Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-11-08, n. 201305344
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Testo completo
N. 05344/2013REG.PROV.COLL.
N. 02382/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2012, proposto da:
A.N.A.S. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Roma, via Panama, 68;
contro
R.G.K. Petrol s.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Ao D, con domicilio eletto presso Gennaro Contardi in Roma, via A. Caroncini, 6;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE III n. 05969/2011, resa tra le parti, concernente DELOCALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di R.G.K. Petrol s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. G C e uditi per le parti gli avvocati G P e Ao D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel 2006, la società E.N.I. s.p.a. ha ottenuto dal Comune di Giugliano in Campania l’autorizzazione petrolifera e il permesso di costruire per delocalizzare un impianto di distribuzione di carburanti dal km. 47,325 al km. 47,865 della Strada statale 7 quater (c.d. “Domiziana”).
Successivamente l’E.N.I. ha affidato la realizzazione dei lavori alla società R.G.K. Petrol s.r.l., titolare del diritto di superficie sul suolo, alla quale ha ceduto l’autorizzazione petrolifera e il permesso di costruire.
Nel frattempo, l’A.N.A.S. ha adottato nuove disposizioni in materia (circolari n. 3 del 2008 e n. 27740 del 2009, ordinanza compartimentale n. 112 del 2010), di cui meglio si dirà appresso.
A seguito della nuova normativa, con nota n. 29590 del 19 luglio 2010 l’A.N.A.S. – Compartimento della viabilità per la Campania ha chiesto che, ai fini del rilascio di un nuovo parere di massima per la delocalizzazione dell’impianto, l’E.N.I. trasmettesse, tramite il Comune, una nuova soluzione progettuale conforme a quanto prescritto dalla circolare n. 3 del 2008. Ciò, nel presupposto che, per effetto dell’ordinanza compartimentale n. 112 del 2010, il tratto di strada in questione era stato assimilato a strada di tipo B extraurbano principale, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; d’ora in poi: codice).
Con sentenza 20 ottobre 2011, n. 5969, il T.A.R. della Campania, sez. III, dopo avere estromesso il Comune dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, ha accolto il ricorso, annullando la nota impugnata.
Il T.A.R. ha ritenuto la R.G.K. Petrol legittimata a richiedere l’autorizzazione sulla base dell’accordo stipulato a suo tempo con l’E.N.I. e della susseguente voltura a proprio favore dell’autorizzazione petrolifera e del permesso di costruire rilasciati dal Comune. La circolare dell’A.N.A.S. n. 27740 del 2009 - intesa a estendere l’ambito applicativo della precedente circolare n. 3 del 2008 alle strade extraurbane di tipo B - sarebbe illegittima per violazione dell’art. 61, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; d’ora in poi: regolamento), il quale si limiterebbe a stabilire quali caratteristiche tecniche debbano essere rispettate per la realizzazione delle aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti e, quanto al resto, non realizzerebbe alcuna equiparazione fra le strade statali di tipo A e quelle di tipo B. D’altronde, la circolare n. 112 del 2010 non potrebbe neppure intendersi come classificazione della strada in questione come strada extraurbana di tipo B, perché il potere di classificazione delle strade spetterebbe solo al Ministro dei lavori pubblici.
Contro la sentenza, l’A.N.A.S. ha interposto appello.
Ricostruita la normativa in materia, l’A.N.A.S. pone in luce l’esigenza di garantire la sicurezza stradale. Nelle strade di tipo A e di tipo B sarebbero consentite solo le pertinenze di servizio tassativamente elencate