Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2009-09-10, n. 200905424

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2009-09-10, n. 200905424
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200905424
Data del deposito : 10 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09211/2008 REG.RIC.

N. 05424/2009 REG.DEC.

N. 09211/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9211 del 2008, proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. G N, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n.2;

contro

G. &
G. IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. E F, con domicilio eletto presso E F in Roma, viale Mazzini, n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. III, n. 2075 dell’11 settembre 2008.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della G&G Immobiliare s.r.l;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 23 giugno 2009 il consigliere C S e uditi per le parti gli avvocati Notarnicola e Follieri;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con la sentenza n. 2075 dell’11 settembre 2008 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. III, ha accolto il ricorso proposto dalla G. &
G. Immobiliare s.r.l. ed ha annullato la determina dirigenziale dell’Ufficio Pianificazione, Sezione Foreste, dell’Assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, n. 881 del 6 febbraio 2007, di diniego del nulla osta nei riguardi del vincolo idrogeologico per i movimenti di terra finalizzati alla realizzazione del lotto “A” di circa 2000 mc. di un complesso edilizio nel Comune di Peschici, località Procinisco, fl. di mappa n. 3, p.lla n. 58, su terreno ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/23.

Secondo il tribunale, infatti, come eccepito dalla società ricorrente con i primi due motivi di censura, il diniego era viziato da eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà, nonché da violazione della normativa in materia di boschi, atteso che l’intervento per il quale era stato richiesto il nulla – osta costituiva mera attuazione di un piano di lottizzazione già approvato ed assentito e per il quale era già stato rilasciato un apposito parere favorevole proprio quanto al vincolo idrogeologico da parte degli stessi uffici regionali;
peraltro, non solo l’amministrazione aveva omesso di compiere alcun accertamento in ordine alla identità del nuovo progetto edilizio, per il quale era stato richiesto il nulla – osta, con quello risultante dalla originaria lottizzazione approvata, per quanto il terreno interessato all’intervento era assolutamente spoglio da ogni vegetazione, proprio come all’epoca dell’originaria previsione: di conseguenza l’amministrazione non avrebbe giammai potuto negare il nulla – osta, ma avrebbe potuto soltanto imporre prescrizioni per i movimenti di terra, secondo quanto prescritto dagli artt. 10 e 20 del R.D. 1126 del 1926.

La Regione Puglia, con rituale e tempestivo atto di appello, ha chiesto la riforma di tale sentenza, rivendicando la legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego del nulla – osta, in quanto fondato su di una approfondita istruttoria e sull’attuale ricognizione dello stato dei luoghi, che aveva evidenziato l’esistenza di una significativa vegetazione, cosa che escludeva la stessa correttezza dell’assunto dei primi giudici secondo cui l’area era spoglia;
d’altra parte l’originario piano di lottizzazione, rispetto al quale era intervenuto il parere positivo invocato dalla società ricorrente, aveva perso qualsiasi efficacia, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 56 del 1980 e della legge n. 1150 del 1942, così che non sussisteva il riscontrato eccesso di potere neppure per l’omesso confronto tra l’intervento richiesto e l’originario piano approvato, confronto che anche sulla scorta della ricognizione dello stato dei luoghi non era affatto ipotizzabile, ciò senza contare che sull’area in questione sussisteva il vincolo idrogeologico che impediva qualsiasi intervento che potesse pregiudicare la stabilità dei suoli, anche per la particolare conformazione dei luoghi.

La G. &
G. Immobiliare s.r.l. si è costituita in giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, fondato, a suo avviso, su di una errata rappresentazione dello stato dei luoghi, in quanto l’area era assolutamente spoglia e priva di qualsiasi vegetazione;
essa ha inoltre espressamente riproposto il terzo ed il quarto motivo di censura sollevati in primo grado, non esaminati in quanto assorbiti.

Con ordinanza n. 6747 del 16 dicembre 2008 la Sezione, accogliendo la domanda cautelare, ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata.

Le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.

All’udienza del 23 giugno 2009 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

I. L’appello è fondato e deve essere accolto.

I.

1. In punto di fatto la Sezione osserva quanto segue.

I.

1.1. Come emerge dalla documentazione in atti, con istanza in data 28 dicembre 2005 la G. &
G. Immobiliare chiedeva la concessione del nullaosta forestale per i movimenti di terreno connessi alla realizzazione del lotto “A” di un complesso edilizio nel Comune di Peschici (FG), località Procinisco, fig. di mappa n. 3, p.lla n. 58, su terreno ricadente in zona sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, nel perimetro del Parco nazionale del Gargano ed in area S.I.C., denominata Manaccora del Gargano.

Con provvedimento prot. 881 del 6 febbraio 2007 l’Ufficio Pianificazione del Settore forestale dell’Assessorato alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia negava il nullaosta, sulla scorta della proposta del funzionale istruttore (verbale di diniego del 31 gennaio 2007) e dell’esito di apposito sopralluogo, da cui era emerso che: 1) l’area oggetto dei lavori, ubicata a Nord – Est del centro abitato era risultata caratterizzata da “orografia media e forte pendenza e soprassuolo di interesse forestale costituito da una fustaia di Pino d’Aleppo in ottimo stato vegetativo e rinnovazione naturale della stessa specie, con funzione di tutela del rischio idrogeologico del comprensorio”;
2) l’area stessa si sviluppava “nella parte terminale di un vallone, distante circa 150,00 metri dal mare, di raccolta acque meteoriche derivanti dal naturale scorrimento dell’impluvio esistente a monte della zona d’interventi i cui versanti presentano per tutta l’estensione una fitta copertura naturale mista con funzione di tutela idrogeologica del suolo”, mentre “…il piano di campagna nella parte terminale del vallone, dove assume le sembianze di radura semipianeggiante ed è oggetto dei lavori previsti, presenta evidenti buche di discreta profondità formatesi con il passaggio anche sotterraneo delle acque torrentizie provenienti da monte verso il mare”.

Secondo l’amministrazione, tale situazione di fatto giustificava il diniego del nulla osta, atteso che la realizzazione delle opere avrebbe comportato movimenti di terra “…con l’inevitabile soppressione della vegetazione boschiva esistente sopraccitata, esponendo l’area interessata ai lavori ad un maggiore rischio per ciò che riguarda l’aspetto idrogeologico dell’intero comprensorio”.

I.

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