Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2023-12-27, n. 202311177

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2023-12-27, n. 202311177
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202311177
Data del deposito : 27 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2023

N. 11177/2023REG.PROV.COLL.

N. 07860/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 7860 del 2023, proposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Fondazione Luigi Maria Monti, Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione (Picfic), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Co.Di.San. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Attilio Cotroneo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. III, n. 10777/2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale di di Co.Di.San. s.p.a.;

Viste le memorie delle parti;

Vista l’ordinanza n. 4313/2023 con la quale è stata accolta interinalmente l’istanza cautelare e, ad un tempo è stata disposta misura istruttoria, quest’ultima eseguita dal Ministero appellante;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 60 e 116 c.p.a.;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca,

Udito all’udienza camerale del 6 dicembre 2023 l’avvocato dello Stato L. Vignato per il Ministero appellante;
nessuno presente per la parte privata appellata;

Sentita la parte presente parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1.- Con istanza data 7 febbraio 2023 Co.Di.san. s.p.a. (cfr. all. 3 produzione in primo grado del 27 marzo 2023) chiedeva all’Amministrazione straordinaria della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (PICFIC) e al Ministero dello sviluppo economico, nella qualità di soggetto creditore di quest’ultima, documentazione inerente alla procedura di amministrazione straordinaria e, segnatamente:

a) atto costitutivo di ipoteca di primo grado iscritta in favore della procedura;

b) atto a rogito del Notaio D’Errico del 13 aprile 2015;

c) atti e provvedimenti della procedura esecutiva per il recupero del credito di euro 785.262,24 indicata a pagina 5 dell’ultima relazione semestrale dei Commissari;

d) atti e provvedimenti relativi alle altre procedure esecutive pendenti;

e) sentenze che hanno definito i giudizi delle azioni revocatorie proposte dall’Amministrazione straordinaria;

f) copia dello stato passivo della procedura aggiornato a seguito dei riparti parziali effettuati;

g) variazione ex art. 115 L.F. dello stato passivo (se disposta) a seguito dell’acquisto di crediti;

h) ultima relazione semestrale dei commissari straordinari senza parti omissate.

1.2.- L’istanza era espressamente proposta ai sensi dell’art. 24 l. n. 241 del 1990 ed era volta a consentire alla società richiedente di « compiutamente valutare la possibilità di esperire ulteriori azioni a tutela della propria posizione creditoria ».

1.3.- Con nota del 20 febbraio 2023 la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione in amministrazione straordinaria rigettava l’istanza di accesso sul rilievo che la stessa sarebbe stata non sufficientemente argomentata circa la sussistenza dell’interesse della società richiedente, anche in considerazione della intervenuta trasmissione a tutti creditori delle relazioni semestrali rispetto alle quali la conoscenza di ulteriori dati sarebbe assistita da interesse diretto concreto e attuale della società richiedente.

1.4.- Con nota del 6 marzo 2023 anche il Ministero delle imprese e del made in Italy rigettava l’istanza in ragione della evidenziata mancata detenzione della documentazione richiesta, ad eccezione dell’ultima « relazione semestrale dei commissari straordinari senza parti omissate », rispetto alla quale indicava le modalità della ammessa ostensione.

2.1.- Avverso i predetti dinieghi Co.Di.San s.p.a. proponeva, in primo grado, domanda ex art. 116 c.p.a. la quale veniva accolta dal T.a.r. per il Lazio, sez. III, con sentenza n. 10777 del 2023, con conseguente ordine di ostensione pronunciato nei confronti sia del Ministero che dell’Amministrazione straordinaria, ma limitatamente alla documentazione richiesta non avente natura processuale (« atto costitutivo di ipoteca di primo grado iscritta in favore della procedura ») e allo stato passivo aggiornato a seguito dei riparti parziali effettuati e alle relative « variazioni ex art. 115 L.F .», « trattandosi di documentazione processuale da ritenere per sua natura strettamente indispensabile al fine di valutare la capienza della procedura e, quindi, la possibilità di soddisfacimento del proprio diritto di credito ». Per il resto, ad avviso del T.a.r., eccettuata, come si è detto, la documentazione relativa allo stato passivo, non sussistevano le condizioni per l’accesso agli atti processali (ossia agli « atti e provvedimenti relativi alle procedure esecutive pendenti » e alle « sentenze che hanno definito i giudizi delle azioni revocatorie ») e a quelli comunque contenenti dati giudiziari (quale la transazione di cui all’ « atto a rogito del Notaio d’Errico del 13 aprile 2015 »), in quanto non sarebbero state allegate effettive ragioni di stretta indispensabilità della loro ostensione.

3.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, chiedendone la riforma – con richiesta di sospensione ex art. 98 c.p.a.– il Ministero delle imprese e del made in Italy, il quale, con un unico articolato motivo, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione procedimentale e la mancata detenzione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso. Sostiene l’appellante Ministero che l’azione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui trattasi (e la legittimazione passiva che al cospetto dello stesso si staglierebbe), presupporrebbe che i documenti oggetto della richiesta di accesso fossero formati o, comunque, detenuti dall’amministrazione nell'esercizio della funzione amministrativa: condizione che non sussisterebbe nel caso di specie;
né, in tesi, il Ministero sarebbe tenuto a reperire i documenti oggetto di istanza ostensiva presso la società in amministrazione straordinaria, avente una autonoma e distinta personalità giuridica.

4.- Si è costituita in giudizio Co.Di.San s.p.a. la quale ha concluso per l’infondatezza dell’appello ed ha proposto appello incidentale censurando l’impugnata sentenza nella parte in cui ha limitato l’ostensione alla documentazione attinente allo stato passivo e all’atto costitutivo di ipoteca, negandola per il resto.

5.- La Fondazione Luigi Maria Monti e la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, sebbene raggiunte dalla notificazione dell’atto di appello principale, non si sono costituite in giudizio.

6.- Con ordinanza n. 4313/203 resa all’esito dell’udienza camerale per la trattazione dell’istanza cautelare ex art. 98 c.p.a., è stata disposta misura istruttoria al fine di acquisire documentati chiarimenti circa la materiale detenzione o meno, da parte del Ministero appellante, dei documenti non esibiti.

7.- Alla successiva udienza camerale del 6 dicembre 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Presidente ha avvisato la parte presente della possibilità di decidere con sentenza in forma semplificata e la causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione.

8.1.- In via preliminare va rilevato che il difensore di Co.Di.San. s.p.a., reso edotto nel corso dell’udienza camerale del 19 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. dei possibili profili di inammissibilità dell’appello incidentale in ragione della mancata notificazione dello stesso alle controparti, ha dichiarato di rinunciarvi.

8.2.- Ora, tale rinuncia irrituale (poiché non promanante da atto sottoscritto dalla parte e notificato) darebbe luogo alla declaratoria di improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa »): tuttavia, nel caso di specie, l’appello incidentale in ragione proprio della sua omessa notificazione che ha impedito la corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere, in radice, dichiarato inammissibile.

9.- Ciò detto, sul presupposto (da nessuna delle parti revocato in dubbio) che il Ministero abbia interesse alla decisione in quanto l’ordine di ostensione emesso dal Tar non sia stato nel frattempo adempiuto (neppure) dall’Amministrazione straordinaria, l’appello principale, poiché fondato, deve essere accolto.

10.- Come si è anticipato, con ordinanza n. 4313 del 2023 questo Consiglio di Stato ha disposto misura istruttoria volta a verificare se il Ministero effettivamente detenesse o meno la documentazione richiesta dalla parte privata e non esibita, all’esito della quale la interpellata competente Direzione generale ha confermato che ad eccezione dell’ultima relazione semestrale dei commissari straordinari – per la quale è stata disposta l’ostensione – la documentazione richiesta non è tutt’oggi detenuta dal Ministero appellante.

Ora, è del tutto evidente che poiché a mente dell'art. 25, comma 2, l. n. 241 del 1990, l'istanza di accesso deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, « ove l'amministrazione dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non sarà possibile l'esercizio dell'accesso. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell'amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data» (Cons. Stato, sez. IV, n. 2142 del 2020;
v. altresì, per un precedente in termini cui si fa rinvio, sez. VI, n. 466 del 2022).

D’altronde, il Ministero delle imprese e del made in Italy, da un lato, non risulta aver formato i documenti di cui trattasi, dall’altro, non detiene tali documenti, né potrebbe essere obbligato a svolgere un'attività di elaborazione di dati o di ricerca presso terzi per effetto della presentazione dell’istanza di accesso.

11.- In tal senso l’appello del Ministero delle imprese e del made in Italy si rivela fondato e, dunque, in riforma dell’appellata sentenza, il ricorso di primo grado, quanto al provvedimento di diniego dello stesso Ministero, va rigettato. Rimane ferma, anche perché non appellata, la statuizione di condanna all’ostensione dei documenti pronunciata in primo grado nei confronti dei commissari straordinari della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (Picfic).

12.- L’appello incidentale va, invece, dichiarato inammissibile.

13.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese del doppio grado tra tutte le parti.

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