Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202301279

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-07, n. 202301279
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301279
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2023

N. 01279/2023REG.PROV.COLL.

N. 00183/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 183 del 2023, proposto dal
signor M D M, rappresentato e difeso dagli avvocati D V e A V D C, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avv. D V in Roma, Lungotevere Marzio n.3;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice del Concorso a 1409 posti di Allievo Finanziere del Corpo della Guardia di Finanza, non costituita in giudizio;

nei confronti

Signori Marco Pantaleo e Maria Andolfi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 7545/2022, resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso per 1409 posti di Allievo Finanziere del Corpo della Guardia di Finanza, anno 2021;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il Cons. C A e uditi per le parti gli avvocati Alvise Vergerio di Cesana e l’Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’appello in trattazione è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 7545 del 2022, pronunciata in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, con cui è stato respinto il ricorso proposto dal sig. M D M, volontario in ferma prefissata dell’Esercito, avverso il provvedimento del 3 marzo 2022 di esclusione dal concorso per 1409 posti di allievi finanziari indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, nonché avverso il bando di concorso, nella parte relativa al limite di età.

Il provvedimento di esclusione è basato sull’avvenuto superamento del limite di età di ventisei anni, essendo “ il limite anagrafico massimo così fissato… elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato ”, sulla base del bando di concorso redatto, ai sensi del combinato disposto delle disposizioni degli artt. 33 e 36 comma 57 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

Con il ricorso di primo grado era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, lett. c), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 nella parte in cui, alla lettera b), ha soppresso il comma 1, lett. b), dell’art. 6 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 per violazione degli artt. 3, 97 e 51 Cost. ed era stata dedotta la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, favor partecipationis, parità di trattamento, ragionevolezza dell’azione amministrativa e pari opportunità nell’accesso ai pubblici uffici;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 1;
2, parr. 1 e 2;
4, par. 1;
6, par. 1, lett. c), della Direttiva 2000/78/CE, falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216;
violazione del principio generale del diritto dell’Unione Europea di non discriminazione in base all’età;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
la violazione e/o falsa applicazione degli art. 2 e 9 della lex specialis ;
eccesso di potere per illogicità e manifesta contraddittorietà dell’operato amministrativo;
la violazione degli art. 3 e 97 Cost., la violazione dell’art. 2049 del D.Lgs. n. 66 del 2010, dei principi del favor partecipationis e del legittimo affidamento.

La sentenza ha respinto il ricorso, ritenendo che il provvedimento di esclusione avesse fatto corretta applicazione delle norme di legge che consentivano l’innalzamento del limite di età solo con riguardo a chi avesse svolto il servizio militare o fosse in servizio alla data del 6 luglio 2017, in cui era entrata in vigore la nuova disciplina del limite di età fissata dal d.lgs. 95 del 2017;
ha escluso che tale disciplina presenti profili di illegittimità costituzionale o eurounitaria, trattandosi dell’accesso a un Corpo militare per cui il legislatore mantiene discrezionalità nella individuazione del limite di età;
ha ritenuto l’inapplicabilità dell’art. 2049 del d.lgs. 66 del 2010, in quanto disposizione esclusivamente riferita all’accesso agli impieghi civili.

Con l’appello sono stati riproposti i motivi del ricorso di primo grado, contestando la sentenza impugnata e sostenendo la irragionevolezza della interpretazione, che esclude l’applicazione dell’innalzamento del limite di età per chi abbia svolto il servizio militare anche dopo il 6 luglio 2017;
la illegittimità costituzionale e eurounitaria della normativa applicata;
l’erronea mancata applicazione dell’art. 2049 del codice dell’ordinamento militare.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza dell’appello.

Il 25 gennaio 2023 la difesa appellante ha presentato la dichiarazione di rinuncia all’appello sottoscritta dalla parte.

Il 27 gennaio 2013 la difesa appellante ha poi depositato in giudizio “ istanza di cancellazione dal ruolo… richiesta di esonero dal versamento del contributo unificato ”, rappresentando di avere proposto l’appello per errore, “ essendosi verificato un disallineamento comunicativo tra i sottoscritti difensori e la propria segreteria, avendo il cliente manifestato la volontà di rinunciare all’impugnazione antecedentemente rispetto al deposito ”, richiedendo l’esonero dal pagamento del contributo unificato.

Alla camera di consiglio del 31 gennaio 2023, fissata per l’esame della domanda cautelare, avvertiti i difensori presenti in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza in forma semplificata, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Non può infatti essere presa in considerazione l’istanza presentata il 27 gennaio 2023 di “cancellazione dal ruolo”, non potendo rilevare ai fini del perfezionamento dell’appello l’eventuale errore compiuto dalla difesa nella predisposizione dell’appello e in altre attività della difesa, essendo stato l’atto di appello regolarmente notificato e depositato.

Invece, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., la rinuncia presentata il 25 gennaio 2023 può essere considerata quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse all’appello.

Come è noto, in base all’art. 84 c.p.a. la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue

Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.

Per costante giurisprudenza il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione (Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271, n. 1275;
Sezione II, 13 dicembre 2021, n. 8270;
id. Sezione II, 28 settembre 2021, n. 6526).

La dichiarazione resa dalla parte appellante, pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio quindi costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi del comma 4 dell’art. 84 c.p.a.

Pertanto in forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo deve dichiararsi la improcedibilità del presente appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Non può procedersi ad alcuna pronuncia sulla richiesta di esonero dal contributo unificato, trattandosi di un tributo erariale (Corte costituzionale, n. 73 del 2005;
Cass. civ. Sez. Unite, 20 febbraio 2020, n. 4315;
5 maggio 2011, n. 9840), rispetto alla cui debenza non sussiste alcuna competenza di questo giudice e una eventuale domanda relativa al pagamento del contributo unificato non potrebbe che essere rivolta all’autorità amministrativa competente in materia (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20 febbraio 2020, n. 4315, secondo cui l’accertamento della debenza del contributo unificato compete, per sua natura, alla pubblica amministrazione, in persona del funzionario di cancelleria che tiene conto dell'esistenza di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute).

In considerazione della particolarità della vicenda le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

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