Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-15, n. 202401513

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-15, n. 202401513
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401513
Data del deposito : 15 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2024

N. 01513/2024REG.PROV.COLL.

N. 06661/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6661 del 2023, proposto dalla Società Centro Nefropatrici S.S. Medici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P S, con domicilio eletto presso la sede della Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36,

nei confronti

del Comune di Torricella, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, n. 130/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024, il Cons. E F e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. In data 27 agosto 2021 la società Centro Nefropatrici S.S. Medici S.r.l. inviava al Comune di Torricella (TA) istanza di autorizzazione all’esercizio di un centro dialisi ubicato alla via Piave s.n.c. del medesimo Comune.

Con la suddetta istanza, essa precisava di essere proprietaria dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività e che in data 27 maggio 2021 l’attuale titolare dell’autorizzazione all’esercizio del suddetto centro, Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l. - Nephrocare, aveva comunicato la cessazione del contratto di locazione, a far data dal 1° dicembre 2021, per interruzione dello svolgimento dell’attività sanitaria.

2. Con la nota prot. n. 12412 del 29 settembre 2022, la Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, Sezione strategie e governo dell’offerta, dopo aver precisato che la suddetta istanza era pervenuta con nota del Comune di Torricella prot. n. 4177 del 2 maggio 2022, ne dichiarava l’inammissibilità.

A fondamento del provvedimento, l’Amministrazione regionale rilevava che “ il legale rappresentante della società avrebbe dovuto presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione, ex art. 7, comma 1, l.r. n. 9/2017, e non istanza di autorizzazione all’esercizio del Centro per dialisi, a nulla rilevando la circostanza, rappresentata con la medesima istanza, secondo cui “l’attività sanitaria svolta nell’immobile di proprietà è sospesa dal 1° agosto u.s. per ragioni strettamente connesse all’organizzazione aziendale dell’attuale gestore e non per cause imputabili in alcun modo all’immobile o al fabbisogno di prestazioni sanitarie”, giacché, a seguito del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento del “Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l.”, la struttura di cui la società de qua è titolare non risulta più compresa nel fabbisogno, pertanto l’eventuale rilascio (del parere favorevole di compatibilità e) del provvedimento comunale di autorizzazione alla realizzazione “ex novo” (seppure nel medesimo immobile) risulta necessario e propedeutico alla richiesta di autorizzazione all’esercizio per la medesima struttura ”.

Evidenziava altresì la Regione Puglia, con il provvedimento citato, che “ la medesima amministrazione comunale, verificati i titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avrebbe quindi dovuto trasmettere alla scrivente Sezione la richiesta di verifica di compatibilità regionale attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento, allegandovi tutta la documentazione prevista ”.

3. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (rubricato con il n. di R.G. 1341/2022), la società ricorrente evidenziava essenzialmente che, alla data (28 maggio 2021) in cui aveva inoltrato al Comune competente, per i successivi adempimenti di legge, l’istanza di autorizzazione all’esercizio del predetto centro dialisi, la Regione Puglia non aveva ancora assunto la determina regionale n. 11 del 20 gennaio 2022, con la quale aveva disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e, conseguentemente, dell’accreditamento istituzionale del Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l. di Torricella, per effetto della quale i posti dialitici per i quali detta struttura era accreditata non risultavano più ricompresi nel fabbisogno regionale.

Esponeva altresì la società ricorrente che, per effetto della avviata acquisizione del ramo di azienda relativo alla attività dialitica svolta dal Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l. presso l’immobile sito in Torricella alla via Piave s.n.c., di cui la predetta società era titolare e proprietaria, e del mantenimento dei requisiti strutturali e di personale, essa poteva legittimamente inoltrare richiesta di autorizzazione all’esercizio, non essendo tenuta, come sostenuto dalla Regione intimata con la nota impugnata, ad inoltrare domanda di parere per compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria.

Infine, deduceva la parte ricorrente che l’illegittimità della suindicata nota regionale ridondava nella invalidità derivata della deliberazione regionale n. 1469 del 28 ottobre 2022, avente ad oggetto “ Comunicazione relativa al fabbisogno disponibile di n. 8 posti tecnici per emodialisi nello ambito ella ASL Ta a seguito della emanazione del provvedimento di revoca disposta con DD n. 11 del 20/01/2022 ”, con la quale era stato stabilito che, nell’ambito dei 12 posti rene autorizzabili, secondo quanto previsto dalla deliberazione di G.R. n. 1412/2002, nell’ambito della ASL TA -

DSTTA

07 – Manduria, n. 4 posti tecnici sarebbero stati attivati presso il P.O. di Manduria ed i restanti n. 8 posti tecnici per emodialisi avrebbero potuto “ essere gestiti da soggetti privati nello stesso ambito distrettuale al fine di completare la risposta assistenziale ai bisogni emodialitici nel territorio ”, aggiungendo che per questi ultimi “ gli aspiranti gestori/erogatori al fine di ottenere l’autorizzazione regionale all’esercizio dovranno presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione in uno dei Comuni ricadenti nell’ambito del DSS TA 07 – Manduria… ”.

Con il suddetto ricorso, la società ricorrente avanzava anche domanda risarcitoria.

4. Il T.A.R. per la Puglia, con la sentenza (in forma semplificata) della Sezione Seconda n. 130 del 18 gennaio 2023, ha respinto il gravame.

Ha evidenziato ai fini reiettivi il giudice di primo grado che “ sebbene l’istanza formulata dalla ricorrente, in data 27 agosto 2021, sia pervenuta alla Regione Puglia con notevole ritardo, cioè solo in data 3 maggio 2022, la stessa era comunque inidonea all’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria, a norma dell’art. 7 della legge reg. n. 9 del 2017, e men che meno per l’avvio del procedimento di trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, a norma dell’art. 9 della legge reg. n. 9 del 2017 ”, atteso che essa “ si presenta in concreto in toto generica e carente dei presupposti di legge, priva di una pronuncia in ordine all’avvenuta verifica dei titoli di cui all’art. 7, comma 1, della legge reg. 9 del 2017, priva di tutta la documentazione indicata e, altresì, priva dell’attestazione di conformità edilizia ed urbanistica a cura del comune ”, aggiungendo che “ quando poi si sono perfezionate le condizioni organizzative della società – attraverso invero un solo dedotto (ma non prodotto) sopraggiunto perfezionamento di “cessione del ramo di azienda” – la Regione Puglia aveva già determinato la revoca dell’accreditamento ”.

Ha aggiunto il T.A.R. che “ l’istanza presentata dal Centro nefropatici “S.S. Medici”, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, men che meno avrebbe potuto comportare l’avvio del procedimento per il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, a norma dell’art. 9 della legge reg. n. 9 del 2017 ”, atteso che “ l’istanza presentata dalla società ricorrente, in data 27 agosto 2021, nonostante sia stata trasmessa solo in data 3 maggio 2022 dal Comune di Torricella (TA) alla Regione, risultava ancora inidonea ad avviare il procedimento per il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione, in quanto carente della documentazione da allegarsi (contratto di cessione di ramo di azienda, etc.) ”.

Ha quindi evidenziato il T.A.R. che il “ “fabbisogno” – dopo l’incontestata sospensione dell’attività invero imputabile a fatti interni e organizzativi riconducibili alla società – è rientrato, vieppiù a seguito della revoca dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale, nella disponibilità della Regione, onde poter provvedere a diverse assegnazioni, come da normativa ”.

Infine, il T.A.R. ha condannato la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio a favore della controparte.

5. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame (R.G. n. 6661/2023), dalla originaria ricorrente, la quale deduce essenzialmente il vizio di ultrapetizione in cui assume essere incorso il giudice di primo grado (introducendo argomenti, a sostegno della reiezione dell’istanza da essa presentata, esulanti dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato in primo grado), ripropone le deduzioni articolate in sede introduttiva del giudizio e sostiene, comunque, che eventuali carenze documentali dell’istanza avrebbero potuto essere sanate mediante il ricorso al cd. soccorso istruttorio, in quanto di generale applicazione nei rapporti tra privati e P.A..

6. Si è costituita nel giudizio di appello la Regione Puglia, riproponendo le argomentazioni difensive sviluppate nel giudizio di primo grado ed insistendo per il rigetto dell’appello.

7. Le parti, con le successive memorie del 17 e del 18 dicembre 2023, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.

La Regione Puglia ha anche illustrato le sopravvenienze provvedimentali maturate nel corso di giudizio, cui si accennerà infra .

8. Alla camera di consiglio del 28 settembre 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta dalla parte appellante, è stato disposto l’abbinamento al merito della stessa.

9. Ciò premesso, va preliminarmente evidenziato che è controversa la legittimità del provvedimento regionale che ha statuito l’inammissibilità dell’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria dialitica presentata dalla società ricorrente, sul presupposto che, essendo stata revocata l’autorizzazione (e l’accreditamento) rilasciata a favore del soggetto che gestiva la medesima attività nei locali di proprietà della prima, l’avvio della stessa da parte della società istante avrebbe richiesto il rilascio di una autorizzazione alla realizzazione ex novo della struttura sanitaria, previo compimento delle verifiche di legge (in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali ed alla valutazione di compatibilità con il fabbisogno regionale).

Sostiene la parte appellante che, avendo fatto richiesta di autorizzazione all’esercizio del centro dialisi allorché la sua dante causa, società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l., originaria titolare della struttura sita nel Comune di Torricella (TA) alla via Piave s.n.c., aveva ancora la disponibilità della quota del fabbisogno regionale ad essa assegnata, non essendo ancora intervenuto il menzionato provvedimento regionale di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e del corrispondente accreditamento di cui essa era titolare, cui era conseguita la dismissione ( recte , la riacquisizione alla disponibilità regionale) della medesima quota di fabbisogno, la sua istanza avrebbe dovuto essere definita indipendentemente dal parere regionale di compatibilità di cui agli artt. 3, comma 3, lett. a ), L.R. Puglia 2 maggio 2017, n. 9, ed 8- ter d.lvo 30 dicembre 1992, n. 502, non potendo imputarsi alla stessa le conseguenze del ritardo col quale il Comune di Torricella aveva provveduto alla trasmissione alla Regione dell’istanza suindicata (successivamente, cioè, alla citata deliberazione regionale di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento nei confronti della società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l.).

La pretesa sostanziale della ricorrente ha quindi ad oggetto la ultra-attività della verifica positiva di compatibilità rispetto al fabbisogno regionale – che i citati artt. 3, comma 3, lett. a ), e 7, comma 2, l.r. n. 9/2017 nonché l’art. 8- ter , comma 3, d.lvo n. 502/1992 finalizzano al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie – espressa in occasione del rilascio del titolo autorizzatorio a favore della società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l., sì da renderne ultronea l’acquisizione in sede di valutazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio da essa presentata: ciò sul presupposto della continuità ravvisabile tra l’attività sanitaria esercitata dalla predetta società e quella che essa vorrebbe svolgere nei locali, di sua proprietà, utilizzati dalla prima.

Sostiene altresì la parte appellante che non rileverebbero, agli effetti interruttivi del suindicato rapporto di continuità, gli eventi – quale, in primo luogo, la revoca da parte della Regione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento di cui era titolare la società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l. – verificatisi successivamente alla presentazione della sua istanza e nelle more dell’adozione del provvedimento impugnato, tenuto conto del ritardo con il quale il Comune di Torricella aveva provveduto alla trasmissione della predetta istanza all’Amministrazione regionale.

10. Ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa della parte appellante, come innanzi delineata, deve premettersi che, secondo la scansione procedimentale disciplinata dal legislatore regionale (art. 7, comma 2, l.r. cit., a mente del quale “ il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1 ”), in pieno accordo con quello statale (cfr. art. 3, comma 3, d.lvo n. 502/1992, in base al quale “ per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce…la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture ”), la verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale costituisce un adempimento essenziale del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie: previsione che, invero, risponde ad evidenti principi di economia procedimentale e di tutela dell’affidamento, essendo ragionevole esigere la suddetta indispensabile verifica di compatibilità nel segmento iniziale del complessivo iter (scandito dalle fasi dell’autorizzazione alla realizzazione, dell’autorizzazione all’esercizio ed infine dell’eventuale accreditamento) finalizzato all’accesso di un nuovo soggetto nel settore dell’offerta di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie (per operarvi iure privatorum o per conto del S.S.R.).

E’ altresì del tutto ragionevole ritenere che la copertura di una quota del fabbisogno regionale da parte di una determinata struttura, potenziale al momento dell’esito positivo della valutazione di compatibilità nella fase di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed effettiva nel momento in cui essa viene anche autorizzata all’esercizio (così come, a fortiori , allorché si passa dalla fase autorizzatoria a quella concessoria intesa all’ottenimento dell’accreditamento istituzionale ed alla relativa contrattualizzazione), venga meno – generando in capo all’Amministrazione il potere/dovere di provvedere aliunde al relativo soddisfacimento, onde evitare che si determinino “bolle” di inefficienza nell’erogazione continuativa ed il più possibile capillare del servizio sanitario - allorché si estingue in capo alla stessa, per qualsivoglia ragione, il titolo autorizzatorio avente ad oggetto l’esercizio dell’attività sanitaria (e, necessariamente, quello conseguente di accreditamento): il soddisfacimento del fabbisogno regionale, infatti, non costituisce solo (in negativo) un limite all’accesso di nuovi operatori sanitari, ma altresì (in positivo) un tendenziale obiettivo programmatico dell’Amministrazione, che non potrebbe consentire che resti insoddisfatta a tempo indeterminato una quota rilevante (per ragioni dimensionali o territoriali) dello stesso.

Viene altresì in considerazione, nella complessiva regolamentazione dell’assetto dell’offerta sanitaria da parte di privati erogatori, l’esigenza di garantire l’imparzialità e la parità di trattamento della relativa attività amministrativa, la quale non può ritenersi estranea ad un settore che deve coniugare il rispetto del primario interesse alla salute dei cittadini con i principi di concorrenza e di libertà di accesso degli operatori interessati, funzionali anche a stimolare l’innalzamento degli standards qualitativi e di efficienza del servizio, con i quali contrasta l’eventualità che determinate quote di mercato restino appannaggio a tempo indefinito di un ristretto numero di soggetti erogatori.

11. Venendo al caso di specie, può ammettersi che, allorché la società ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione all’esercizio, la corrispondente quota di fabbisogno ancora sussisteva in capo alla sua (dichiarata) dante causa Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l. e che la stessa fosse disponibile per un eventuale subentro della prima - sussistendone le condizioni sostanziali e procedimentali - nella legittimazione a provvedere al relativo soddisfacimento: deve infatti ritenersi che a quella data il fabbisogno di pertinenza della predetta società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l. non fosse ancora rientrato nella disponibilità dell’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto quindi preliminarmente verificare la sua trasmissibilità alla ricorrente, ove questa ne avesse fatto richiesta nelle forme prescritte e sussistendone tutti i presupposti.

Da questo punto di vista, deve rilevarsi che la citata legge regionale (n. 9/2017) prevede la successione nella titolarità del fabbisogno già “impegnato” (con il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione) a favore di un determinato operatore attraverso lo strumento del “ trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio ”, disciplinato dall’art. 9: secondo il legislatore, quindi, non è sufficiente, al fine di conservare la quota di fabbisogno già riconosciuto ad un determinato operatore in capo ad un eventuale subentrante, la permanenza delle condizioni strutturali che hanno determinato il rilascio a favore del primo dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria (a cominciare dal possesso di un valido titolo di disponibilità e dalla conformità urbanistico-edilizia dell’immobile all’uopo destinato), ma occorre l’avvicendamento, assistito e consacrato dal necessario titolo contrattuale, nel complesso aziendale facente capo all’originario titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.

Ai sensi del citato art. 9, comma 1, l.r. n. 9/2017, infatti, “ l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale ”, mentre, ai sensi del comma 2, “ l’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1… ”.

12. Ora, a prescindere dal fatto che, come correttamente osservato dalla Regione Puglia con il provvedimento impugnato, alla data di esame dell’istanza della società ricorrente l’autorizzazione all’esercizio oggetto di eventuale subentro da parte della stessa era stata ormai revocata in capo alla società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l. (ciò che rappresenterebbe di per sé un ostacolo insormontabile all’eventuale trasferimento della suddetta autorizzazione, indipendentemente dalla imputabilità dello stesso al ritardo – eventualmente rilevante ad altri fini - col quale il Comune di Torricella aveva trasmesso l’istanza della ricorrente alla Regione Puglia, non potendo trasferirsi un titolo abilitativo che non sia più giuridicamente esistente nel patrimonio giuridico del suo originario possessore), ma va altresì evidenziato che l’istanza della ricorrente, come rilevato dalla sentenza appellata, era sprovvista dei requisiti minimi per assumere rilievo ai sensi del citato art. 9 l.r. n. 9/2017, difettando, in particolare, dell’“ atto di autonomia privata ” idoneo a sancire il trasferimento a favore della ricorrente della struttura sanitaria già realizzata ed in esercizio, quale “ complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale ”.

In ordine a tale aspetto, non può sottacersi che, sebbene la parte appellante sostenga di aver allegato all’istanza di autorizzazione “ copia dello impegno alla cessione di ramo di azienda ” (cfr. pag. 9 dell’atto di appello), non solo trattasi di circostanza indimostrata (non rinvenendosi alcun documento di tal genere in allegato all’istanza di autorizzazione prodotta nel giudizio di primo grado e nuovamente versata in quello di appello), ma, in ogni caso, un generico “ impegno ” non può considerarsi idoneo ad integrare l’atto di cessione del compendio aziendale finalizzato all’esercizio dell’attività sanitaria cui fa riferimento la disposizione regionale citata.

13. Né potrebbe ritenersi che la lacuna suindicata fosse emendabile in sede di soccorso istruttorio, come ipotizzato dalla parte appellante.

In primo luogo, va osservato che, secondo pacifici principi giurisprudenziali, è emendabile l’istanza carente e/o incompleta laddove si tratti di produrre ex post documenti atti ad attestare situazioni - soggettive o oggettive – ontologicamente preesistenti alla domanda medesima, non laddove lo strumento de quo sia invocato, come nella specie, al fine di acquisire tardivamente al procedimento atti e/o fatti giuridici, come appunto l’intervenuta cessione aziendale, non esistenti alla data della sua presentazione.

In ogni caso, anche ad ammettere che l’art. 6, comma 1, lett. b ), l. n. 241/1990, laddove prevede che “ il responsabile del procedimento (…) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali ”, dia la stura ad una applicazione estensiva del suddetto principio, quantomeno al di fuori delle procedure stricto sensu competitive, non può non rilevarsi che l’istanza della ricorrente non era diretta ad ottenere l’autorizzazione al subentro, ma tout court il rilascio dell’autorizzazione sanitaria, rivelandosi quindi inidonea ad essere ricondotta allo schema legittimante di cui al citato art. 9 l.r. n. 9/2017 (ed a consentire all’Amministrazione di chiedere le integrazioni/regolarizzazioni documentali richieste dal relativo paradigma normativo).

14. Né, da questo punto di vista, potrebbe sostenersi che il T.A.R., nell’introdurre la tematica del trasferimento dell’autorizzazione e della sussistenza dei relativi presupposti documentali, abbia decampato dall’oggetto del giudizio, essendo la stessa estranea alla motivazione del provvedimento impugnato, unicamente incentrata sulla revoca dell’autorizzazione di cui era titolare la società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l., ovvero su una circostanza di cui, secondo le prospettazioni attoree, l’Amministrazione non avrebbe dovuto tenere conto, in quanto successiva all’istanza di autorizzazione da essa presentata.

La questione de qua appartiene infatti a pieno titolo all’ordine delle considerazioni necessarie a valutare la fondatezza della pretesa della parte appellante di avvalersi dei requisiti di idoneità e della verifica di compatibilità col fabbisogno regionale posseduti dalla società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l.: pretesa che, come già evidenziato, presuppone il ricorso agli schemi procedimentali, così come regolati dal legislatore, che legittimano il subentro di un nuovo soggetto nel rapporto autorizzatorio facente capo ad un altro, e che si scontra nella fattispecie in esame, oltre che con l’omessa manifestazione di volontà della società istante di utilizzare quegli schemi, con il venir meno del titolo autorizzatorio in capo alla dante causa.

Se quindi di “ integrazione ” può ritenersi responsabile la sentenza appellata, essa non va riferita al provvedimento impugnato, ma all’iniziativa processuale della parte ricorrente, che il T.A.R. ha inteso valutare, in chiave ampliativa, anche nell’ottica dell’art. 9 l.r. n. 9/2017, pur rilevando la non praticabilità di tale percorso interpretativo sulla scorta della radicale carenza documentale della relativa (ipotetica) istanza.

Ne consegue quindi che sarebbe stato onere della ricorrente, al fine di beneficiare del fabbisogno imputato alla sua dante causa, fare leva sul meccanismo traslativo delineato dalla disposizione citata, quantomeno dimostrando che, alla data del provvedimento di revoca dell’autorizzazione nei confronti della società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l., erano già venuti in essere i presupposti contemplati dalla medesima disposizione ai fini del trasferimento dell’autorizzazione, non potendo la stessa altrimenti dolersi del ritardo col quale l’Amministrazione aveva esaminato la sua istanza se, nelle more della revoca, essa non si era munita dei necessari titoli e requisiti legittimanti.

15. Né varrebbe obiettare che l’istanza della ricorrente - conformemente, peraltro, alla sua formale qualificazione - era diretta al conseguimento di una autorizzazione all’esercizio ex novo , indipendente cioè da quella di cui era titolare la società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l..

Essa invero, così configurata, oltre a prescindere dallo “ step ” indispensabile rappresentato, secondo lo schema normativo, dalla titolarità dell’autorizzazione alla realizzazione (essendo evidente che l’autorizzazione all’esercizio non può che essere richiesta da chi sia già in possesso dell’autorizzazione alla realizzazione, salva la richiamata ipotesi del subentro), si prefiggeva di mantenere la quota di fabbisogno già assegnata alla società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l. prescindendo, tuttavia, da una formale attività di subentro nel complesso aziendale (comprensivo di quel fabbisogno) spettante alla seconda.

Deve inoltre osservarsi che, anche ammesso che il subentro della ricorrente nel fabbisogno soddisfatto dalla predetta società potesse prescindere dal modulo procedimentale (e dalle relative condizioni) di cui all’art. 9 l.r. n. 9/2017, resta il fatto che la sua istanza non era suscettibile di favorevole esame né individuando il suo oggetto nell’autorizzazione all’esercizio, in mancanza - come si è detto - di una propedeutica autorizzazione alla realizzazione di cui la stessa fosse titolare (e della connessa verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale), né nell’autorizzazione alla realizzazione, sia perché non espressamente finalizzata all’ottenimento della stessa, sia perché carente del corredo istruttorio necessario, relativo alla conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile e, soprattutto, alla valutazione di compatibilità con il fabbisogno regionale.

Da questo punto di vista, non potrebbe imputarsi all’Amministrazione (ed in particolare al Comune di Torricella) di non aver sollecitato l’integrazione documentale della suddetta istanza, dovendo il potere/dovere di sollecitare il soccorso istruttorio parametrarsi al suo oggetto, che nella specie non era diretto all’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione.

16. Nemmeno potrebbe sostenersi che una nuova verifica di compatibilità fosse inutile, essendo insita nella quota di fabbisogno precedentemente imputata alla società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l..

In primo luogo, infatti, non si discute della sussistenza oggettiva del fabbisogno, mai revocata in dubbio dall’Amministrazione regionale, ma della possibilità per la ricorrente di avvalersene, in mancanza di una formale transizione in capo alla stessa del compendio aziendale facente capo alla predetta società.

In secondo luogo, nel solco dei rilievi precedentemente svolti, l’intervenuta revoca dell’autorizzazione facente capo alla suddetta società imponeva all’Amministrazione di attivare le procedure comparative per la sua attribuzione, anche a tutela della par condicio tra gli operatori interessati: ciò senza trascurare che, da un lato, la presentazione di una istanza “irrituale” – in quanto finalizzata ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio da parte di un soggetto privo dell’autorizzazione alla realizzazione – non consentiva di attribuire alla stessa l’effetto di “prenotare” il fabbisogno già ascritto alla società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l., dall’altro lato, la sua valutazione sub specie di autorizzazione alla realizzazione non poteva non determinare l’interruzione di qualsivoglia collegamento con la precedente titolare e la conseguente necessità di seguire il procedimento ordinario (ovvero aperto anche ad eventuali altri operatori interessati) per l’individuazione del nuovo assegnatario.

17. Deve infine osservarsi che, come si evince dalla memoria regionale del 17 dicembre 2023, successivamente ai provvedimenti impugnati in primo grado si è concretizzata una nuova effusione di attività provvedimentale della P.A., attraverso l’esame della richiesta di autorizzazione alla realizzazione della struttura dialitica presentata dalla ricorrente, sulla scorta dell’interpello di cui alla delibera regionale n. 1469 del 28 ottobre 2022, con il conseguente rilascio del parere favorevole di compatibilità, mediante la Determinazione Dirigenziale n. 00412 del 13 dicembre 2023 ed all’esito della valutazione comparativa disciplinata dalla D.G.R. n. 2037/2013, a favore della società “ New Dreams Soc. Coop. Sociale ”, in relazione ad un centro dialisi con 8 posti tecnici per emodialisi con sede in Torricella (TA) alla via per Maruggio n. 25.

Al riguardo, deve solo precisarsi che l’infondatezza dell’appello consente di prescindere dagli eventuali profili di improcedibilità dello stesso, conseguenti alla assegnazione alla suddetta società del fabbisogno regionale perseguito dalla parte appellante e resosi disponibile per effetto della revoca dell’autorizzazione di cui era titolare la società Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l..

18. L’appello, in conclusione, deve essere respinto e conseguentemente confermata la sentenza appellata, mentre l’originalità dell’oggetto della controversia giustifica infine la compensazione delle spese del giudizio di appello.

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