Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-09-17, n. 202106323

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-09-17, n. 202106323
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106323
Data del deposito : 17 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2021

N. 06323/2021REG.PROV.COLL.

N. 09737/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9737 del 2020, proposto dalla società d.L. Engeneering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;



contro

il Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vania Romano in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 6;



nei confronti

della Cooperativa Casa Ridente, in persona del legale rappresentante pro tempore , e della Cooperativa a r.l. Ginestra in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), n. 477/2020, resa tra le parti, depositata il 9 aprile 2020, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1175/2016.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia, della Cooperativa Casa Ridente e della Cooperativa a r.l. Ginestra in liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”, come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2021, il Cons. M P e uditi per le parti l’avvocato Ciro Testini e l’avvocato R C;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in riassunzione innanzi al Tar per la Puglia, sede di Bari, notificato il 10 ottobre 2016 e depositato il 19 ottobre 2016, la società d.L. Engeneering s.r.l. esponeva:

1.1. - di essere proprietaria pro indiviso per il 50% di un suolo ricadente nel comparto “A” del p.r.g. del Comune di Ruvo di Puglia, catastalmente identificato al foglio 26, particella n. 2, per 4.200 mq;

1.2. - che il suddetto terreno era stato illegittimamente espropriato dal predetto Comune in forza del decreto sindacale del 6 giugno 1997, nell’ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica;

1.3. - che il Tar per la Puglia, sede di Bari, con sentenza n. 1671/1999, passata in giudicato, aveva annullato tutti gli atti comunali relativi alla citata procedura espropriativa, ivi inclusa la dichiarazione di pubblica utilità del predetto programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica, stante la mancanza della fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di esproprio;

1.4. - che con atto di citazione notificato nel febbraio del 2006 aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Bari, sezione staccata di Ruvo di Puglia, sia il Comune, sia le cooperative edilizie “La Ginestra” e “Ridente”, per sentir condannare in solido le controparti alla “ restituzione del suolo illecitamente espropriato ”, oltre al risarcimento del danno subito – derivante dalla prospettata perdita della proprietà del suolo illegittimamente occupato – quantificato in euro 3.990.000,00 (oltre interessi e rivalutazione), nonché al risarcimento del danno da lucro cessante;

1.5. - che il Tribunale aveva declinato la propria giurisdizione con sentenza impugnata e successivamente confermata dalla Corte d’appello di Bari con sentenza n. 754 del 2013;

1.6. - che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15284 del 2016, confermando la decisione di secondo grado, hanno affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda restitutoria e su quella risarcitoria proposte dalla d.L. Engeneering s.r.l.

2. La predetta società, pertanto, agendo in riassunzione, ha adito il Tar per la Puglia, sede di Bari, chiedendo:

i ) la restituzione del terreno illegittimamente occupato;

ii ) in subordine, laddove vi fosse stato ostacolo alla “ valenza restitutoria dell’azione esperita da parte della società ricorrente ”, la condanna al ristoro del pregiudizio economico, quantificato nella misura del valore di mercato del bene illegittimamente sottratto alla disponibilità del legittimo proprietario, pari ad euro 3.990.000,00;

iii )

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