Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-08-29, n. 202207498
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Testo completo
Pubblicato il 29/08/2022
N. 07498/2022REG.PROV.COLL.
N. 08062/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8062 del 2019, proposto dal
Comitato “ 1875 idoneianettuno ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dai signori E P, M F V e F F, rappresentati e difesi dall’avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli n. 15;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05718/2019, resa tra le parti, concernente decorrenza di nomina a fini giuridici
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 il Cons. Carla Ciuffetti, udito per le parti l’avvocato P L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso degli odierni appellanti diretto: all’annullamento del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 15 maggio 2018, registrato il 15 giugno 2018 al numero 3849 presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - UCB presso il Ministero dell’interno, concernente la nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato degli appellanti, nella parte in cui la decorrenza giuridica della stessa nomina è stata stabilita dalla data del 12 marzo 2018, anziché retrodatata al giorno in cui si erano verificate le vacanze di organico che il concorso interno cui essi avevano partecipato era diretto a coprire, secondo il principio dell’annualità; al conseguente accertamento del diritto alla decorrenza giuridica della stessa nomina al 1° gennaio 2002 o, in via subordinata, al 1° gennaio 2005 o, in ulteriore subordine, al 1° gennaio 2013; alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce “ erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto applicabile ai ricorrenti il principio di annualità e di retrodatazione della nomina e ritenuto insussistenti i vizi declinati con il I motivo del ricorso di primo grado (violazione degli artt. 13 del d. lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 e 27-ter del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. violazione degli artt. 3 e 97 cost. eccesso di potere, sub specie di irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento); erronea/omessa valutazione delle risultanze istruttorie. motivazione perplessa ed insufficiente ”: poiché il concorso interno cui gli appellanti avevano partecipato era stato indetto per la copertura dei posti risultati disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, “ secondo quanto testualmente previsto dall’art. 13 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ” - disposizione cui il Ministero dell’interno aveva fatto espresso riferimento - “ ci si sarebbe dovuto ragionevolmente attendere l’indicazione, già nel bando di concorso o quanto meno nella graduatoria di approvazione finale dei vincitori e dei successivi idonei ammessi alla frequentazione del corso di formazione, della previsione del ‘principio dell’annualità’ per la determinazione della decorrenza giuridica ”. Tale principio è invece stabilito dal d.lgs. n. 197/1995, come modificato dal d. lgs. n. 53/2001, per categorie tra cui i vice ispettori del ruolo tecnico, già sovrintendenti e vice periti tecnici.
Il Tar avrebbe in modo assiomatico considerato legittimo l’atto impugnato per mancanza di un’espressa previsione normativa dell’applicazione del principio di annualità ai vice ispettori con funzioni di polizia. Ciò, nonostante: la sostanziale equiparazione che sarebbe sancita dalla tabella 3 allegata al d.P.R. n. 337/1982, richiamata dall’art. 9, co. 2, d.lgs. n. 197/1995, tra le qualifiche di vice ispettore di polizia e di vice ispettore tecnico; la natura di principio generale dell’ordinamento del principio di annualità e di retrodatazione dell’incarico che lo renderebbe gerarchicamente sovraordinato rispetto alla normativa di rango primario.
L’Amministrazione avrebbe violato i principi costituzionali di uguaglianza imparzialità e buon andamento, nonché i principi comunitari di pari opportunità e non discriminazione
Si avrebbe quindi un’irragionevole disparità di trattamento in danno dei vice ispettori di polizia, rispetto ad altre categorie pur omogenee, se non addirittura per qualifiche diverse dello stesso ruolo degli ispettori.
Perciò, l’irragionevole difetto di un’espressa previsione normativa del principio dell’annualità avrebbe dovuto portare il Tar ad effettuare un’interpretazione analogica delle esistenti disposizioni in una prospettiva costituzionalmente orientata. Tale disparità di trattamento, colta anche in varie sedi istituzionali, andrebbe apprezzata non solo con riferimento a dette categorie per le quali sussiste un’espressa previsione normativa di applicazione del principio di annualità, ma anche con riferimento ai vice ispettori ordinari assunti dopo l’entrata in vigore della novella legislativa introdotta dall’art. 1, co. 2, d.lgs, n. 95/2017 nell’art. 27 d.P.R. n. 335/1982, che avrebbe esteso il principio dell’annualità anche alla categoria dei vice ispettori ordinari. In particolare il Tar non avrebbe considerato che il bando di concorso del 2 novembre 2017, “ nel riservare una aliquota dei posti complessivamente disponibili con un’anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017, ha inteso evidentemente - e senza il minimo dubbio - cristallizzare a tale data la