Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2011-11-30, n. 201105235

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2011-11-30, n. 201105235
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201105235
Data del deposito : 30 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08280/2011 REG.RIC.

N. 05235/2011 REG.PROV.CAU.

N. 08280/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8280 del 2011, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro

Comune di Poggiofiorito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA, SEZIONE I n. 154/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI ALCUNI FONDI TRATTURALI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI POGGIOFIORITO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis;
nessuno è presente per le parti;


Ritenuto che sia la disciplina vigente contenuta nel t.u. dei beni culturali e ambientali che quella anteriore recata dal d.lgs. n. 490/1999 richiedono l’autorizzazione della competente Soprintendenza per l’alienazione dei beni culturali appartenenti ad enti pubblici, prescindendo dalla natura pubblica o privata dell’acquirente;

ritenuto che pertanto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’appello presenta profili sia di fumus boni iuris che di periculum in mora;

ritenuto che le spese della presente fase possono essere compensate.

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