Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-01-07, n. 202200100
Rigetto
Sentenza
2 novembre 2021
Ordinanza cautelare
3 settembre 2021
Rigetto
Sentenza
7 gennaio 2022
Sentenza
20 dicembre 2021
Ordinanza cautelare
21 maggio 2021
Ordinanza cautelare
21 maggio 2021
Ordinanza cautelare
3 settembre 2021
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2 novembre 2021
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20 dicembre 2021
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Sentenza
7 gennaio 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2022
N. 00100/2022REG.PROV.COLL.
N. 03858/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3858 del 2021, proposto da
Impresa Individuale OL TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Marianna Caretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marianna Avv. Caretti in Modena, piazza Riccò, 2;
contro
Presidente Regione Emilia Romagna quale Commissario Delegato Ricostruzione Post Sisma 2012, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa, Regione Emilia Romagna, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 71/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente Regione Emilia Romagna quale Commissario Delegato Ricostruzione Post Sisma 2012;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il Pres. Franco Frattini e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il T.A.R. per l’Emilia-Romagna ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, proposto per l’annullamento di un provvedimento che aveva rigettato un’istanza di concessione di contributi per la ricostruzione post sisma, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo in materia competente il giudice ordinario.
Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato l’Impresa Individuale OL TI, ha impugnato l’indicata sentenza, chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo ed il conseguente annullamento della sentenza gravata con rinvio al primo giudice ai sensi