Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-26, n. 202406741

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-26, n. 202406741
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406741
Data del deposito : 26 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2024

N. 06741/2024REG.PROV.COLL.

N. 00751/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -O-, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati -O-, -O-, -O-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati -O-, -O-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio -O- in -O-;

nei confronti

-O-, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'-O-, domiciliata in -O-;

per la riforma

della sentenza del -O- n. -O-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -O- e dell’-O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2024 il Cons. R M C e uditi per le parti gli avvocati -O- e -O-;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al -O-, il prof. -O- contestava gli esiti della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto da professore ordinario di ruolo presso il Dipartimento di -O-, con la quale era stato chiamato quale professore di prima fascia l’odierno appellante, prof. -O-.

Con la sentenza in epigrafe impugnata il T accoglieva il primo motivo di ricorso sul rilievo che la Commissione aveva valutato una serie di titoli riportati nel curriculum vitae del candidato vincitore, malgrado risultasse omessa l’obbligatoria attestazione di possesso a mezzo della “ dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ”, il terzo motivo affermando che la Commissione aveva attribuito al prof. -O- un ruolo di rilievo in talune pubblicazioni scientifiche, nonostante il candidato non rivestisse una posizione di preminenza (primo od ultimo autore) e il quarto ed ultimo motivo evidenziando che dal verbale non si evincevano le ragioni che avevano condotto al giudizio - ottimo per il prof. -O- e eccellente per il prof. -O- concludendo che “ dall’impossibilità di ripercorrere l’iter logico seguito dalla Commissione nell’espressione dei giudizi e dagli errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili derivano l’annullamento degli atti impugnati e la riedizione della procedura ”.

Appellata ritualmente la sentenza, resisteva -O- il quale, a sua volta, impugnava la sentenza con appello incidentale.

Si è costituita l’-O-.

All’udienza del 16 luglio 2024 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, rileva il Collegio che non può dubitarsi del permanente interesse delle parti processuali a coltivare l’odierno giudizio di appello: sebbene l’appellante principale, in sede di rieffusione del potere, sia stato nuovamente dichiarato vincitore della procedura, l’appellato ha dichiarato, anche nella memoria del -O-, di avere gravato in prime cure detto nuovo provvedimento (e l’appellante principale non ha contestato tale dichiarazione: art. 64 cpa) il che esclude ogni ipotesi di possibile declaratoria di improcedibilità.

1.1. Ciò premesso, con il primo motivo di appello l’appellante principale deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Prof. -O- per mancata impugnativa degli atti finali della procedura concorsuale.

Espone che l’appellato aveva omesso di impugnare tutta una serie di atti facenti parte della stessa procedura di chiamata e implicanti nuove valutazioni e, in particolare: - il parere sulla proposta di chiamata espresso dalla Facoltà di -O-, con dispositivo del Preside del -O- di approvazione della suddetta proposta di chiamata;
- il decreto rettorale di nomina del Prof. -O- quale docente di prima fascia;
- la presa di servizio di quest’ultimo. La censura non è fondata

Con il ricorso di primo grado il Prof. -O- ha impugnato: - il -O-, recante approvazione degli atti della procedura valutativa;
- la deliberazione del -O- con la quale veniva chiamato quale professore di prima fascia il Prof. -O-;
- ogni altro atto a questi annesso, connesso e consequenziale, ivi compresi i Verbali della Commissione e la Relazione Finale con relativi allegati;
infine, “ l’eventuale ed allo stato non conosciuto provvedimento formale di nomina e chiamata del prof. -O- ”.

Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, per l’effetto, dichiarato vincitore della procedura il prof. -O-.

La eventuale mancata impugnazione degli altri atti non è in grado di elidere l’interesse ad ottenere l’annullamento dei risultati della procedura poiché l’atto di nomina e la presa di servizio, pur se provvedimenti distinti rispetto a quello di approvazione dell’esito della procedura, si fondano su di esso.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’interesse è connesso agli esiti della procedura selettiva indipendentemente dal successivo provvedimento di nomina, atto autonomo rispetto al quale l’esito della procedura selettiva costituisce un presupposto che non viene messo in discussione (-O-). Si tratta di un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, per cui l’annullamento del provvedimento di approvazione dell’esito della procedura esplica sugli atti successivi un’efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent.

2. Con il secondo motivo di appello l’appellante deduce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Espone che il ricorrente aveva omesso di indicare in quale modo le sue censure avrebbero potuto influire sulla “valutazione complessiva” costituente-O- ed indefettibile presupposto dei provvedimenti attraverso cui il prof. -O- aveva preso servizio in data -O-.

La censura non è fondata.

Il ricorso del ricorrente mirava, fra le altre cose, a censurare i giudizi comparativi espressi sui curricula dei candidati e in particolare a fare emergere che il controinteressato presentava una maturità scientifica ed accademica evidentemente inferiore rispetto alla sua. A tal fine sono stati adeguatamente censurati i profili che, in tesi, avrebbero dovuto determinare la prevalenza nella valutazione del ricorrente rispetto a quella del professor -O-.

All’esito della procedura, peraltro, non è stata stilata alcuna graduatoria, sicché la censura circa la carenza della prova di resistenza non coglie nel segno.

3. Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce la violazione del canone della discrezionalità tecnica;
infondatezza dei capi della sentenza che hanno accolto il ricorso del prof. -O- con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo.

Lamenta che le censure poste dal prof. -O- alla base di ciascuno dei suoi motivi di ricorso fossero inammissibili in quanto avevano – tutte - ad oggetto le scelte operate da un organo amministrativo dotato di competenze tecnico-specialistiche (la Commissione giudicatrice all’uopo nominata) sulla base di giudizi che attengono allo “stretto merito” delle valutazioni di propria competenza o, comunque, all’esercizio della propria discrezionalità amministrativa come tale sottratto al sindacato del giudice amministrativo.

La censura non è fondata.

3.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente aveva dedotto la “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del bando di concorso”.

Il T ha correttamente rilevato che il curriculum vitae del prof. -O- non presentava le caratteristiche della dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovverosia il richiamo alla formula prevista dalla normativa anzidetta, l’apposizione della firma autografa e l’acclusione di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. La domanda di partecipazione al concorso doveva contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà (Allegato “C”), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae (datata, firmata e in formato PDF) e degli indicatori relativi alla propria produzione scientifica complessiva. Nella specie, come rilevato dal T, “ alcuni titoli indicati nel curriculum non erano stati oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui all’allegato C e, malgrado ciò, hanno comunque concorso alla formazione del giudizio sui candidati. Pertanto, si rende necessario stabilire le conseguenze della valutazione di titoli che non sono stati dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il bando reca espressamente la clausola in base alla quale l’autocertificazione è richiesta a pena di esclusione con riguardo ai requisiti di partecipazione (art. 3, punti da n. 1 a n. 12) e all’-O- per i settori classificati come bibliometrici e non bibliometrici per l’abilitazione scientifica nazionale. Nel caso specifico, la disciplina delle fattispecie della dichiarazione dei titoli, dei requisiti (art. 3 punti da n. 1 a n. 12) e degli indici hanno quale tratto comune l’obbligo di autocertificazione. Divergono sulla sanzione prevista per il mancato adempimento di tale obbligo, la quale nel secondo e nel terzo caso è l’esclusione.

L’esclusione dei titoli dichiarati nel curriculum vitae ma non autocertificati era pertanto corretta, perché affermata in ossequio al bando e nulla ha a che vedere con il sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione.

3.2. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente aveva dedotto la violazione dei criteri predeterminati dalla lex specialis per la valutazione della qualità delle pubblicazioni esibite da ciascuno dei due candidati.

La Commissione aveva definito (allegato 1 al verbale n. 1) la posizione di primo e di ultimo autore quale criterio di valutazione individuale e comparativo. Con riguardo ai 16 lavori esibiti, la Commissione ha affermato che il prof. -O- in 4 era primo autore e in 6 era ultimo autore.

La Commissione ha, tuttavia, valorizzato i restanti 6 lavori in cui il prof. -O- assumeva una posizione intermedia valorizzando il compimento di studi clinici multicentrici randomizzati.

Il T ha correttamente osservato che, in disparte la natura degli studi condotti, la posizione intermedia del controinteressato non era comunque valorizzabile alla luce dei criteri definiti nel bando e recepiti dalla Commissione nella prima riunione.

Il T ha, quindi, condivisibilmente concluso che, alla luce dei criteri predeterminati dalla lex specialis e dalla Commissione, non si comprendeva l’ iter logico seguito nella valutazione della qualità delle pubblicazioni esibite da ciascuno dei due candidati, in quanto il giudizio collegiale sui 16 lavori del prof. -O- era eccellente, mentre quello sul prof. -O-, il quale ricopriva un ruolo preminente in tutte le 16 pubblicazioni esibite, risultando quale primo e ultimo nome tra gli autori, era di ottimo.

La decisione, quindi, non censura in alcun modo la discrezionalità tecnica.

3.3. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente aveva censurato la valutazione della produzione scientifica tenuto conto anche della sua minore anzianità anagrafica (dodici anni in meno del controinteressato) e del fatto che aveva iniziato il percorso accademico nove anni dopo il controinteressato (nel-O-).

Il T ha correttamente rilevato una illogicità nel giudizio espresso dalla Commissione - ottimo per il prof. -O- e eccellente per il prof. -O- – sulla base del criterio indicato nel bando e richiamato nell’allegato 1 al verbale preliminare della Commissione stessa.

Il bando aveva, infatti, ancorato il criterio della continuità agli ultimi dieci anni, calcolati a ritroso dall’anno di pubblicazione del bando, e tale criterio era stato recepito dalla Commissione.

Nella specie, tuttavia l’attività del prof. -O- era caratterizzata da maggiore continuità nell’arco temporale di riferimento e constava di un numero più elevato di pubblicazioni e citazioni rispetto al controinteressato, il quale, invece, non aveva esibito alcun articolo con riguardo agli -O-, mentre dal verbale non si evincevano le ragioni che avevano condotto alla prevalenza del giudizio del prof. -O-.

Anche questa statuizione si sottrae alla censura di insindacabilità della valutazione discrezionale.

5.Respinto l’appello principale va esaminata l’eccezione di tardività dell’appello incidentale del prof. -O- formulata dalla difesa del prof. -O-.

Quest’ultimo ha eccepito di avere notificato la sentenza del T Lazio n. -O-, con la conseguenza che da tale data decorreva il termine per proporre la correlativa impugnativa.

Poiché l’appello incidentale era stato notificato in data -O-, ovvero 65 giorni dopo la notifica della sentenza, era passato in giudicato il capo della sentenza impugnato avente ad oggetto il secondo motivo di ricorso.

L’eccezione deve essere disattesa.

Il secondo comma dell’articolo 96 c.p.a., richiamando l’articolo 333 c.p.c, dispone che “ chi abbia ricevuto la notifica dell’impugnazione di una sentenza, dovrà proporre le proprie doglianze, nei confronti della stessa sentenza, mediante un’impugnazione incidentale nel medesimo processo.” Il termine perentorio dei 60 giorni deve essere calcolato a partire dal -O- data di notifica del ricorso in appello avverso la sentenza del

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