Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-12, n. 202401399

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-12, n. 202401399
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401399
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 01399/2024REG.PROV.COLL.

N. 09998/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9998 del 2022, proposto dalla Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L C, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Società Bit Savona S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Già Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00871/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Bit Savona S.C.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il consigliere Giuseppe Rotondo; viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla società BIT SAVONA S.C.R.L., di accertamento incidentale dei seguenti atti ai fini risarcitori:

a) deliberazione della Giunta regionale della Regione Liguria 25 marzo 2016, n. 262 avente ad oggetto la costituzione di un “Tavolo Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto di realizzazione di un nuovo deposito costiero di bitume da realizzarsi nel porto di Savona, punta S. Erasmo … anche al fine di verificare la disponibilità di eventuali alternative localizzative”;

b) deliberazione 20 gennaio 2017 n. 37 con cui la Giunta Regionale della Regione Liguria ha modificato la composizione del suddetto “Tavolo di monitoraggio”.

2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:

a) la società BIT Savona fin dal 2010 instava l'Autorità portuale di Savona per ottenere una concessione demaniale relativa alla installazione e all’esercizio di un impianto di sbarco/imbarco e stoccaggio di bitume nel porto di Savona;

b) l’istanza veniva esaminata dalla Conferenza di servizi indetta dall'Autorità portuale;

c) ultimata la procedura regionale di verifica screening con la valutazione di non assoggettabilità a V.I.A., il procedimento veniva poi trasferito - a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012 (conv. in legge n. 35 del 2012) e ai sensi dell'art. 57 di tale decreto legge – al Ministero per lo sviluppo economico;

d) il Ministero convocava una nuova Conferenza dei servizi in data 26 marzo 2013, nel corso della quale acquisiva i pareri favorevoli degli enti coinvolti - incluso la nota prot. 50351 del 26 marzo 2013 con la quale la regione Liguria anticipava il motivato assenso favorevole sotto il profilo urbanistico-territoriale e paesaggistico con l’avvertenza che lo stesso sarebbe stato “formalizzato nei tempi e nei modi previsti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia”;

e) il procedimento si concludeva "in senso favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla Soc. BIT Savona all'installazione ed all'esercizio nell'ambito del porto di Savona di un deposito costiero di olii minerali (bitume) della capacità di mc. 38.400, fatta salva l’acquisizione dell’intesa da parte della Regione Liguria come previsto dall'art. 57 della L. n. 35/2012, così come chiarito nel presente verbale”;

f) con successivo decreto del 22 luglio 2013, n. 3031, la Regione Liguria formalizzava il proprio assenso al progetto della ricorrente, sia sotto il profilo pianificatorio e urbanistico, sia sotto il profilo paesaggistico;

g) il Ministero dello Sviluppo economico, con determinazione conclusiva trasmessa alla Regione il 4 marzo 2014, dava atto della positiva conclusione del procedimento e della sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'autorizzazione definitiva, previa formalizzazione dell’atto di intesa con la Regione Liguria ai sensi dell'art. 57 della L. reg. n. 35/2012;

h) sennonché, con delibera n. 262 del 25 marzo 2016 (pubblicato per estratto sul BURL del 27 aprile 2016) la Giunta regionale deliberava di costituire un "tavolo di monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto in questione e di approfondimento degli effetti ambientali richiamati anche nel procedimento di verifica della assoggettabilità a VIA anche allo scopo di verificare la disponibilità di eventuali alternative localizzative, coordinato dal Direttore Generale del Dipartimento Territorio …" e di "subordinare la sottoscrizione dell'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, di cui all'art. 57 del DL 5/2012, all'effettuazione degli approfondimenti da parte del suddetto Tavolo di monitoraggio;

i) con ricorso nrg 466/2016, la società BIT Savona impugnava innanzi al T.a.r. per la Liguria la delibera n. 262/2016 per contestare la legittimità della decisione assunta dalla Regione di sospendere la sottoscrizione dell’Intesa;

l) il gravame introduttivo del giudizio di primo grado veniva affidato a 3 motivi così compendiati: a) violazione dell’art. 7 della legge n. 124 del 1990 (mancata comunicazione di avvio del procedimento di costituzione del tavolo di monitoraggio); b) violazione dell’art. 57 del d.l. n. 5 del 2012, anche in relazione all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 (l’intesa si sarebbe già perfezionata con il parere reso della Regione e comunque la sua autorizzazione sarebbe atto dovuto all’esito del procedimento che la Regione non potrebbe negare per motivi di mera opportunità); c) violazione dell’art. 57 del d.l. n. 5 del 2012, contraddittorietà, difetto di presupposti (tutti gli aspetti del progetto sono stati oggetto di valutazione, anche ai fini della V.i.a. nonché pianificatori, urbanistici e ambientali);

m) con motivi aggiunti, la società impugnava la delibera n. 37 del 2017, recante modifica della composizione del Tavoli di monitoraggio, avversandola per illegittimità derivata;

n) non si costituiva in giudizio la Regione Liguria;

o) con nota prot. 17046 del 9 ottobre 2019 (depositata nel giudizio innanzi al T.a.r. dalla società ricorrente), la Regione Liguria comunicava la conclusione del Tavolo di lavoro di monitoraggio, dando atto che “Durante i lavori non è emersa la disponibilità di siti alternativi per una eventuale ricollocazione dell’impianto. E’ infine emersa la indisponibilità per inagibilità attuale del sito proposto sin a data allo

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