Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-29, n. 202303278

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-29, n. 202303278
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303278
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 03278/2023REG.PROV.COLL.

N. 08232/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8232 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M E, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio M S in Roma, via Adda, 55;



contro

Comune di Cairate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 01688/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cairate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 febbraio 2023 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati l'Avv. Eoli Marzia per parte appellante e l'Avv. Ravizzoli Angelo per parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

L’odierno appellante ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sezione

II, n. 1688/2018, pubblicata in data 13 luglio 2018, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del diniego di permesso in costruire in sanatoria, adottato dal Comune di Cairate in data 28 settembre 2007, e della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-, nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi in relazione all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.

In particolare, l’appellante ha realizzato tratti di recinzione e opere di ristrutturazione

nell’immobile di sua proprietà, sito in Cairate, via -OMISSIS-, mutando l’uso dell’edificio ristrutturato da agricolo ad abitazione con autorimessa per due posti auto.

Le opere iniziavano dopo il 31 maggio 1997 e terminavano prima del settembre 2004.

Dopo aver ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano in merito alla compatibilità paesaggistica delle suddette opere, l’odierno appellante presentava al Comune di Cairate, in data 23 ottobre 2006, la domanda di permesso di costruire, volta a ottenere la sanatoria del cambio di destinazione d’uso del suo fabbricato, che il Comune, però, respingeva, previa comunicazione di avvio del procedimento, con provvedimento del 28 settembre 2007.

Il diniego si basava sulla non conformità dell’intervento edilizio alla normativa vigente, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria, che al momento della realizzazione delle opere, atteso che il P.R.G. vigente all’epoca non ricomprendeva il fabbricato in questione tra quelli per i quali risultava ammesso il mutamento da destinazione agricola a residenziale.

Con il predetto provvedimento il Comune evidenziava, altresì, la violazione dell’art. 29 delle NN. TT. AA. che, nell’ipotesi di interventi effettuati in zona omogenea E2 agricola, consentiva esclusivamente la realizzazione di recinzioni in legno, ferro verniciato, rete metallica, siepi e, solo dove l’area di pertinenza fosse soggetta al pericolo di allagamento in caso di piogge di particolare intensità, anche una zoccolatura in muratura piena avente altezza massima di cm 50.

L’odierno appellante, pertanto, impugnava il predetto diniego dinanzi al T.A.R. Lombardia,

sede di Milano, ritenendo che l’Amministrazione comunale, nell’accertare l’assenza della doppia conformità alla normativa vigente, avesse travisato i presupposti di fatto, relativamente alla natura dell’immobile che non era già più di uso agricolo, ma accessorio (magazzino), e di diritto, in ordine all’applicazione corretta della normativa riguardante il cambio di destinazione d’uso.

L’odierno appellante impugnava, altresì, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il

provvedimento prot. n. -OMISSIS-con il quale il Comune di Cairate ha accertato l’impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi e ingiunto allo stesso il pagamento del contributo di costruzione e delle sanzioni di cui all’art. 33 del DPR. 380/2001 e di cui all’art. 167 del D.Lgs 42/2004.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. Lombardia, dopo aver rigettato l’istanza

cautelare, ha respinto il ricorso, ribadendo che l’intervento non fosse conforme alla normativa vigente sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria che al momento dell’esecuzione dei lavori, in quanto il fabbricato oggetto di ristrutturazione non rientrava tra quelli per i quali era consentito il mutamento da destinazione agricola a residenziale, sulla base dello strumento urbanistico generale vigente all’epoca della realizzazione dei lavori.

Il Giudice di prime cure, in particolare, ha affermato che “ l’asserita sanabilità dell’abuso in ragione dell’accatastamento dell’immobile ai sensi dell’art. 9 comma 9 del DL. 30 dicembre 1993 n. 557 alla stregua di magazzino per perdita dei requisiti di ruralità non può essere letta come volta a modificare la disciplina dei presupposti e delle condizioni in

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