Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-11-26, n. 202409488

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-11-26, n. 202409488
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409488
Data del deposito : 26 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2024

N. 09488/2024REG.PROV.COLL.

N. 04560/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4560 del 2024, proposto da MI Al SO, FO AN, AN IM TT, LV OF, EN BU, CA LA, EN CA, AB NN, LA ZZ, MI RU, UI RI, FA NG TI, EN OR, IG RA, IS IA, CA D’NO, BE DERA, LV SO, IL Di BA, SA VE, NO DU, NI ZI, EN RI, EV RI, AN ON, UA RB, LV NI, NI HO, RI LA, LV AN AU, AR LA, IA EO EL, NA GI, AI AN, NG AR, NA ND AS, TR IE, AN AS, AN LI, LV RA, IA CH, EL RC, EL NZ, UD ES, AR SC, DR AN, IA LL, EN AP, NV NA, ER NA NO, RO RO, CA SA, GI GG, SS NA, AE RS, SS CA, SA PA, BR TO, PI ET, EN AR, UI TI, IO ER, LI IN e ED VO, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria AN Sandulli e Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria AN Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della difesa, Commissione interministeriale Ripam, Formez PA, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

SI TA, RA Favalli, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza n. 5984 resa ex art. 60 c.p.a. dal Tribunale amministrativo regionale per il AZ (Sezione IV ter ) in data 27 marzo 2024

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, della Commissione interministeriale Ripam e di Formez PA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Gli originari ricorrenti hanno proposto dinanzi al T.a.r. per il AZ (come sintetizzato nella pronuncia di primo grado):

“a) un’azione di annullamento di due bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento l’uno di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione interministeriale Ripam in data 29 dicembre 2023, e l’altro (su base territoriale) di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area funzionari, pubblicato sul sito della Commissione interministeriale Ripam il 28 dicembre 2023, oltre che dell’ultimo avviso di scorrimento della graduatoria del concorso per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni;

b) un’azione di accertamento del permanere dell’efficacia di quest’ultima graduatoria”.

2. Con la sentenza n. 5984 del 27 marzo 2024 il T.a.r. per il AZ ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.

3. Alcuni degli originari ricorrenti hanno, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, la predetta pronuncia, affidando il loro appello a due articolati motivi così rubricati:

I - sulla perdurante validità della graduatoria: ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione dell’art. 35, co. 5 -ter, d.lgs. n. 165/2001, per come modificato dall’art. 1, co. 149, l. 160/2019;

II - sul mancato raggiungimento della prova di resistenza rispetto all’impugnazione dei due concorsi indetti: ingiustizia manifesta, violazione degli artt. 4, 24, 97, 103, 111 e 113 Cost.; 1, 39, 46, co. 2, 60, 64, co. 3, e 65, co. 3, c.p.a.; 112 c.p.c. difetto di istruttoria e di motivazione, omessa pronuncia, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, co. 3-quinquies d.l. 31 8 2013 n. 101, conv. in l. 30 10 2013 n. 125.

4. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della difesa, la Commissione interministeriale Ripam e Formez PA – Centro servizi assistenza studi e formazione per l’ammodernamento delle p.a., eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.

5. Con memoria dell’8 luglio 2024 gli appellanti hanno sviluppato ulteriormente le loro argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate.

6. Con ordinanza n. 2672 del 12 luglio 2024 l’istanza cautelare è stata accolta a sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.

7. In data 16 settembre 2024 le Amministrazioni appellate hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione sulla base degli

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