Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-20, n. 202206365

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-20, n. 202206365
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206365
Data del deposito : 20 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2022

N. 06365/2022REG.PROV.COLL.

N. 08128/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8128 del 2021, proposto dalla Provincia di Napoli dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani Istituto Sant'Agostino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S D P e dall’avvocato K P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M R e dall’avvocato P S, con domicilio eletto presso lo studio Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;

nei confronti

dell’Istituto Santa Chiara S.r.l. e dell’Aurea Salus S.r.l. - Centro di Riabilitazione Riabilia, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00839/2021, resa tra le parti, per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione alla istanza con la quale è stato attivato il procedimento amministrativo per “la rideterminazione delle tariffe riabilitative, anche applicando l'adeguamento ISTAT, con effetti retrattivi”;
nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di provvedere in relazione alla predetta istanza, concludendo il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso, rideterminando le tariffe per le prestazioni riabilitative erogate in regime di accreditamento per la Regione Puglia secondo i costi della produzione e/o secondo l'adeguamento ISTAT con effetti retroattivi.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022 il Cons. Antonella De Miro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’appellante riferisce:

-di essere presente sul territorio pugliese con il Centro di riabilitazione “S. Agostino” in Noicattaro (BA) fondato nel 1969;

- di svolgere attività di riabilitazione per il Sistema sanitario regionale pugliese per le esigenze dei soggetti affetti da disabilità dipendenti da qualsiasi causa offrendo programmi di cura adeguati sia ai loro bisogni fisici e psicologici, che a quelli morali, e fornendo servizi di riabilitazione ex articolo 26 della l. 833/78 in regime semiresidenziale, ambulatoriale e di fisiokinesiterapia.

-che da lungo tempo la Regione Puglia non provvede ad aggiornare le tariffe per le prestazioni di riabilitazione secondo i criteri sanciti dalla normativa di riferimento (dapprima ai sensi del

DM

15.4.1994 e in seguito ai sensi dell’articolo 8 sexies del d.lgs. 502/1992). L’ultimo adeguamento tariffario risale alla DRG n. 1400/2007, con cui la Regione Puglia ha deliberato l’incremento annuo percentuale delle rette di riabilitazione, nel rispetto del vincolo di crescita annua dei costi della produzione;

- che, perdurando il mancato assolvimento da parte della Regione Puglia al ritenuto obbligo di procedere all’approvazione dell’adeguamento tariffario delle prestazioni riabilitative erogate in regime di convenzionamento con il Sistema sanitario regionale, inoltrava istanza in data 18 settembre 2019 alla Regione Puglia e alla competente Azienda sanitaria locale l’appellante, chiedendo la rideterminazione delle tariffe riabilitative, anche applicando l’adeguamento ISTAT con effetti retrattivi.

2.-In seguito al silenzio-inadempimento da parte della Regione Puglia formatosi su tale istanza, con ricorso del 13 gennaio 2021 e depositato in data 25 gennaio 2021, l’Ente adiva il Tribunale amministrativo regionale, sede di Bari, deducendo plurimi motivi di gravame: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, del principio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dagli artt. 24 e 113 Cost., difetto di eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.

3.-In particolare:

-rilevava l’illegittimità del silenzio-inadempimento osservato dalla P.A. a fronte di un puntuale obbligo di esplicita e motivata conclusione di tutti i procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio o ad istanza di parte posto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e, conseguentemente, la violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241/1990;

-sottolineava che, in conseguenza dell’omessa adozione dell’auspicata determinazione provvedimentale da parte della Regione Puglia, la ricorrente subiva ingenti danni patrimoniali a fronte della persistenza di tariffe non aggiornate da tempo;

-lamentava ancora la violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito artt. 24 e 113 Cost. per avere la P.A. resistente esercitato de facto un potere discrezionale illimitato a danno della ricorrente, la quale, ove una deliberazione fosse stata adottata, avrebbe potuto opporsi alla medesima ed esprimere, in tal modo, le proprie ragioni.

4.-Si costituiva formalmente in giudizio la Regione Puglia, evidenziando:

- l’infondatezza dell’avverso ricorso, in ragione della evoluzione normativa di settore dal quale non si rinviene alcun obbligo normativo in capo alle Regioni di aggiornamento delle tariffe per l’erogazione delle prestazioni riabilitative, né alcuna scansione temporale prestabilita per l'aggiornamento e/o alcun automatismo per provvedere all'aggiornamento delle tariffe medesime;

- che la ricorrente (odierna appellante) non ha rappresentato, a sostegno della richiesta, elementi obbiettivi in grado di suffragare il mutamento della situazione fattuale che aveva condotto a suo tempo l’Amministrazione regionale alla determinazione della tariffa e che avrebbero potuto indurre la parte pubblica a vagliare l’avvio di un procedimento in merito.

5.-Il TAR per la Puglia ha rigettato il ricorso con la sentenza n.838/2021 avversata nel presente giudizio perché “non può trovare positivo accoglimento la pretesa della ricorrente all'attivazione del procedimento di revisione triennale delle tariffe, in quanto la richiesta è essenzialmente basata su una norma abrogata e, quindi, in effetti priva di copertura normativa;
dall’altro, neppure può ritenersi fondata la doglianza di parte relativa all’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione rispetto all’istanza de qua in sé e per sé considerata.”

6.-Avverso tale sentenza insorge la Fondazione deducendo:

-erroneità dei presupposti. carenza di motivazione. violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della l. n. 241/1990;
violazione del diritto di difesa. violazione del dm 15.4.1994 e del d.gs. 502/1990;
illogicità e irragionevolezza. violazione del principio di trasparenza e motivazione dell’azione amministrativa;

-erroneità dei presupposti;
carenza di motivazione;
omessa pronuncia;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. 241/1990.

7.-L’Istituto appellante precisa che, se anche l’obbligo triennale poggia su una norma abrogata, il comma 6, dell’articolo 8 sexies del d.lgs. 502/1992 chiarisce che “(...) sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, lo stesso appellante ritiene che la Regione fosse obbligata a dare un riscontro alla richiesta e, nella specie di segno positivo, anche in ragione della revisione del sistema di partecipazione alla spesa e delle esenzioni previsto dal Patto per la salute 2014 (Rep. 82/CSR) nonché del DPCM del 12.1.2017 in termini di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. E ribadisce che il silenzio della Regione per un periodo di circa 16 mesi non è supportato da alcuna motivazione.

8.-Si costituisce la Regione Puglia che conferma la infondatezza del ricorso.

9.-Alla data del 16 giugno la causa è stata tratta in decisione.

DIRITTO

1.-L’appellante, con istanza inoltrata alla Regione il 18 settembre 2019, ha chiesto alla Regione Puglia la rideterminazione delle tariffe riabilitative, con portata retroattiva, anche in ragione dell’adeguamento ISTAT nel tempo intervenuto.

2.-A questa istanza non ha dato riscontro l’Amministrazione adita e la Fondazione ha promosso ricorso innanzi al giudice di prime cure che lo ha rigettato escludendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente stante l’assenza dell'obbligo da parte della stessa 'Amministrazione resistente di provvedere.

3.-Ai fini della decisione, il Collegio ritiene, preliminarmente, di delineare il quadro normativo in materia di determinazione delle tariffe per le prestazioni riabilitative, precisando in particolare che:

3.1-Le prestazioni riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/1978 sono prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, erogate nelle fasi di riabilitazione intensiva ed estensiva e in regime di assistenza extra ospedaliera a carattere residenziale a ciclo continuativo, semiresidenziale o diurno, ambulatoriale e domiciliare.

3.2-La determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di questa tipologia assistenziale, insieme a quella specialistica e ospedaliera, era stata prevista dal decreto ministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 10 maggio 1994, n. 107, successivamente abrogato dall’art.

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