Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-04-16, n. 201501973

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-04-16, n. 201501973
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501973
Data del deposito : 16 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07272/2014 REG.RIC.

N. 01973/2015REG.PROV.COLL.

N. 07272/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7272 del 2014, proposto da:
E A, S A, A A, G B, D C, P C, B C, F C, rappresentati e difesi dagli avvocati S G, V D M, T S, con domicilio eletto presso S G in Roma, via Germanico, n.172;



contro

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Valeria Bruccola, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cantelli, Santi Delia e Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, n.47;



per la riforma

della sentenza breve n. 7858 del TAR Lazio (Sezione Terza Bis), del 21 luglio 2014, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2015, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati Galleano e Cantelli e l'avvocato dello Stato Camassa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Dalla documentazione agli atti risulta che gli attuali appellanti e originari ricorrenti, tutti docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, hanno impugnato,presso il Tribunale amministrativo del Lazio, il decreto ministeriale n. 235 del 2014 con il quale il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola, per il triennio 2014-2017, senza prevedere la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come gli attuali appellanti, del diploma di maturità magistrale.

Il TAR adito con la sentenza impugnata respingeva il ricorso, evidenziando:

a. il profilo di inammissibilità del gravame per mancanza dell'attualità dell'interesse, non avendo i ricorrenti chiarito come mai, pur in possesso di un titolo abilitante riconosciuto, non abbiano partecipato a nessuna delle procedure di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento;

b. il profilo di infondatezza delle doglianze eccepite, anche in ordine alla dedotta disparità di trattamento rispetto ai docenti destinatari del parere del Consiglio di Stato n. 3813 in data 11 settembre 2013 da cui era conseguito l’annullamento del decreto ministeriale n. 62/2011 che aveva impedito a tali docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia, l'inserimento nella seconda fascia delle stesse graduatorie, sulla base di una non corretta interpretazione del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002. Ciò in quanto la situazione dei ricorrenti era del tutto diversa, non evincendosi dal ricorso se i medesimi fossero o meno inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, in maniera da poter applicare, in via analogica, l'annullamento operato dal Consiglio di Stato con il citato parere;

c. a parte il profilo di non irragionevolezza della normativa di cui al d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha imposto il blocco degli inserimenti nelle graduatorie ad inserimento, davanti ad una situazione diversa da quella cui fa riferimento il più volte citato parere del Consiglio di Stato, è risultata ragionevole l’applicazione di una differente disciplina compatibile con gli stessi regolamenti in materia emanati a livello europeo.


2. Con l'appello in epigrafe, è stato sottolineato:

a. la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e per violazione dell'articolo 73, comma 3 e dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo. Ciò in quanto il primo giudice non ha specificato le questioni rilevate di ufficio e poste a fondamento della sentenza. In particolare, è stato sottratto al contraddittorio il profilo sollevato da quel giudice circa l'inammissibilità per mancanza dell'attualità dell'interesse, non essendo stata consentita la valutazione della corretta posizione dei ricorrenti. L'avviso generico di quel giudice sulla conversione del rito e il trattenimento in decisione nel merito della causa, ha così inficiato la sentenza, resa altresì nulla dalla palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex articolo 112 del codice del processo amministrativo. Il petitum dei ricorrenti era costituito, infatti, dall'accertamento del diritto, nella qualità di docenti abilitati, ad essere inseriti nella terza fascia o in subordine nella quarta fascia in coda alla terza delle graduatorie ad esaurimento, valide per l'assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2014-2017. La sentenza ha, invece, negato il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, sul presupposto dell'insussistenza della disparità di trattamento rispetto ai soggetti destinatari del citato parere del Consiglio di Stato, i quali hanno ottenuto l'inserimento nella predetta seconda fascia, inserimento esteso a tutti i diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002;

b. l'errore della sentenza per avere ritenuto che i ricorrenti, già inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto valide solo per il conferimento delle supplenze brevi, abbiano chiesto l'applicazione analogica del citato parere del Consiglio di Stato con conseguente inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

c. che il ricorso al TAR è scaturito, invece, dall'illegittima preclusione all'inserimento nelle

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