Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202301279

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202301279
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301279
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2023

N. 01279/2023REG.PROV.COLL.

N. 00183/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 183 del 2023, proposto dal
signor M D M, rappresentato e difeso dagli avvocati D V e A V D C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. D V in Roma, Lungotevere Marzio n.3;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice del Concorso a 1409 posti di Allievo Finanziere del Corpo della Guardia di Finanza, non costituita in giudizio;



nei confronti

Signori Marco Pantaleo e Maria Andolfi, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 7545/2022, resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso per 1409 posti di Allievo Finanziere del Corpo della Guardia di Finanza, anno 2021;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il Cons. C A e uditi per le parti gli avvocati Alvise Vergerio di Cesana e l’Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con l’appello in trattazione è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 7545 del 2022, pronunciata in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, con cui è stato respinto il ricorso proposto dal sig. M D M, volontario in ferma prefissata dell’Esercito, avverso il provvedimento del 3 marzo 2022 di esclusione dal concorso per 1409 posti di allievi finanziari indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, nonché avverso il bando di concorso, nella parte relativa al limite di età.

Il provvedimento di esclusione è basato sull’avvenuto superamento del limite di età di ventisei anni, essendo “ il limite anagrafico massimo così fissato… elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato ”, sulla base del bando di concorso redatto, ai sensi del combinato disposto delle disposizioni degli artt. 33 e 36 comma 57 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

Con il ricorso di primo grado era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, lett. c), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 nella parte in cui, alla lettera b), ha soppresso il comma 1, lett. b),