Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-09-12, n. 201603848

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-09-12, n. 201603848
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603848
Data del deposito : 12 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2016

N. 03848/2016REG.PROV.COLL.

N. 06248/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6248 del 2015, proposto da:
Comune di Trinitapoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N D M, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria N. 2;

contro

C T, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
C T, P T, rappresentati e difesi dall'avv. C C Metta, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00400/2015, resa tra le parti, concernente revoca del decreto di esproprio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C T e di C T e di P T;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Cons. N R e uditi per le parti gli avvocati Di Modugno e C C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto depositato in data 17 giugno 2016 l’appellante, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse con integrale compensazione delle spese processuali.

Il difensore delle parti appellate si è opposto in udienza alla declaratoria di improcedibilità, stante, a suo dire, la fondatezza dell’eccezione (esposta nel controricorso al primo punto) di irricevibilità dell’appello.

Ad avviso del Collegio, ove la parte, come nel caso di specie, abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ne discende l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi, dunque, una declaratoria in conformità (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913).

Quanto alle spese del grado, stante l’opposizione delle parti appellate e vista la motivazione dell’ordinanza di rigetto della sospensiva (ord. n. 3378 del 2015), che, nel ribadire come la sentenza impugnata appaia “immune dalle censure prospettate dal Comune appellante”, ha, altresì avuto cura di sottolineare l’annosità della vicenda rimarcando che non si è ancora conclusa “per i privati espropriati tramite la corresponsione del (dovuto) serio ristoro derivante dalla privazione della disponibilità del bene, illegittimamente appreso dalla mano pubblica”, il Collegio ritiene di doverle porre a carico del Comune appellante, liquidandole come in dispositivo.

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