento della laurea dello stesso profilo professionale;
alla medesima si accede tramite risposta ad un bando emanato dalle Università per il settore di riferimento;
nel caso di specie, il bando faceva riferimento all’A.A. 2005/2006;
inoltre, la medesima è riservata ai possessori di titoli abilitanti all’esercizio della professione;
in difetto di titolo valido, il soggetto richiedente non può essere ammesso al procedimento riservato agli abilitati all’esercizio della professione di massofisioterapista, ma può solo iscriversi, al pari di ogni altro studente diplomato, al corso di laurea e, se del caso, chiedere il riconoscimento della pregressa carriera scolastica e formativa esclusivamente ai fini dell’abbreviazione del corso di studi, previa tuttavia valutazione della carriera medesima da parte di una Commissione di docenti ai fini di ottenere un riconoscimento in termini di CFU.

La sentenza va inoltre riformata anche nella parte in cui statuisce che “ In sostanza la inidoneità del titolo alla abilitazione all’esercizio della professione non implica automaticamente il mancato riconoscimento dei crediti che attengono appunto alla formazione e non all’esercizio in concreto della professione .” e che il giudicato rappresentato dal rigetto del ricorso al Capo dello Stato, di cui al parere del 26 novembre 2008 del Consiglio di Stato, avverso il diniego all’ammissione agli esami finali e a quello di laurea, “ non impedisce che lo stesso possa utilizzare presso altri Atenei i crediti già acquisiti in virtù degli esami di profitto superati ”, non essendovi domanda di parte in tal senso nel ricorso di primo grado, come è dato evincere dalla piana lettura della formulazione del medesimo.

L’Università di Chieti ha quindi piena ragione a sostenere che esula dai limiti della materia del contendere e, dunque, del conseguente giudicato che si formerà secondo il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la (diversa) questione della riconoscibilità della formazione.

Sulla base degli atti di causa si evince difatti chiaramente che l’Ateneo, con l’avviso del 6 dicembre 2006, aveva indetto il bando di concorso per la riconversione creditizia per l’area medica - professioni sanitarie per il conseguimento della laurea in fisioterapia con 70 posti, riservati ai possessori di “ Diploma di Massofisioterapista conseguito con Corsi triennali di formazione specifica ai sensi della legge 19 maggio 1971, n.403 e in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’articolo 6 comma 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni ”. È quindi con riferimento a tale avviso pubblico che il ricorrente ha presentato istanza di partecipazione alla procedura facendo valere il proprio diploma di massofisioterapista non come mero studente, bensì come titolare di un diritto di preferenza ad accedere ai 70 posti riservati. Ne consegue che – diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata - il ricorrente non ha affatto chiesto la mera valutazione della carriera pregressa, bensì il riconoscimento del diritto a discutere la tesi di laurea secondo la carriera svolta in via preferenziale.

10. In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

11. Le spese del doppio grado di giudizio possono comunque sia compensarsi tenuto conto che il ricorrente non ha appellato i capi di sentenza a sé sfavorevoli, mentre si è costituito con una memoria solo formale avverso il gravame proposto in relazione ai capi decisi in via di ultrapetizione rispetto al suo ricorso originario.

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