Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-04-27, n. 202203324

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-04-27, n. 202203324
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203324
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2022

N. 03324/2022REG.PROV.COLL.

N. 08189/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8189 del 2015, proposto da
Costruzioni Bruzzese di Bruzzese R. &
C Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M G G, A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni, 268;

contro

Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A D M, G P, M P P, C C, con domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, V. Giulio Cesare, 14 Sc A/4;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00229/2015, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Monti Anna e Pafundi Gabriele;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante ha eseguito, nel 2004, opere di ristrutturazione edilizia dell’immobile di proprietà del sig. Giovanni Giorgi, sito in Genova, via Sottano 26, giusta concessione edilizia n. 795 del 30.10.2003 rilasciata dal Comune di Genova;
in particolare l’appellante assume di aver effettuato, nell’immobile indicato, solo le strutture in cemento armato, esclusa ogni opera di finitura interna, tramezzi, impianti e rifacimento del tetto, e di aver terminato le opere di sua competenza a gennaio 2005, quando ne è stato effettuato anche il collaudo statico.

2. Nel giugno 2007, dopo aver ricevuto la comunicazione di fine lavori il 20 marzo 2007, il Comune di Genova ha accertato la realizzazione di opere in difformità dal titolo edilizio ed ha avviato il procedimento sanzionatorio.

3. Nel febbraio 2009 il proprietario depositava istanza di sanatoria, che però non veniva coltivata.

4. Seguiva la riapertura del procedimento sanzionatorio conseguente al “mantenimento degli abusi contestati , che è stato esteso alla impresa Bruzzese e che è sfociato, prima, nel provvedimento sanzionatorio n. 61099 del 22 febbraio 2012, impugnato e poi annullato in autotutela, e, poi, nel provvedimento n . 303214 del 4 ottobre 2013, con il quale il Comune di Genova ha ingiunto il pagamento, al proprietario ed alla s.n.c. Costruzioni Bruzzese, il pagamento della somma di €. 286.891,00 a titolo di sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 16/2008, nonché di €. 15.466.24, ex art. 38 L.R. 16/2008, a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione.

5. Avverso tale determinazione l’impresa Bruzzese ha proposto ricorso al TAR per la Liguria, notificando l’atto introduttivo solo al Comune di Genova.

6. Il TAR per la Liguria, con la sentenza del cui appello si tratta, ha ritenuto il ricorso inammissibile, per omessa notifica dell’impugnazione del proprietario, e comunque anche infondato nel merito.

7. Con l’atto in epigrafe indicato la s.n.c. Bruzzese ha proposto appello, fondato sulle censure che in prosieguo saranno esaminate.

8. Ha resistito nell’odierno giudizio il Comune di Genova.

9. La causa è stata quindi chiamata, per la discussione del merito, alla pubblica udienza del 21 aprile 2022, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.

10. Con il primo motivo d’appello è contestata l’affermazione del primo giudice secondo cui il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere notificato anche al proprietario, ragione per cui, in difetto di tale adempimento, il gravame doveva essere dichiarato inammissibile. Più precisamente il TAR ha ritenuto che il proprietario dovesse considerarsi parte necessaria del giudizio in considerazione delle censure articolate a fondamento del ricorso di primo grado, censure che “ mirano sia ad escludere la responsabilità dell’impresa esecutrice, con conseguente unicità della responsabilità del proprietario, sia ad applicare la sanzione demolitoria che colpirebbe, all’evidenza, unicamente il soggetto proprietario ”.

10.1. L’appellante assume, invece, che ai fini della individuazione del soggetto “controinteressato” si deve aver riguardo, unicamente, all’interesse alla conservazione dell’atto impugnato, speculare e opposto a quello azionato dal ricorrente, interesse che deve essere valutato secondo canoni oggettivi, e non, invece, in base alle censure dedotte. L’appellante deduce, quindi, che dall’accoglimento delle censure proposte non avrebbe potuto conseguire altro se non l’annullamento, per difetto di istruttoria, dell’atto impugnato;
l’eventuale demolizione, se disposta, avrebbe comunque comportato costi minori della impugnata sanzione pecuniaria.

10.2. Il Collegio osserva quanto segue.

10.3. Come ha ricordato anche l’appellante, è consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui, nel processo amministrativo, per “controinteressato” s'intende il soggetto, contemplato nell'atto impugnato ovvero facilmente individuabile dalla lettura dello stesso, che, per effetto diretto ed immediato del provvedimento impugnato, abbia ottenuto una posizione giuridicamente qualificata alla conservazione dell'atto impugnato e che perciò ha un interesse sostanziale antitetico e di segno contrario rispetto all'interesse del ricorrente (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 26/04/2021, , n.3359;
Cons. Stato Sez. VI, 23/10/2020, n. 6449;
Cons. Stato, V, 19 dicembre 2012, n. 6554),).

10.4. Il Collegio ritiene che per stabilire se un terzo sia titolare di interesse alla conservazione di un atto del quale si intende chiedere/si è chiesto l’annullamento, non si possa prescindere da una valutazione degli effetti conformativi che discenderebbero dall’eventuale giudicato di annullamento dell’atto impugnato, in funzione delle censure articolate a sostegno del gravame: se tali effetti conformativi impongono all’amministrazione di rideterminarsi con un atto lesivo degli interessi di un altro soggetto individuato nell’atto, o facilmente individuabile, quest’ultimo deve ritenersi soggetto controinteressato, ai fini dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

10.5. Nella specie, come rilevato dal TAR, i motivi posti dalla impresa Bruzzese a fondamento del ricorso di primo grado mettevano in dubbio la legittimità della sanzione pecuniaria, (i) sia sotto il profilo dell’insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per consentire la c.d. “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio, censura il cui accoglimento avrebbe comportato l’obbligo del Comune di rinnovare il procedimento, verificando specificamente la sussistenza delle condizioni che imponevano la demolizione degli abusi contestati;
(ii) sia per insussistenza di profili di responsabilità della impresa ricorrente, censura che avrebbe anche potuto esitare nell’accertamento, da parte del TAR, del difetto di legittimazione passiva della impresa, rispetto alla sanzione, e quindi nella impossibilità per il Comune di reiterarla nei confronti di essa impresa, a seguito della riedizione della azione amministrativa.

10.6. Le considerazioni che precedono danno ragione della sussistenza, nel caso di specie, dell’interesse del proprietario alla conservazione dell’atto impugnato, che consentiva al medesimo di non demolire le opere abusive, evitando le incognite legate ai costi e ai tempi della demolizione e della ricostruzione, e che inoltre poneva l’onere economico connesso alla “fiscalizzazione” degli abusi anche su un altro soggetto.

11. In definitiva, va confermata la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, per mancata notifica dello stesso al proprietario, affermata dal TAR.

12. Le considerazioni che precedono hanno valore dirimente ed esonerano il Collegio dall’esame del secondo motivo d’appello, a mezzo del quale sono state impugnate le statuizioni con cui il primo giudice ha ritenuto comunque infondate nel merito le censure articolate con il ricorso di primo grado.

13. La particolarità della vicenda consente, tuttavia, di disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase del giudizio.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi