Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-08-26, n. 201404284
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Testo completo
N. 04284/2014REG.PROV.COLL.
N. 07555/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7555 del 2013, proposto da:
CO.I.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati A R, A R, F C, con domicilio eletto presso A R in Roma, viale delle Milizie, 1;
contro
Consorzio per lo sviluppo industriale de L'Aquila, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
non costituito;
nei confronti di
High Tech Elettronica s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00534/2013, resa tra le parti, concernente assegnazione di un lotto con destinazione industriale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2014 il Cons. G C;nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La CO.I.D. s.r.l., proprietaria e assegnataria di un lotto con destinazione industriale, ha impugnato la deliberazione n. 333 del 20 dicembre 2010, con cui il Consorzio per lo sviluppo industriale de L’Aquila ha assegnato alla High Tech Elettronica s.r.l. un lotto confinante al proprio, comprendente un terreno del quale anch’essa, proprietaria di tale area, ha chiesto l’assegnazione in data 28 gennaio 2011.
Con motivi aggiunti, la società ricorrente ha poi impugnato i successivi provvedimenti di espropriazione dell’area e di approvazione del progetto di insediamento della controinteressata, nonché la nota di comunicazione della prossima immissione in possesso.
Con sentenza 23 maggio 2013, n. 534, il T.A.R. per l’Abruzzo, sez. I, ha rigettato il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti, annullando gli atti con questi impugnati.
Contro la sentenza la CO.I.D. ha interposto appello, chiedendone la riforma nella parte in cui ha respinto l’impugnativa proposta.
Né il Consorzio né la High Tech Elettronica si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello.
Con nota del 30 maggio scorso, la società appellante ha comunicato di avere raggiunto con la controparte un accordo transattivo, ratificato dal Consorzio con la delibera commissariale n. 47 del 2 aprile 2014. Dichiara pertanto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e chiede che l’appello sia dichiarato improcedibile a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
All’udienza pubblica del 15 luglio 2014, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Nel prendere atto della dichiarazione della parte appellante e della conforme documentazione che essa allega, il Collegio dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla deve disporsi quanto alle spese, non essendo costituite in giudizio le parti appellate.