Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-06, n. 202302303
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 02303/2023REG.PROV.COLL.
N. 09163/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9163 del 2016, proposto da
FE Toscana, Sezione Provinciale di EN di FE Toscana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi n. 68;
contro
Provincia di EN, Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Provinciale di EN, Ambito Territoriale di Caccia di EN e Regione Toscana, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 01065/2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti l’avvocato Bruni Albero Maria in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con deliberazione 23 giugno 2015, n. 23, il Consiglio Provinciale di EN nominava i componenti del Comitato di gestione dell’A.T.C. di EN. I tre posti spettanti alle associazioni venatorie di livello nazionale erano attribuiti ai signori AU ER (designato dalla Sezione provinciale di FE) MA OG (designato da Arci Caccia) e CE RA (designato da Libera Caccia).
L’art. 14 della L.R. Toscana 30 dicembre 2014, n. 88 prevedeva che le Province provvedessero alla nomina dei Comitati di Gestione dei nuovi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) secondo i criteri fissati dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 388 del 30 marzo 2015, sulla base del Regolamento regionale n. 33/R/2011. L’art. 3 di tale Regolamento, in ossequio all’art. 14, comma 10, l. 157/1992 e all’art. 11 ter della L.R. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, stabiliva che il Comitato di Gestione dell’A.T.C. doveva essere composto di dieci membri di cui: tre appartenenti a strutture delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; tre appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; due appartenenti alle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazional per l’ambiente, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; due designati dalla Provincia, con il criterio del voto limitato. Lo stesso art. 3 prevedeva che la Provincia provvedeva alla nomina dei membri del Comitato di Gestione sulla base dei nominativi indicati dagli organismi, tenendo conto dell’intesa eventualmente raggiunta; ovvero, in caso di mancato accordo, tale nomina doveva avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta secondo la rappresentatività espressa dalle organizzazioni e associazioni.
Le associazioni venatorie riconosciute e stabilmente organizzate sul territorio della Provincia di EN (FE, Arci Caccia e Libera Caccia) non raggiungevano unitariamente alcuna intesa riguardo ai componenti del Comitato di Gestione, e ognuna di esse trasmetteva singolarmente le proprie proposte di candidatura alla Provincia.
2. Ai fini della nomina dei tre componenti, il Consiglio provinciale di EN seguiva un criterio che guardava alla rappresentatività numerica a livello locale, ma con il temperamento “ del principio di rilievo costituzionale del pluralismo partecipativo”, fondato sulla necessità di pervenire alla nomina in seno ai Comitati A.T.C. dei designati di varie organizzazioni o associazioni, secondo l’ordine di importanza rappresentativa di ciascuna e con riguardo alla organizzazione e alla presenza sul territorio delle medesime, fino a concorrenza dei posti disponibili. Ne conseguiva l’attribuzione di un rappresentante a ciascuna delle tre associazioni sopra richiamate, pur in presenza di una ‘ rappresentatività numerica a livello locale’, caratterizzata dalla preminenza degli iscritti a FE Toscana e Arci Caccia, rispetto agli iscritti all’associazione Libera Caccia.
Successivamente, il Presidente della Provincia di EN, con il decreto 8 luglio 2015 n. 22, provvedeva a conferire gli incarichi di componente l’A.T.C. di EN.
3. La FE Toscana, Sezione provinciale di EN (in seguito anche FE), e la Federazione Provinciale Arci Caccia di EN proponevano ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana denunciando, l’incompetenza del Consiglio provinciale alla nomina dei rappresentanti delle associazioni venatorie, lamentando, altresì, la violazione e falsa applicazione art. 3 L.R. n. 88 del 2014, artt. 11 e 11-ter L.R. n. 3 del 1994, art. 3 d.P.G.R. 33/R/2011, eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto assoluto di motivazione e sviamento, per aver la Provincia assegnato componenti del Comitato di Gestione dell’A.T.C. ad associazioni prive di una rilevante presenza sul territorio. Inoltre, le associazioni ricorrenti eccepivano che la Provincia di EN aveva dato ingresso al criterio pluralistico nonostante, a livello normativo, l’unico criterio previsto dalla L.R. n. 3 del 94 era quello della rappresentatività.
Le ricorrenti, con ricorso per motivi aggiunti, dichiaravano la violazione degli artt. 11 e 11-ter L.R. n. 3 del 1994, come modificati dalla L.R. n. 88 del 2014, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta e difetto di motivazione, tenuto conto che l’associazione Libera Caccia aveva provveduto a designare il proprio rappresentante mediante lettera del Presidente provinciale e non attraverso un organo associativo dotato di legittimazione e rappresentanza legale dell’associazione.
4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con sentenza n. 1065 del 2016, respingeva il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, sulla base del rilievo che il vizio di incompetenza del Consiglio Provinciale ad effettuare le nomine dei componenti dell’A.T.C. potesse essere superato e reso inoperante dal successivo decreto 8 luglio 2015 n. 22 del Presidente della Provincia di EN, che aveva conferito gli incarichi di componente l’A.T.C. di EN. Con riguardo agli altri motivi, il Tribunale precisava che la giurisprudenza del T.A.R. Toscana aveva in precedenza già seguito un percorso ricostruttivo che, in ipotesi di norme con riferimento generico al principio di rappresentatività, non caratterizzato da una più precisa qualificazione in termini di “ maggiore rappresentatività ”, aveva considerato legittimo il temperamento del principio di rappresentatività con il principio di partecipazione pluralistica “ codificato dal nostro ordinamento ”. La legislazione regionale aveva previsto, infatti, un generico riferimento al principio di rappresentatività che doveva essere temperato con il correttivo individuato da T.A.R. Toscana, sez. III, 4 dicembre 2002, n. 2875 e dal Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2136, come in effetti era avvenuto con il provvedimento impugnato.
Infine, il Tribunale adito riteneva infondati i motivi aggiunti alla luce della previsione di cui all’art. 11, ult. comma dello Statuto dell’Associazione nazionale Libera Caccia, che