Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-20, n. 202204005
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Pubblicato il 20/05/2022
N. 04005/2022REG.PROV.COLL.
N. 09056/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9056 del 2014, proposto dal -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G T e M M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Ximenes, n. 10;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato G F, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda, n. -OMISSIS-/2014, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021, il consigliere F F e udito, per parte appellata, l’avvocato G F;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. 3310 del 2005, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, avverso il provvedimento di Roma Capitale prot. n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2005, con cui le è stata comunicata l’interruzione della convenzione di occupazione area pubblica di via della Primavera, angolo via Romolo Lombardi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della convenzione intercorrente tra le parti e con invito a liberare l’area assegnatale entro trenta giorni.
1.1. Il Comune di Roma (oggi Roma Capitale) si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS- del 6 marzo 2014, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione comunale, delle spese di lite, liquidate in euro 1.500.
In particolare, il collegio di primo grado ha così correttamente sintetizzato i fatti di causa: « L’interessata espone in fatto che: - è titolare di una convenzione di occupazione dell’area pubblica sita in Roma, via della Primavera, angolo via Lombardi, sulla quale esercita attività di teatro viaggiante ed altro;- la predetta convenzione è intervenuta tra la dante causa della ricorrente, signora (…) e Roma Capitale;- la sig.ra (…) è colei che aveva ceduto l’azienda (…) e che deteneva il 50% del capitale;- la ricorrente, nonostante alcuni eventi straordinari non dipesi dalla sua volontà e per i quali ha dovuto sopportare e supporta tuttora gravissimi danni, si è sempre prodigata nell’adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del parco nonché alle opere di recinzione ed illuminazione;- il teatro è rimasto chiuso poiché la commissione addetta non ha ancora riesaminato la sua agibilità;- in attesa della visita della commissione, la ricorrente si è vista diffidata dal Comune al rispetto della convenzione con nota del 21 dicembre 2004 e successivamente destinataria della comunicazione di interruzione della convenzione con il provvedimento oggetto di impugnativa ».
Il T.a.r. ha poi così motivato il rigetto del ricorso: « La concessione di suolo pubblico era stata rilasciata originariamente alla sig.ra (…) con D.D. del 24 marzo 1999. Nella stessa data erano stati regolati i rapporti tra le parti con apposita convenzione, successivamente integrata in data 11 dicembre 1999. L’azienda teatrale fu successivamente ceduta alla odierna ricorrente che, pertanto, subentrò nei rapporti concessori, attivi e passivi, della sua dante causa. La società (…) era, pertanto, tenuta a rispettare, nei confronti di Roma Capitale, tutti i patti dedotti in convenzione tra cui: - pulizia giornaliera dell’area occupata;- arredi e manto erboso restituita alla originaria condizione;- obbligo a suo carico di montaggio della tensostruttura, acquisizione di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge per le attività che vo saranno svolte, compresa la relazione previsionale di impatto acustico prima dell’inizio dell’attività;- impegno al rispetto della normativa sia al momento della collocazione del teatro che per tutta la durata dell’occupazione;- assunzione di ogni responsabilità inerente l’attività oggetto della convenzione;- posa in opera di una cancellata;- apertura e chiusura del parco e relativa guardiania durante la sua apertura;- manutenzione del verde pubblico e dei giochi. Più in particolare: - il punto 14 della convenzione stabiliva che “La presente convenzione può essere interrotta dalle parti in caso di inadempienza con tre mesi di anticipo”;-il punto 11 della “Integrazione della convenzione prot. 10942 del 24 marzo 1999” disponeva che “La Circoscrizione può interrompere in qualunque momento la presente convenzione per mancato rispetto da parte della proprietà delle clausole ivi contenute. In tal caso la Proprietà dovrà entro trenta giorni provvedere a liberare la parte ad essa assegnata. Al trentesimo giorno la Circoscrizione provvederà tramite fideiussione a fare ciò che la proprietà non ha provveduto”. Va subito chiarito in fatto, che sull’area insistono due tensostrutture consistenti in una sala grande (c.d. -OMISSIS-) ed in una sala piccola (c.d. -OMISSIS-). La concessione di che trattasi, e le relative irregolarità/inadempienze, riguardano il c.d. -OMISSIS-. Nel corso del rapporto concessorio Roma Capitale ha, infatti, accertato a carico della ricorrente talune irregolarità amministrative nonché inadempienze ai patti dedotti in convenzione, debitamente contestate, tra cui: - esercizio di attività di pubblico spettacolo con musica dal vivo e pista da ballo nello spazio esterno alla tensostruttura senza essere in possesso della prescritta autorizzazione (D.D. n. 591 del 23 luglio 2003);- diffida a non effettuare esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti senza la prescritta autorizzazione all’esterno del -OMISSIS- “-OMISSIS-” (D.D. n. 591/2003);- diffida prot. 6408 del 10 febbraio 2004, comunicata previa contestazione ai sensi dell’art. 24/bis del Regolamento di Polizia Urbana, a non utilizzare la tensostruttura in carenza del certificato prevenzione incendi, con avvertenza che “in caso di inadempienza, si procederà all’emissione dei relativi ulteriori atti” (rapporto amministrativo n. 5121 del 672/2004 redatto dal Gruppo VV.UU., prot. 5851/2004);- rapporto amministrativo prot. 7904 del 23 febbraio 2004, della U.O.P.M. del Municipio IV, a mezzo del quale è stata accertata l’effettuazione di rappresentazioni teatrali senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e senza il parere favorevole di agibilità espresso dalla Commissione provinciale di Vigilanza dei Locali di pubblico Spettacolo, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S.;- diffida (prot. 260 del 1 marzo 2004) dall’effettuare attività di pubblico spettacolo senza le prescritte autorizzazioni nella struttura;- nota della Prefettura di Roma, datata 17 febbraio 2004, prot. 7371, con la quale si comunica a Roma Capitale “che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo non ha mai espresso parere favorevole all’agibilità dell’impianto”;- nota datata 8 marzo 2004, prot. 12185, con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco comunica il proprio parere negativo sul progetto di adeguamento ai fini antincendio del teatro tenda “Nuovo Teatro Pianeta”. E’ anche accaduto che il 6 marzo 2004 il c.d. -OMISSIS- subiva il crollo parziale di una gradinata spettatori posta al suo interno, in cui si stava abusivamente svolgendo attività di spettacolo. Ne è conseguito il sequestro della tensostruttura denominata Sala Grande, con pedissequa cessazione dell’attività ivi esercitata (D.D. n. 285 del 10 marzo 2004). Dal marzo del 2004 (data del crollo della Sala Grande) nessuna attività è stata più svolta dalla ricorrente relativamente sia alla gestione/manutenzione dell’area parco, che della Sala Piccola (c.d. -OMISSIS-), quest’ultima non fatta oggetto di sequestro e per la quale, tuttavia, nessun atto formale risultava comunque concretamente avviato dalla ricorrente per acquisire le necessarie autorizzazioni di prevenzione incendi ed agibilità. In data 13 ottobre 2005, con rapporto prot. 5433, il Gruppo Vigili Urbani hanno accertato che tutta l’area oggetto di concessione “è completamente recintata ed i varchi di accesso chiusi con lucchetti che non consentono l’accesso ai privati neanche nell’area non occupata dalla struttura, che presenta una cospicua vegetazione spontanea”. Sulla scorta dell’incedere dei fatti, il Collegio ritiene, alla luce della copiosa documentazione versata in giudizio, che l’impugnato provvedimento si regga su pertinenti e congruenti presupposti che ne supportano adeguatamente la motivazione in punto di ingiustificata interruzione di ogni attività nel c.d. -OMISSIS-. Di contro, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di giudizio idoneo a confutare, in punto di fatto, le articolate ragioni indicate nella motivazione del divisato provvedimento limitandosi ad una generica quanto apodittica contestazione delle stesse, ed anzi ammettendo l’interruzione medesima per poi giustificarla, inadeguatamente, con l’avvenuto sequestro della Struttura nonché a motivo di “alcuni eventi straordinari non dipesi dalla sua volontà”;circostanze, queste, rivelatisi del tutto inconferenti siccome riferite alla struttura c.d. “-OMISSIS-”, mentre nel caso di specie si discetta della c.d. “Sala Piccola” (-OMISSIS-). Ad ogni modo, e comunque, se anche i riferiti “eventi straordinari” avessero riguardato il “-OMISSIS-”, non per questo l’interruzione dell’attività (omessa manutenzione del parco, sua chiusura al pubblico, mancato esercizio dell’attività di spettacolo nella c.d. sala piccola) troverebbe giustificazione alcuna ove considerata l’inadempienza protratta della ricorrente sia nelle attività manutentive che nel darsi da fare per munirsi delle prescritte autorizzazioni di legge al fine di mettere in sicurezza l’impianto e consentirne il regolare funzionamento. Sotto quest’ultimo profilo, l’interessata non ha prodotto, peraltro, alcuna prova documentale idonea a supportare, in concreto, le sue generiche giustificazioni. Pare evidente, dunque, che a fronte della ingiustificata interruzione delle attività dedotte in convenzione, correttamente l’intimata Amministrazione abbia fatto applicazione del punto 11 della integrazione della convenzione. Il mancato rispetto delle clausole era stato, infatti, convenzionalmente sanzionato non già con la sospensione bensì, con la interruzione della convenzione. A riprova della volontà delle parti di attribuire a siffatta interruzione – al di là del nomen iuris utilizzato – l’effetto di produrre la definitiva cessazione del rapporto dedotto in convenzione milita il preciso ed inderogabile obbligo imposto pattiziamente alla società inadempiente di liberare l’area assegnatale. Non trovano fondamento, pertanto, tutte le censure dedotte in ricorso relative al difetto di istruttoria e/o di motivazione come pure quelle impuntate sul mal governo della convenzione (id est, violazione dei termini di preavviso, nella specie insussistenti ex punto 11 della integrazione della convenzione). Per quanto concerne il vizio di sviamento di potere (l’Amministrazione avrebbe inteso favorire la dante causa della ricorrente), la censura s’appalesa del tutto generica, priva di un minimo riscontro fattuale e, perciò, frutto solo di apodittiche supposizioni. In ordine ai contestati poteri di colui che ha sottoscritto il provvedimento, è sufficiente osservare che il firmatario dell’atto è il dirigente responsabile del Municipio VI, titolare della competenza sull’affare ex D.Lvo n. 267/2000 ».
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 16/17 ottobre 2014 e in data 11 novembre 2014 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza.
4. Roma Capitale si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
5. In vista dell’udienza di discussione, Roma Capitale ha depositato memoria in cui ha illustrato le proprie posizioni.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 novembre 2021.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
8. Preliminarmente si rileva che il T.a.r. ha effettuato una diffusa e congrua motivazione, che il Collegio condivide pienamente.
8.1. Ciò posto, emerge inequivocabilmente dagli atti di causa che il cosiddetto -OMISSIS-, a differenza del cosiddetto -OMISSIS-, non era stato sottoposto a sequestro e ciononostante l’interessata non ne ha effettuato alcuna manutenzione, neppur minima, né vi ha svolto alcuna attività, sicché non corrisponde al vero quanto rappresentato dall’interessata nella nota prot. 10413 del 4 marzo 2005, ovverosia di non aver potuto effettuare alcuna opera in quanto la struttura sarebbe sotto sequestro.
Sul punto l’appellante ha sostenuto la determinazione dirigenziale n. 285 del 10 marzo 2004, con cui il dipartimento IV – cultura sport toponomastica del Comune di Roma, ha determinato la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo abusivamente esercitata fino a quel momento dalla società interessata, andrebbe riferita, a differenza di quanto ritenuto da Roma Capitale e dal T.a.r., esclusivamente al -OMISSIS- e non anche al -OMISSIS-.
Siffatta deduzione è infondata, poiché la circostanza che la suddetta determinazione n. 285 del 10 marzo 2004 si riferisca alla sola sala grande risulta evidente dal suo tenore letterale, ove si fa riferimento al crollo verificatosi solo quattro giorni prima nel -OMISSIS-. Il che è ulteriormente confermato dal fatto che ad essere stata sottoposta a sequestro, a seguito del crollo della gradinata spettatori, è stata solamente la sala Grande della tensostruttura, come emerge con chiarezza dal verbale della Questura di Roma, Commissariato di Torpignattara, prot. n. 10657 dell’8 marzo 2004, in cui si specifica che « Sul posto si aveva la presenza dei Vigili del Fuoco, il cui responsabile rappresentava che il crollo era avvenuto all’interno di una delle due sale teatrali ubicate nel complesso (...) . Si provvedeva altresì al sequestro del locale denominato Sala Grande e di n. 1079 matrici di biglietti venduti ».
Ne discende che nulla impediva alla società interessata di continuare a svolgere le attività prescritte dalla convenzione nella sala piccola, il che non è avvenuto, come peraltro affermato dalla parte privata, la quale ha tentato di giustificare la propria inerzia con un’impossibilità di utilizzazione della struttura a causa del sequestro, che, tuttavia, come evidenziato, non sussiste per il -OMISSIS-.
8.2. Con determinazione dirigenziale n. 591 del 23 luglio 2003, l’odierna appellante è stata diffidata « dall’effettuare esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti senza la prescritta autorizzazione, all’esterno del -OMISSIS- (…) sito in via Romolo Lombardi s.n.c. », in quanto non in possesso della prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del regio decreto n. 773/1931.
Tanto premesso, soltanto nel presente grado di giudizio la parte privata ha affermato di essere stata in possesso della predetta autorizzazione, « perché l’autorizzazione è stata rilasciata dal Comune stesso il 26.6.2001 al prot. 1286” ».
In proposito si osserva che tale documento non risulta agli atti di causa e comunque non potrebbe essere legittimamente prodotto, stante il divieto di cui all’art. 104, comma 2, del codice del processo amministrativo e non trattandosi documento sopravvenuto.
Risulta, invece, agli atti che la società è in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo all’interno della tensostruttura di cui trattasi, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 289 del 10 febbraio 2000 e rinnovata per ulteriori 9 anni a partire con determinazione dirigenziale n. 2526 del 26 ottobre 2000, poi rettificata da dalla determinazione dirigenziale n. 626 del 23 marzo 2001.
Dunque non vi è prova che l’odierna appellante fosse in possesso di autorizzazione per spettacoli all’esterno.
8.3. L’appellante ha affermato che « Roma Capitale ha contestato la legittimità delle strutture che erano poste in opera sul suolo oggetto della convenzione: sul punto si deve ribadire che tutte le strutture installate e di cui si discute, nessuna esclusa od eccettuata, sono state debitamente autorizzate dal Comune ed hanno il carattere della precarietà ».
Questa deduzione è smentita per tabulas , giacché Roma Capitale ha sempre fatto riferimento alla convenzione del 1999 quale titolo legittimante la collocazione del Teatro viaggiante sull’area di suolo pubblico di cui trattasi;ha, inoltre, specificato che l’unica modifica apportata all’originaria concessione di cui alla determinazione dirigenziale n. 481/1999 concerne delle strutture accessorie realizzate senza permesso ed indicate nella relazione tecnica asseverata allegata alla determinazione dirigenziale n. 2302/2002 e che sono state sanate tramite quest’ultima determinazione.
8.4. L’appellante ha altresì dedotto una questione relativa alla Commissione competente al rilascio del parere di agibilità, sostenendo che « Il DPR 28/5/2001 n. 311 ha disposto, all’art. 141-bis, che la Commissione di Vigilanza sia Comunale e non più provinciale (a quest’ultima ha riservato la competenza per locali con capienza superiore a 1300 spettatori) ».
Tale doglianza è infondata, in quanto per il tipo di strutture oggetto di causa la commissione preposta alla verifica dell’agibilità non è comunale, bensì provinciale. Ed invero, l’art. 142 del regio decreto n. 635/1940, così come modificato dal d.P.R. n. 311/2001, statuisce che « Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo (ovverosia i locali e gli spazi in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo) e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza ».
Inoltre la censura, oltreché infondata, è anche irrilevante, atteso che la società aveva richiesto, con nota del 24 febbraio 2004, il suddetto parere di agibilità alla commissione provinciale di vigilanza, e che, come risulta dalla nota della Prefettura di Roma prot. n. 447/1998 del 26 maggio 1999, già nel 1999 la commissione provinciale di vigilanza aveva effettuato un sopralluogo presso i locali per cui è causa, dettando una serie di prescrizioni, a cui, peraltro, l’interessata non si è mai adeguata, come risulta dalla successiva nota della Prefettura di Roma prot. n. 67/1998 del 19 febbraio 2004.
8.5. Con riferimento al certificato di prevenzione incendi, di cui era carente il legale rappresentante della società, che, pertanto, è stato diffidato dal Municipio VI del Comune di Roma, con nota prot. n. 6408 del 10 febbraio 2004, ad utilizzare la struttura di cui trattasi, l’appellante ha sostenuto che dalla nota prot. n. 41037 del 1° ottobre 2001 del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma emergerebbe che gli spettacoli viaggianti, come quelli del caso de quo , essendo strutture precarie e temporanee, non sarebbero soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ma soltanto al parere di agibilità da parte della commissione provinciale di vigilanza.
Tale contestazione è infondata, poiché, in disparte la circostanza che l’interessata ha provveduto, dopo la diffida, a richiedere il certificato in questione con nota del 20 febbraio 2004, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma, mediante nota prot. n. 40225 dell’8 marzo 2004, ha comunque espresso parere contrario all’esecuzione del progetto di adeguamento ai fini antincendio del teatro in questione, elencandone specificamente i motivi alla luce delle disposizioni recate dal decreto del Ministero dell’interno del 19 agosto 1996.
8.6. L’appellante ha lamentato la genericità della motivazione della determinazione dirigenziale n. prot. n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2005, impugnata in primo grado, sostenendo che « la fattispecie in esame imponeva al Dirigente il dovere di indicare nella motivazione del provvedimento le concrete ragioni, diverse dal pubblico interesse assunto nei provvedimenti favorevoli in narrativa, della scelta compiuta e, dunque, l’iter logico seguito. Tale dovere non può certamente ritenersi assolto dall’accenno motivazionale contenuto nel provvedimento impugnato, tanto più insufficiente alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione all’art. 3 della L. n. 241/90 ».
Siffatta censura è infondata, in quanto l’amministrazione comunale nel provvedimento impugnato ha fatto puntualmente riferimento al punto 11 dell’integrazione della convenzione prot. 10942 del 24 marzo 1999, che prevede la possibilità di interrompere la convenzione in caso di violazione delle clausole in essa contenute, come avvenuto nel caso di specie, dove la società non ha eseguito la prestazione essenziale e qualificante del rapporto obbligatorio, ovverosia rendere fruibile il -OMISSIS- da parte delle scuole del VI Municipio di Roma.
Va peraltro precisato che anche dall’ultimo accertamento effettuato dal VI Gruppo dei Vigili del Fuoco di Roma, in data 13 ottobre 2005, è emersa la non fruibilità dell’area in quanto essa è risultata « completamente recintata e i varchi di accesso chiusi con lucchetti che non consentono l’accesso ai privati neanche nell’area non occupata dalla struttura, che presenta una cospicua vegetazione spontanea ».
È palese che la su descritta situazione non può in alcun modo consentire la fruibilità dell’aerea, cosicché la società interessata ha senz’altro gravemente inadempiuto ai propri obblighi convenzionali (tra cui, mantenere l’uso pubblico dell’area assegnata durante l’apertura del parco;provvedere all’apertura e chiusura del parco nelle ore stabilite dal Servizio giardini del Comune e alla guardiania durante l’apertura stessa;curare la pulizia del parco e provvedere alla manutenzione del verde pubblico e dei giochi sotto la direzione del Servizio giardini;provvedere alla dimora di piante in prossimità dei giochi;mettere a disposizione dell’allora circoscrizione (oggi municipio) gratuitamente il teatro tutte le mattine dalle ore 8 alle ore 13, esclusi i lunedì, e per venti serate nel corso dell’anno) e ha assunto, quindi, un comportamento omissivo che ha legittimamente condotto l’amministrazione comunale ad adottare il provvedimento di interruzione della convenzione di occupazione dell’area pubblica de quo .
8.7. L’appellante ha sostenuto che « diffida e provvedimento impugnato siano stati adottati senza alcuna istruttoria;essi sono dunque viziati da eccesso di potere per travisamento del fatto ed omessa istruttoria ».
Questa contestazione è infondata alla luce di quanto è emerso dagli atti di causa e di quanto è stato ampiamente illustrato nei precedenti punti. L’amministrazione comunale, infatti, ha adottato il provvedimento di decadenza sulla base di una compiuta e congrua disamina della piattaforma fattuale, da cui è risultato, in sintesi, inequivocabilmente: la sottoposizione a sequestro soltanto del -OMISSIS-, lo stato di fatto della struttura (e segnatamente del -OMISSIS-) totalmente inidoneo alla sua fruizione, nonché la grave violazione degli obblighi convenzionali a causa dell’inerzia della parte privata.
8.8. La società ha lamentato il mancato rispetto dei termini di legge e convenzionale.
Tale doglianza è infondata in quanto, da un lato, non è stato rappresentato quali sarebbero i termini di legge ed essendo comunque inconferenti i richiami agli istituti della revoca e dell’annullamento d’ufficio, che nulla hanno in comune con problematiche di tipo convenzionale, e, dall’altro, ad ogni modo, la fattispecie in esame è regolata dal punto 11 dell’integrazione della convenzione prot. 10942 del 24 marzo 1999, per cui « La Circoscrizione può interrompere in qualunque momento la presente convenzione per mancato rispetto da parte della Proprietà delle clausole ivi contenute. In tal caso la Proprietà dovrà entro trenta giorni provvedere a liberare la parte ad essa assegnata. Al trentesimo giorno la Circoscrizione provvederà tramite la fideiussione a fare ciò a cui la Proprietà non ha provveduto », sicché è di tutta evidenza che l’amministrazione poteva in qualunque momento interrompere il rapporto convenzionale in presenza di mancato adempimento da parte dell’interessata, degli obblighi da essa assunti;il che si è verificato nel caso di specie dove, come già ampiamente sottolineato, l’odierna appellante è venuta meno radicalmente e in maniera non trascurabile ai propri impegni.
8.9. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (cfr., ex aliis , Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 22 marzo 1995, n. 3260, e Corte di cassazione, sezione V civile, sentenza 16 maggio 2012, n. 7663). Gli specifici argomenti secondari di doglianza non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. In conclusione l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
10. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’amministrazione appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, si liquidano in euro 3.500 (tremilacinquecento), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.