Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-05-21, n. 201302706

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-05-21, n. 201302706
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302706
Data del deposito : 21 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07601/2006 REG.RIC.

N. 02706/2013REG.PROV.COLL.

N. 07601/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7601 del 2006, proposto dal sig. B P P, rappresentato e difeso dagli avv. G L e G R, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Marcello Prestinari, 13;

contro

Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. M C, G A e G Pcidi, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, via Flaminia, 79;

nei confronti di

Cooperativa Edilizia Venere, Cooperativa Edilizia Euro, la signora Furlan Barbara, non costituite in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma della provincia di Bolzano, n. 95/2006.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 27 novembre 2012 il consigliere A P e uditi per le parti l’avv.to Petretti, per delega dell’avv.to Lanzinger, e l’avv.to Costa, per delega dell’avv.to Placidi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente ha impugnato innanzi il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma della provincia di Bolzano, la deliberazione della Giunta comunale di Bolzano 28 settembre 2004, n. 967/62027, con la quale egli veniva escluso dalla graduatoria definitiva dei richiedenti terreno destinato all’edilizia agevolata.

Con delibera della Giunta comunale n. 153 del 25 febbraio 2004, veniva approvato il bando per le assegnazioni in proprietà delle suddette aree ai sensi dell’art. 82 della L.P. di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, nella zona di espansione “Bivio Casanova-Kaiserau” per la realizzazione di n. 265 alloggi.

In data 30 aprile 2004 il sig. Branduardi presentava al Comune di Bolzano domanda di assegnazione di terreno in qualità di socio della cooperativa edilizia “Venere”.

Con determinazione dirigenziale n. 689 del 30 giugno 2004, l’amministrazione comunale approvava provvisoriamente la graduatoria dei richiedenti, escludendo il ricorrente in quanto non risiedeva, né lavorava nel Comune di Bolzano, e pertanto non era in possesso del requisito richiesto dall’art. 82, comma 5, lett. a), L.P. di Bolzano n. 13/98 per l’assegnazione di terreno destinato all’edilizia agevolata. Con deliberazione n. 967 del 28 settembre 2004 si provvedeva all’approvazione definitiva della graduatoria.

2. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 95 del 6 marzo 2006 qui impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso e i successivi motivi aggiunti, per l’omessa notifica ad almeno un controinteressato, ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

3. Il ricorrente ha proposto ricorso in appello, invocando innanzitutto l’errore scusabile in ragione dell’impossibile individuazione di altri controinteressati.

4. Questa Sezione, con ordinanza 13 giugno 2012, n. 3486, ha richiesto, tra l’altro, all’amministrazione “certificazione nella quale (fosse) indicato l’ultimo beneficiario delle assegnazioni, con indicazione della sua residenza”.

5. Con nota 24 agosto 2012, n. 65006, il Comune di Bolzano, in relazione alla suddetta richiesta, ha riferito che “ad oggi non è più possibile stabilire chi sia stato in concreto l’ultimo beneficiario di quei 265 alloggi a suo tempo banditi in ragione dei molteplici avvenimenti successivi (rinunce, parziali modifiche delle graduatorie, sostituzioni e nuovi bandi)”.

L’Amministrazione ha ribadito che “al momento della proposizione del ricorso era però possibile evincere dalle indicazioni contenute nella graduatoria approvata in via definitiva mediante un semplice conteggio (somma degli alloggi complessivamente messi a bando – 265 – e somma dei soci di cooperativa collocati in base al punteggio in graduatoria) che l’ultima cooperativa collocata utilmente in graduatoria era la cooperativa Euro (di cui solo 12 dei 23 avrebbero potuto ottenere un alloggio”.

6. Ritiene la Sezione che l’errore scusabile richiesto dal ricorrente può essere ravvisato, perché nemmeno l’amministrazione è stata in grado di individuare, nemmeno con riferimento al momento della proposizione del ricorso, quale fosse l’effettivo controinteressato, ossia la persona fisica, socio della cooperativa Euro, che sarebbe stata esclusa dai benefici richiesti a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso.

7. Il ricorso è poi fondato in relazione alla dedotta violazione sia della legge della Provincia di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, art. 82, comma 5, lettera a), che del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61/69 (rapporti di lavoro a progetto).

8. L’amministrazione resistente ha infatti escluso il ricorrente dalla graduatoria su cui si controverte, in quanto non aveva ritenuto sufficiente la titolarità di un rapporto di lavoro a progetto instaurato con l’Unione Cooperative, con sede nel Comune di Bolzano.

Orbene dalla norma legislativa provinciale invocata (“essere residenti nel comune o avere il posto di lavoro nel comune o nei comuni consorziati”) non si evince in alcun modo che il lavoro – per essere rilevante ai fini dell’inserimento nella graduatoria debba essere esclusivamente di natura subordinata, cosicché in esso debbono farsi rientrate tutte le tipologie, introdotte dalle norme statali successive, ivi compresi i contratti a progetto.

Del resto, nessun elemento in questa sede induce a ravvisare la simulazione del rapporto di lavooro intercorrente con la Unione Cooperative.

9. In conclusione la deliberazione della Giunta comunale di Bolzano 28 settembre 2004, n. 967/62027, va annullata nella parte in cui esclude il ricorrente dagli aspiranti all’assegnazione delle aree per l’edilizia agevolata.

10. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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