Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-07, n. 202306695

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-07, n. 202306695
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306695
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2023

N. 06695/2023REG.PROV.COLL.

N. 02935/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2935 del 2023, proposto dalla dott.ssa F D, rappresentata e difesa dagli avvocati A S e L M, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Gorizia, n. 13 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Università degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della dott.ssa Valeria Di Cola, non costituita in giudizio;

per l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2408 del 2023 dell’8 marzo 2023.


Visti il ricorso per l’esecuzione del giudicato e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tre;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114. c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il Cons. Brunella Bruno e uditi l’Avvocato A S, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Federico Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza di questa Sezione n. 2408 dell’8 marzo 2023 è stato accolto l’appello (R.G. n. 7607 del 2022) proposto dalla dott.ssa F D avverso la sentenza del TAR per il Lazio n. 8727/2022, pubblicata in data 27 giugno 2022 e, per l’effetto, in riforma di detta pronuncia, è stato accolto il ricorso originario, riferito alla procedura di selezione indetta per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di studi umanistici, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della l. n. 240 del 2010, per il settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, S.S.D. L-ANT/10 – Metodologie della Ricerca Archeologica.

1.2. Con la sopra indicata sentenza di questa Sezione, è stata, in particolare, accertata la fondatezza, avente portata assorbente, delle deduzioni incentrate sulla illegittima composizione della commissione, stante la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, riscontrandosi una serie di circostanze, ritenute gravi e significative, idonee a denotare una compromissione dei valori di imparzialità e indipendenza tutelati dall’ordinamento attraverso la disciplina in materia di incompatibilità.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., inoltre, è stata espressamente disposta, per la corretta attuazione del giudicato, la rinnovazione della procedura da parte dell’Università degli Studi Roma Tre, “ a partire dalla nomina della commissione, che dovrà essere diversamente composta, stante la riscontrata sussistenza di vizi di incompatibilità della commissione originaria ”.

2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la dott.ssa D lamenta che, nonostante la notificazione della sentenza in epigrafe, avvenuta in data 8 marzo 2023, l’Ateneo non ha ancora provveduto alla relativa ottemperanza, prospettando l’intenzione dell’Università di non dare seguito all’esecuzione del giudicato, per asserite carenze di fondi e sopravvenienze.

Su tali basi, dunque, ha richiesto l’accertamento dell’inottemperanza dell’Ateneo, con nomina anche di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante contegno inerte.

3. L’Università degli Studi Roma Tre si è costituita solo formalmente nel presente giudizio.

4. Con atto depositato in data 26 maggio 2023, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio, avendo “ l’Università … da ultimo provveduto a dare ottemperanza alla sentenza 2408/2023 ”.

5. Successivamente, con memoria depositata in data 5 giugno 2023, la ricorrente ha rappresentato “ inquietanti indiscrezioni ” (pag. 1), alla base della presentazione all’Ateneo di una diffida, in ordine alle modalità attraverso le quali quest’ultimo intenderebbe dare esecuzione al giudicato, richiedendo a questo Consiglio di “ valutare e decidere se la convenuta Università ha dato corretta e leale ottemperanza al giudicato ”.

6. Alla camera di consiglio del 13 giugno 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione, previa discussione dei difensori presenti, nel corso della quale l’avvocato della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio nel merito.

7. Alla luce della sopravvenienza dichiarata dal difensore della ricorrente, il quale ha attestato essere venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio nel merito, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

7.1. Infatti, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789).

7.2. Il Collegio, ritiene, nondimeno, di specificare che la riedizione della procedura, che dovrà avvenire in doverosa osservanza di tutti i vincoli giudiziali discendenti dal giudicato, oltre che in conformità alla disciplina di riferimento, non consta essere ancora conclusa, sicché, la natura della presente pronuncia non preclude alla ricorrente l’eventuale attivazione delle tutele previste dall’ordinamento avverso l’esito definitivo.

8. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti e tenuto, altresì, conto delle tempistiche di proposizione del ricorso, si valutano sussistenti i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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