Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-26, n. 202305188
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2023
N. 05188/2023REG.PROV.COLL.
N. 01663/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2019, proposto da
V V G, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Traversetolo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ave C, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, n. 307/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2023 il Cons. G L e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - A seguito di un sopralluogo sul fondo concesso in affitto all’appellante (Foglio n. 58, Particelle 65, 66, 85, 87, 90 e 109), il Comune di Traversetolo ha accertato l’edificazione abusiva di un fabbricato adibito ad uso abitazione, di un fabbricato adibito a deposito e ricovero attrezzi e in parte a portico per deposito attrezzature varie, nonché di una recinzione perimetrale con tratti di recinzione interna.
2 - Con il provvedimento n. 248 del 25.06.2014, il Comune, sul presupposto che la realizzazione dei due citati fabbricati integrasse un intervento di nuova costruzione effettuato in difetto del prescritto permesso di costruire, ne ordinava la demolizione.
2.1 - Contestualmente, poiché in relazione alle rilevate recinzioni non risultava essere stata presentata alcuna SCIA, veniva applicata la sanzione ex art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 nella misura di €10.000.
3 – L’appellante ha impugnato tale provvedimento avanti il TAR per l’Emilia Romagna che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso limitatamente alla realizzazione delle recinzioni, confermando invece il provvedimento nella parte in cui ha disposto la demolizione dei manufatti.
4 – Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’originario ricorrente per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di rinvio dell’udienza, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 73, comma 2, c.p.a. e tenuto conto che l’intervenuta revoca del mandato difensivo, alla stregua dell’art. 85 c.p.c., non fa perdere al difensore revocato lo ius postulandi e la rappresentanza del cliente per tutti gli atti del processo.