Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300544

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300544
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300544
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00544/2023REG.PROV.COLL.

N. 06690/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda ter, n. -OMISSIS- resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022, il consigliere Francesco Frigida e udito l’avvocato G C per parte appellante;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, avverso: a) i provvedimenti della Commissione per l'arruolamento straordinario di n. 400 allievi finanzieri del Corpo della Guardia di finanza del 1° luglio 2016 e del 26 luglio 2016, recanti un giudizio di sua inidoneità;
b) la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 160239 per l’arruolamento straordinario di n. 400 allievi finanzieri per l’anno 2016 emessa in data 19 maggio 2016;
c) il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755 del 17 febbraio 2015.

1.1. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione seconda ter , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.

2.1. In particolare, il collegio di primo grado ha puntualmente sintetizzato i fatti di causa come segue: « Il ricorrente, già in servizio presso l’Aeronautica Militare, espone di aver partecipato alla procedura selettiva indetta nel 2010 per l’assunzione di n. 952 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, e di esser stato giudicato idoneo al servizio. Riferisce, a seguito dello scorrimento della graduatorie del succitato concorso, di esser stato nuovamente sottoposto agli accertamenti medici volti a verificare il mantenimento del possesso dei requisiti psico fisici all’esito dei quali sono stati adottati i provvedimenti a lui sfavorevoli, odiernamente gravati, i quali hanno evidenziato la presenza di “un blocco di branca destra incompleto in forma combinata con lieve insufficienza valvolare tricuspidale di cui al titolo X lettere Be e C dell’allegato I al decreto dirigenziale n. 45755 del 17 febbraio 2015”, peraltro confermato anche in sede di revisione medica. Avverso i provvedimenti di cui all’epigrafe il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: a) il Comandante generale della Guardia di Finanza adottando la determina del 17 febbraio 2015, n. 45775, invece di limitarsi ad adottare direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi riguardo alle imperfezioni ed alle infermità di cui all’art. 2, comma 3 del d.m. n. 155/2000 nonché i criteri per definire i profili sanitari, avrebbe individuato specifiche patologie tra le cause di inidoneità all’arruolamento con ciò travalicando i limiti delle competenze a lui attribuite dal quadro normativo di riferimento;
b) le Commissioni mediche avrebbero erroneamente interpretato le disposizioni contenute nell’allegato al decreto del Comandante della Guardia di Finanza del 17 febbraio 2015, n. 45775, non configurandosi i rilievi cardiologici Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglienze
».

Tale ricostruzione in fatto non risulta specificamente contestata dalle parti costituite, sicché, in ossequio al principio di non contestazione recato all’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.

2.2. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: « Con la prima doglianza il ricorrente lamenta l’incompetenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza a definire la tipologia delle patologie o delle cause di inidoneità all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza. La censura non può essere condivisa. Occorre a tale riguardo rilevare che il giudizio di inidoneità oggetto d’impugnativa risulta essere stato espresso nei riguardi del sig.-OMISSIS-in presenza di accertati profili clinici evidenziati nel gravato giudizio che ha evidenziato la presenza di disfunzioni espressamente ivi identificate nel blocco di branca destra incompleto in forma combinata con lieve insufficienza valvolare tricuspidale di cui alle lettere B) e C), Titolo X (Apparato Cardiovascolare) dell’allegato I del decreto del Comandante della Guardia di Finanza del 17 febbraio 2015, sopra indicato. Secondo la prospettazione attorea il Comandante Generale della Guardia di Finanza non poteva, secondo il novero delle sue competenze, procedere alla individuazione di specifiche patologie da ricomprendere tra le cause di inidoneità. Osserva il Collegio che il decreto ministeriale n. 155/2000 all’art. 2 (Idoneità al servizio nella Guardia di Finanza) ha statuito che “3. Non sono comunque idonei al servizio nella Guardia di Finanza i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dall’elenco allegato al presente regolamento”, prevedendo, all’art. 4, un aggiornamento di tale elenco mediante l’adozione di un regolamento da adottarsi da parte del Ministro delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Ai fini di tale aggiornamento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, n. 197 sono state individuate al punto n. 10 del relativo allegato le imperfezioni e le infermità dell’apparato cardiovascolare che sono causa di inidoneità. Orbene, nel riferito contesto normativo con decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 17 febbraio 2015 sono state adottate, ex art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 155/2000, “le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi delle relative imperfezioni ed infermità di cui all’art. 2, comma 3 di detto decreto ministeriale n. 155/2000, nonché i criteri per delineare il profilo sanitario, con ciò rinvenendosi, ad avviso del Collegio, nei contenuti della fonte normativa di rango dirigenziale non una integrazione o una modificazione delle infermità o delle patologie causa di inidoneità all’arruolamento ma una loro specificazione e maggiore definizione attuativa delle prescrizioni introdotte con i succitati decreti ministeriali n. 155/2000 e 197/2014, tale da non configurare alcuna integrazione delle cause di inidoneità all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza. E ciò ancor più in ragione della specificazione nel decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza di alterazioni certamente ricomprese nella ripartizione delle singole voci di imperfezioni ed anomalie cardiologiche compiuta in sede di approvazione dei predetti decreti ministeriali. Parimenti, privo di pregio deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, posto che le imperfezioni rilevate dalle Commissioni mediche nelle differenti fasi procedimentali azionate non possono ictu oculi che considerarsi quanto al “blocco di branca destra incompleto” già di per sé autonomamente ricompreso tra le cause di inidoneità di cui al punto 10 dell’allegato del decreto ministeriale n. 197/2014, ed in forma associata – rectius combinata - ad altra imperfezione “lieve insufficienza valvolare tricuspidale” suscettibile di rilievo sfavorevole per il ricorrente in ragione della espressa previsione contenuta nel punto X dell’allegato al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza, che assegna valenza alla presenza combinata, riscontrabile per tabulas, di alterazioni dell’apparato cardiovascolare ».

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 30 luglio 2019 e in data 31 luglio 2019 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

5. In vista dell’udienza ambedue le parti hanno depositato memoria, con cui hanno illustrato le rispettive tesi e hanno insistito sulle proprie posizioni;
l’appellante anche memoria di replica alle avverse prospettazioni.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 luglio 2022.

7. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

8. Tramite il primo motivo d’impugnazione, l’appellante ha lamentato la: « violazione e mancata applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 2139 del d.lgs. 66/2010 e negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 17 maggio 2000 n. 155, come aggiornato dal decreto ministeriale 16 dicembre 2014 n. 197. Eccesso di potere per incompetenza ».

Specificamente l’appellante ha sostenuto che il regolamento previsto dall’art. 2139, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010 « è attualmente costituito da quello approvato dal decreto ministeriale n. 155 del 2000, il cui allegato, riportante le patologie che rendono il candidato non idoneo, è stato aggiornato dal D.M. 16 dicembre 2014, n. 197. In particolare, la norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 3 del D.M. 155/2000 assegna al Comandante Generale della Guardia di Finanza il compito di adottare le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed alle infermità di cui all’articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario, mentre l'articolo 4, nel pieno rispetto di quanto previsto già dalla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999 n. 380 ed oggi di quella contenuta nel comma tre dell'articolo 2139 del decreto legislativo 66/2010, è chiaro nel ribadire che: “ l’elenco delle imperfezioni ed infermità, previsto dall’articolo 2, comma 3, è aggiornato con regolamento adottato dal Ministro delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna. ” Contrariamente a quanto asserito dal TAR Lazio con il provvedimento oggi impugnato, attraverso una lettura del superiore quadro normativo si evince chiaramente che il nostro legislatore ha inteso delegare il compito di stabilire quali siano le infermità e le imperfezioni che rendono non idoneo un aspirante allievo alla Guardia di Finanza solo e soltanto ad un apposito regolamento adottato dal Ministro delle finanze e che, viceversa, al Comandante della Guardia di Finanza è stato assegnato solo il compito di adottare le direttive tecniche relative alle avvertenze ed ai criteri diagnostici applicativi e non certo (non avendo peraltro alcuna conoscenza medica che lo abiliti a ciò) quella di stabilire, con una discrezionalità tecnica che né la legge né il regolamento prevedono, ulteriori “ alterazioni certamente ricomprese nella ripartizione delle singole voci di imperfezioni ed anomalie cardiologiche compiuta in sede di approvazione dei predetti decreti ministeriali. (…) Per quanto attiene poi l’espressione “criteri per delineare il profilo sanitario” utilizzata dal primo decidente per giustificare l’evidente trasmodamento dei poteri assegnati dalla normativa al predetto organo va osservato che, come precisato anche dal D.M. 5 dicembre 2005 del Ministero della Difesa (…) costituisce solo un insieme di parametri utilizzati nella medicina militare o del lavoro e per fornire una valutazione delle caratteristiche psicologiche, fisiche e fisiologiche di un individuo allo scopo di indicarne l’attitudine al servizio militare o al lavoro e non, come ha invece ha inteso il Giudice di prime cure, un sistema per consentire ad un organo che non ne ha le competenze di aggiungere ulteriori “alterazioni” (rectius patologie) non ricomprese fra quelle previste dal regolamento contenuto nel D.M. 155/2000 a quelle previste per la valutazione dell’idoneità fisica del candidato », con la conseguenza che « il Comandante Generale della Guardia di Finanza, contrariamente a quanto statuito dal TAR Lazio con la sentenza della quale oggi si chiede la riforma, adottando la determina n. 45755 del 17 febbraio 2015 è andato certamente oltre le proprie competenze, stabilendo che alcune imperfezioni (moltissime delle quali neanche menzionate nel decreto ministeriale) da sole o combinate fra loro dovevano dar vita a un giudizio di non idoneità dell’aspirante allievo ».

Pertanto, ad avviso dell’interessato, « Al fine di non rendere illegittimi i provvedimenti di non idoneità emessi, vieppiù, il Comandante Generale prima e le commissioni mediche di verifica e di revisione poi, avrebbero dovuto invece attenersi esclusivamente all’elenco delle patologie richiamate nell’allegato al predetto decreto ministeriale, così come aggiornato nel 2014 (…) L’appellante, infatti, come è stato accertato anche dagli specialisti in cardiologia che lo hanno sottoposto a visita, non è affetto da alcuna delle patologie indicate nel D.M. 155/2000 (…). I predetti, d’altronde, hanno specificato che il lieve ritardo della produzione interventricolare dello stimolo elettrico, ovvero il blocco di branca destra incompleto e la lieve insufficienza tricuspidale riscontrata nel-OMISSIS-è comune nei giovani e che deve considerarsi come un adattamento fisiologico e non patologico del cuore destro all’attività sportiva da sempre svolta dal medesimo ».

L’appellante ha precisato, tra l’altro, nelle successive difese che « La commissione di verifica, invero, contrariamente a quanto asserito dalla controparte, ha solo il compito di valutare se il candidato è sano o al più se presenta delle alterazioni o delle problematiche fisiche che potrebbero in futuro non renderlo idoneo al servizio. La “ prestanza fisica e psicologica ”, d’altra parte, è una qualità che di certo non può essere aprioristicamente apprezzata sulla sola base di una visita medica in cui viene eseguito un semplice screening delle eventuali patologie di cui sia gravato l’aspirante finanziere (…) le amministrazioni resistenti confondono i criteri di selezione fisica di un appartenente ad un corpo di polizia “ con competenza generale in materia economica e finanziaria ” (art. 1 del Decreto legislativo 19/03/2001 n. 68), con quelli previsti per coloro che vogliono entrare a far parte delle forze speciali ».

Ciò posto, si rileva che, in sostanza, l’appellante ha dedotto un’illegittimità posta in essere dal Comandante generale della Guardia di finanza attraverso il decreto dirigenziale 45755/15, siccome sarebbe andato oltre le proprie competenze nello stabilire che alcune imperfezioni, da sole o combinate tra loro, avrebbero dovuto dar vita ad un giudizio di non idoneità all’arruolamento nel Corpo.

Siffatta doglianza è infondata.

In proposito si osserva che il decreto del Comandante Generale riporta, tra le imperfezioni e le infermità che sono causa di non idoneità all’arruolamento nel Corpo, rientranti nel punto X del citato D.M. 197/2014, alla lettera b): « Non sono causa di non idoneità, purché non si presentino in forma combinata tra loro o con altre alterazioni dell’apparto cardiovascolare anche se, singolarmente, non sarebbero causa di non idoneità: lieve rigurgito valvolare mitralico, tricuspidale o polmonare in assenza di indici ecografici alterati e gradiente transvalvolare polmonare inferiore a 30 mmHg »;
alla lettera c): « Non sono causa di non idoneità, purché non si presentino in forma combinata tra loro o con altre alterazioni dell’apparto cardiovascolare anche se, singolarmente, non sarebbero causa di non idoneità: - “blocco di branca destra incompleto, non espressione si sovraccarico ventricolare o altra alterazione funzionale e biometrica ».

Si tratta, dunque, di due alterazioni del sistema cardiovascolare che, sebbene singolarmente considerate non siano causa di inidoneità, tuttavia, qualora accertate in forma combinata, determinano un giudizio di non idoneità.

Tanto premesso, si rileva che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 155/2000, richiamato come normativa di riferimento dall’art. 3, comma 4, della premessa del bando di concorso, sancisce che il Comandante generale della Guardia di finanza, tramite decreto dirigenziale, adotta le direttive tecniche inerenti alle avvertenze e ai criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni e infermità causa di non idoneità all’arruolamento nel Corpo riportate nell’elenco allegato. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 197/2014, emanato in applicazione dell’art. 2139, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010 (recante il codice dell’ordinamento militare), concerne il « Regolamento recante l’aggiornamento dell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di finanza ».

Orbene, il secondo dei due citati decreti, seppur successivo, non abroga il primo, che rimane vigente, ma si limita ad aggiornare l’elenco delle patologie e delle infermità causa di inidoneità, effettuando una rivisitazione della precedente elencazione allegata al precedente decreto.

Ne discende che il Comandante generale della Guardia di finanza deve emanare, con proprio decreto dirigenziale, le direttive tecniche applicative delle patologie e delle imperfezioni e infermità causa di inidoneità, enucleate nell’aggiornato elenco di cui al decreto ministeriale n. 197/2014.

In sostanza, tale decreto delinea a livello generale le patologie, le imperfezioni e le infermità causa di inidoneità nei concorsi per l’accesso nel Corpo, riportando all’interno di macro-aree individuate un elenco di imperfezioni e infermità nel cui ambito possono essere collocate svariati tipi di affezioni, senza fornire, in questo modo, informazioni dettagliate oppure un elenco delle singole alterazioni, che devono essere necessariamente individuate con provvedimento del Comandante generale, al fine di garantirne un’applicazione ai casi concreti, che, altrimenti, sarebbero governati da un’amplissima discrezionalità tecnica delle commissioni mediche, con consequenziale messa in pericolo dei principi di trasparenza e di par condicio tra i candidati, i quali, invece, devono disporre di un quadro completo, esaustivo e conoscibile a priori sulle problematiche fisiche causa di esclusione.

Il decreto dirigenziale, che, per quanto esposto, è un atto di fatto necessario, deve individuare e definire le imperfezioni che determinano inidoneità, con il duplice limite che esse siano ricomprese nelle macro-aree stabilite nel decreto ministeriale e che siano, ancorché opinabili, non manifestamente irragionevoli e palesemente illogiche.

Al riguardo si evidenzia che, da un lato, le affezioni riscontrate al signor -OMISSIS-(blocco di branca destra incompleto e lieve insufficienza valvolare tricuspidale) sono senza dubbio sussumibili nelle alterazioni, seppur lievi, dell’apparato cardiovascolare, considerato che alla lettera b) del punto 10 del d.m. 197/2014 sono previste, quali cause escludenti, « Le malattie dell’endocardio, del miocardio, dell’apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti » e alla lettera c) sono indicate, sempre quali cause escludenti, « Le turbe del ritmo cardiaco e le anomalie del sistema specifico di conduzione » e, d’altro lato, che la discrezionalità tecnica è stata correttamente esercitata dal Comandante generale, non riscontrandosi alcuna abnormità nel reputare due imperfezioni cumulate, sebbene non costituenti, ognuna di per sé, patologie in senso stretto, come preclusive all’esercizio delle funzioni di finanziere, il quale è un militare che deve godere di un perfetto stato psico-fisico per affrontare le più svariate esigenze di servizio.

Né è condivisibile la tesi dell’appellante per cui l’idoneità andrebbe valutata soltanto in relazione allo svolgimento di funzioni di polizia economica e finanziaria, giacché il finanziere assume lo status di militare e può essere adibito alle più svariate mansioni (considerato peraltro che anche nell’attività di polizia economica e finanziaria può essere necessario svolgere attività con notevole sollecitazione fisica), né è possibile a priori limitare la futura attività del finanziere, che deve essere utilizzabile, previa specifica formazione, in ogni di tipo di contesto operativo.

9. Mediante la seconda doglianza, la parte privata ha dedotto la: « violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel titolo X lettere B e C dell’allegato 1 al decreto dirigenziale n. 45755 del 17 febbraio 2015. Eccesso di potere per travisamento » e ha sostanzialmente contestato il rigetto del secondo motivo del ricorso di primo grado.

In particolare l’appellante ha sostenuto che « sia la commissione di verifica che quella di revisione abbiano interpretato in maniera non corretta le disposizioni contenute nell'allegato di cui al decreto dirigenziale (…) Il blocco di branca destra incompleto in forma combinata con lieve insufficienza valvolare tricuspidale riscontrato dalla commissione di verifica durante la visita cardiologica, invero, non costituisce un’alterazione dell’apparato cardiovascolare ma (…) un semplice adattamento fisiologico che non comporta l’insorgenza di alcuna cardiopatia. D’altronde, come emerge dalle certificazioni che sono state prodotte unitamente al ricorso, il signor -OMISSIS-è sempre stato (anche dalla stessa Guardia di Finanza) considerato idoneo da tutte le commissioni mediche che sono state chiamate ad accertare le sue condizioni fisiche e cardiologiche (…) le commissioni di verifica e di revisione avrebbero dovuto interpretare le indicazioni contenute nel superiore allegato alla luce anche delle chiare disposizioni contenute nel decreto ministeriale 155/2000, il quale è volto esclusivamente ad evitare che vengano dichiarati idonei allievi che presentino delle patologie cardiache e non certo ad escludere soggetti che sono perfettamente in salute ed in grado di assolvere ai compiti istituzionali del corpo della guardia di finanza ».

Tale censura è infondata.

Sul punto va sottolineato che durante la visita il candidato è stato sottoposto a elettrocardiogramma a riposo, da cui è emerso il « blocco di branca destro incompleto », e a ecocardiografia, da cui è emerso « VS di normali (…) dimensioni. Minima insufficienza valvolare polmonare e lieve tricuspidale ». All’esito di detti accertamenti diagnostici, la sottocommissione ha decretato la non idoneità del candidato per « blocco di branca destra incompleto in forma combinata con lieve insufficienza valvolare tricuspidale di cui al titolo X lettere b) e c) dell’allegato 1 al decreto dirigenziale n. 45755 del 17/02/ 2015 ». Inoltre, in sede di visita di revisione, chiesta dall’interessato, la commissione incaricata ha espresso la seguente valutazione finale: « Assenza di cardiopatia organica. In particolare la bradicardia, la turba minore di conduzione dello stimolo elettrico e la minima insuf. tricuspidalica sono fisiologiche ed assolutamente compatibili con l’età e l’attività sportiva svolta da anni », cosicché il candidato è stato nuovamente dichiarato non idoneo, in quanto « La documentazione prodotta ha confermato il giudizio di non idoneità espresso in sede di visita medica preliminare ».

I predetti elementi fattuali, emergenti in via documentale, hanno condotto legittimamente all’esclusione dell’appellante, dovendo le commissioni mediche valutare l’assenza non soltanto di patologie, bensì anche di imperfezioni che possono, anche soltanto potenzialmente, compromettere il completo e pieno utilizzo del militare nelle sue proteiformi attività, alla luce delle generali linee guida del decreto ministeriale e delle doverose più dettagliate indicazioni recate dal decreto dirigenziale.

Inoltre la circostanza che le riscontrate anomalie possano essere considerate un adattamento fisiologico all’assidua pratica sportiva in un soggetto giovane non neutralizza l’esigenza di un arruolamento di personale militare perfettamente integro. Infine le idoneità fisiche conseguite dal signor -OMISSIS-in precedenti contesti concorsuali non sono in grado di elidere i dati oggettivi emersi nelle visite mediche svolte nel concorso per cui è causa e di sterilizzare la doverosità della sua esclusione.

10. In conclusione l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

11. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.

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