Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-10-21, n. 201305104

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-10-21, n. 201305104
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201305104
Data del deposito : 21 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04732/2012 REG.RIC.

N. 05104/2013REG.PROV.COLL.

N. 04732/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4732 del 2012, proposto da:
G R, rappresentata e difesa dagli avv. S V e M P, con domicilio eletto presso S V in Roma, via Flaminia 195;

contro

Corte dei Conti, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M L I, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 03669/2012, resa tra le parti, concernente istituzione di un posto di funzione dirigenziale non generale per lo svolgimento di un incarico di studio - cessazione dall'incarico operativo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Corte dei Conti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. F Q e uditi per le parti gli avvocati M P, S V e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La dott.ssa G R è dirigente non generale dei ruoli del personale amministrativo della Corte dei Conti.

Con decreto 1.1.2011 le è stata preposta al Servizio di supporto alla Sezione controllo affari comunitari ed internazionali, per un triennio.

Con decreto del Presidente della Corte dei Conti n. 3 del 30.1.2012, è stato istituito un posto di funzione dirigenziale non generale per lo svolgimento di un incarico di studio, e, con decreto n. 34 del 30.1.2012, il Segretario generale ha disposto, nell’ambito di una generale riassegnazione degli incarichi dirigenziali, la cessazione della dott.ssa Rizzolo dall’incarico in precedenza assegnatole – che è stato conseguentemente affidato ad altra dirigente - e la contestuale assegnazione al neo istituito posto dirigenziale con incarico di studio.

L’interessata ha proposto ricorso al Tar Lazio per ottenere l’annullamento sia del decreto istitutivo del nuovo incarico dirigenziale non generale, sia del decreto del Segretario Generale, per la parte in cui è stata disposta la sua cessazione dal precedente incarico ed assegnazione al neo-istitutito incarico dirigenziale non generale.

Il Tar ha rilevato la carenza di interesse dell’istante in relazione all’annullamento del decreto istitutivo del nuovo posto dirigenziale, mentre ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento della revoca di incarico dirigenziale e di attribuzione di nuovo incarico, ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001.

Ha proposto appello l’interessata per i seguenti motivi:

- violazione dell’art. 100 c.p.c., sussistendo il proprio interesse ad impugnare un atto di macro organizzazione in quanto lesivo della propria posizione giuridica ex se e quale presupposto del successivo illegittimo atto di revoca e rassegnazione di tale nuovo incarico;

- violazione dell’art. 3, comma 1 R.D. n. 1214/1934, dell’art. 4, comma 1, D.L. n. 543/96, dell’art. 3,c.62, L. n. 244/2007, dell’art. 4 L. n. 20/1994 e del regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Corte dei Conti, per essere stato emanato il decreto n. 3/12 senza la previa deliberazione di approvazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;

- violazione dell’art. 1, comma 8 l. n. 148/2011, degli artt. 19 e 21 d. lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3 L. n. 241/1990, nonchè eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, data la strumentalità dell’atto rispetto al fine di revocare anticipatamente il proprio incarico;

- violazione degli oneri procedimentali da osservare nei casi di revoca di incarico dirigenziale.

Si è costituita in giudizio la Corte dei Conti, osservando che l’appello non conterrebbe impugnazione del capo della sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai decreti relativi alla cessazione dell’incarico e dell’affidamento dell’incarico di studio, che sarebbe, pertanto, passato in giudicato. Resiste ai motivi di appello, chiedendo il rigetto del gravame.

Con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, l’appellante ha replicato alle deduzioni della parte appellata.

All’udienza del 12 luglio 2013, l’appello è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo, parte appellante impugna il capo della sentenza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per l’annullamento del decreto n. 3/2012, recante l’istituzione di un nuovo posto dirigenziale con compiti di studio, per difetto di interesse a ricorrere.

Il motivo è infondato.

Tra gli atti di macro-organizzazione la cui cognizione è attribuita , ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001, al giudice amministrativo, rientrano quelli recanti la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, tra cui anche l’istituzione o l’accorpamento di uffici dirigenziali, i modi di conferimento della loro titolarità , la determinazione delle dotazioni organiche (art.2, comma 1 d. lgs. n. 165/2001) (Cons. St. Sez. V, 6.12.2012, n. 6261;
Sez. VI, 7.9.2012, n. 4758).

Se può quindi convenirsi che l’istituzione – come la soppressione – di uffici dirigenziali sia da ricondursi agli atti di macro-organizzazione impugnabili dinanzi al G.A. per far valere lo scorretto esercizio della discrezionalità amministrativa, ciò non toglie che, affinchè sussista un interesse a ricorrere, l’atto deve avere prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio dal dipendente, il quale è in quest’ipotesi tenuto ad impugnare immediatamente l’atto, senza attendere l’emanazione di ulteriori atti di gestione, aventi natura meramente esecutiva dell’atto di macroorganizzazione .

Quando, per converso, l’atto di macroorganizzazione non spieghi direttamente i propri effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente, ma questi vadano ricondotti esclusivamente a provvedimenti ulteriori di microorganizzazione, la controversia, concernente il rapporto di lavoro e la lesione di posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, cui potrà essere richiesta la disapplicazione dell’atto di macroorganizzazione presupposto (Cass. SS.UU. ord. 8.11.2005, n. 21592;
Cons. St. Sez. V, 15.2.2010, n. 816).

Nel caso che occupa, l’ istituzione di un nuovo posto dirigenziale di livello non generale , con compiti di studio, di per sé non lede in alcun modo la posizione della ricorrente, non essendo accompagnata dalla soppressione del posto dalla stessa ricoperto, né comportando alcuna interferenza in relazione ai compiti svolti dalla ricorrente.

La lesione lamentata dall’istante, consistente nella violazione del proprio diritto a permanere, per tutta la durata contrattuale, come preposta al Servizio di supporto alla Sezione controllo affari comunitari ed internazionali, è da ricondursi in via esclusiva ai decreti nn.34 (di revoca) e 45 (di affidamento del nuovo incarico dirigenziale), rispetto ai quali l’istituzione del posto dirigenziale con compiti di studio costituisce un necessario antecedente fattuale , non dotato tuttavia di autonoma portata lesiva.

Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha rilevato il difetto di interesse all’impugnazione dell’atto di macroorganizzazione.

Quanto al difetto di giurisdizione sulla controversia concernente la cessazione anticipata dall’incarico ed il conferimento di nuovo incerico dirigenziale, si osserva che in tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell’art. 63 d. lgs. n. 165/2001, che conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche "se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione anche nel caso in cui l'amministrazione revochi anticipatamente l’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore, venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l'amministrazione opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (Cass. SS.UU. 27.12.2011, n. 28806;
Cass. SS.UU. 1.12.2009, n. 2554), senza che assuma rilievo, attesa l'incidenza solo mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che la revoca consegua all’istituzione di un nuovo posto cui successivamente la ricorrente sia stata destinata.

La relativa controversia è attribuita pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo riconducibile alla configurazione strutturale dell’ufficio, come peraltro dimostrato anche dalla diversità dell’autorità emanante (Segretario generale, per la revoca dell’incarico;
Presidente della Corte dei Conti, per l’istituzione del nuovo posto dirigenziale).

Così impostata la relazione tra decreto istitutivo del posto dirigenziale e conferimento alla ricorrente, in rapporto agli effetti lesivi rispettivamente prodotti, deve essere integralmente confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso , quanto ai motivi proposti avverso il decreto n. 3/2012 per mancanza di un interesse a ricorrere e quanto ai motivi proposti avverso i decreti n. 34 e n. 45/2012 per difetto di giurisdizione.

Risultano, conseguentemente, assorbite le ulteriori censure, concernenti il merito del giudizio.

La peculiarità della controversia induce a compensare le spese del grado.


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