Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2020-10-02, n. 202005873

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2020-10-02, n. 202005873
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005873
Data del deposito : 2 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2020

N. 07562/2020 REG.RIC.

N. 05873/2020 REG.PROV.CAU.

N. 07562/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7562 del 2020, proposto da
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

A G, Bau' Mario, S S, V Eleonora non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05914/2020, resa tra le parti, concernente ammissione con riserva;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal Ministero appellante, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2, cod. proc. amm.;
Vista la istanza di abbreviazione dei termini;

Considerato, ad una delibazione molto sommaria, propria di tale fase, che, a prescindere da altre considerazioni relative alle ragioni della ammissione con riserva disposte dal primo giudice, le ragioni addotte per richiedere l’eccezionale rimedio monocratico, e cioè che il bando prevede all’art. 9 che il giorno lunedì 5 ottobre 2020 verrebbe pubblicata la graduatoria, non paiono in modo però evidente concretizzare – limitandosi, in una parola, il problema dell’Amministrazione, nella gestione amministrativa delle ammissioni con riserva – le speciali ragioni di estrema gravità ed urgenza, che per il codice di rito all’art. 56 cpa non consentono in modo assoluto di attendere la dilazione alla prima camera di consiglio utile;

per le stesse ragioni di evidente assenza di ragioni di urgenza, se non quelle sopra esposte e prospettate dal Ministero, ma in modo inadeguato, deve essere rigettata la istanza di abbreviazione di termini, non rinvenendosi gli estremi di cui all’art. 53 cpa;


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