Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-08-29, n. 201905985
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/08/2019
N. 05985/2019REG.PROV.COLL.
N. 01505/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2019, proposto dalla società Linea Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B A P e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Placidi s.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
i Comuni di Grottaglie, San Marzano di San Giuseppe e Carosino, in persona dei rispettivi Sindaci, rappresentati e difesi dall’avvocato G M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Antonio Bertoloni 1/E;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia (A.R.P.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Placidi, in Roma, alla via Barnaba Tortolini, 30;
nei confronti
della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato T T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della Delegazione Romana alla Via Barberini n. 36,
Provincia di Taranto, Renato Galante, Legambiente Circolo di Fragagnano, Comitato Territorio Bene Comune, Andrea Zezza, non costituitisi in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Acquedotto Pugliese - AQP S.p.A., Aseco S.p.A., Confindustria Puglia, Ali.Fer S.r.l., Ecosistem S.r.l., Siderurgica Signorile S.r.l., Cave Marra Ecologia S.r.l., Sud Gas S.r.l., Ge.S.I.A. S.p.A, Cm Recuperi S.r.l., Castiglia S.r.l., Eco.Ambiente Sud S.r.l., Gisa S.r.l., Prt S.r.l., Gial Plast S.r.l., Ambiente S.p.A, Cuma Scarl, M.M.F. S.r.l., Ecologia Oggi S.p.A, Ecodim S.r.l., Ecodesign S.r.l., Ecogreen Planet S.r.l., Lavorgna S.r.l., Be.Ma. S.r.l., Maia Rigenera S.r.l., Fer.Metal. Sud S.r.l., Macero Sud s.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum :
Associazione di volontariato Onlus Attiva Lizzano Ets – Odv, Comitato Territorio Bene Comune San Marzano di San Giuseppe, Comitato Vigiliamo per la Discarica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato C M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 143 del 2019.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Comune di Grottaglie, San Marzano di San Giuseppe e Carosino, della Regione Puglia e di Arpa Puglia;
Visti gli atti di intervento;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 23 maggio 2019 il Cons. S M;
Uditi per le parti rispettivamente rappresentate gli avvocati B A P, G M C, L M, D C, M R (su delega dell’avvocato T T C) e D R (su delega dell’avvocato C M P);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FTTO e DIRITTO
1. La Società Linea Ambiente S.r.l., odierna appellante, gestisce una discarica di rifiuti misti non pericolosi sita nel Comune di Grottaglie, località Torre Caprarica, avente una volumetria di 2.334.000 mc.
In data 14 dicembre 2015 presentava alla Provincia di Taranto un’istanza tesa a ottenere il rilascio di un provvedimento di compatibilità ambientale (VIA), un’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e un provvedimento di compatibilità paesaggistica per l’aumento della volumetria della discarica di ulteriori 2.234.000 mc, sul presupposto che il profilo altimetrico autorizzato non sarebbe stato altrimenti idoneo a garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche di ruscellamento.
Con nota prot. n. 7126 dell’11 febbraio 2016 la Provincia di Taranto dava avvio alla Conferenza di Servizi, fissando, dopo due rinvii, la convocazione dei partecipanti per il giorno 22 marzo 2016.
Durante tale seduta della Conferenza si esprimevano con parere negativo l’ARPA Puglia e i Comuni di Grottaglie e di San Marzano di San Giuseppe.
Il 13 maggio 2016 anche l’ASL Taranto, che durante la prima seduta aveva chiesto un termine per pronunciarsi, inviava alla Provincia di Taranto il proprio parere contrario (prot. n. 71356 del 13 maggio 2016).
In data 24 giugno 2016 Linea Ambiente trasmetteva le proprie controdeduzioni rispetto ai pareri espressi dagli enti coinvolti nella Conferenza di Servizi.
Il 28 giugno 2016 si riuniva il Comitato Tecnico Provinciale, sottolineando che il progetto esaminato si sostanziava in “ un pesante ampliamento della volumetria della discarica, che di fatto si raddoppia ”, e che ciò avrebbe comportato “ un aumento delle emissioni prodotte impattanti sulle diverse componenti ambientali ”.
Dopo l’audizione di Linea Ambiente, il 14 marzo 2017 il CTP si riuniva per formulare le proprie osservazioni sulle integrazioni fornite da Linea Ambiente, osservando come fosse necessario che venissero “ proposte più alternative al progetto che non siano riferite esclusivamente a fattori meramente economici ma che, invece, formulino proposte alternative al ‘panettone’ unico di notevole impatto dimensionale ”.
Il 10 luglio 2017, con verbale n. 39, il CTP esprimeva parere contrario sull’istanza presentata da Linea Ambiente, nonostante la rimodulazione del progetto effettuata (Linea Ambiente aveva ridotto l’incremento volumetrico a 1.580.000 mc, stralciando dall’intervento una delle parti d’impianto ricadenti nell’area soggetta a vincolo PPTR e rinunciando al conferimento dei rifiuti della famiglia CER 02).
In data 28 luglio 2017 si teneva un’ulteriore seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale l’ASL Taranto, l’ARPA Puglia e i Comuni ricorrenti esprimevano nuovamente parere contrario all’accoglimento dell’istanza.
Con nota prot. 26280 del 28 agosto 2017 la Provincia di Taranto comunicava a Linea Ambiente il preavviso di rigetto dell’istanza.
Il 15 settembre 2017 Linea Ambiente presentava le proprie osservazioni ex art. 10- bis l.n. 241/90.
Con decreto n. 70 del 28 settembre 2017, il Presidente della Provincia di Taranto sostituiva i membri del CTP per scadenza dei due anni di durata dell’incarico e nominava i nuovi membri.
Con decreto n. 71 del 4 ottobre 2017, il Presidente della Provincia di Taranto disponeva anche l’assunzione di due nuovi dirigenti a tempo determinato.
In data 15 febbraio 2018, tornando sul progetto già esaminato in precedenza, il CTP - nella sua nuova composizione - esprimeva un nuovo parere, questa volta favorevole alla modifica della discarica.
Il 16 marzo 2018 il Comune di Grottaglie inviava a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, nonché a Linea Ambiente, un’ulteriore comunicazione con cui ribadiva la propria motivata contrarietà all’accoglimento dell’istanza.
Con comunicazione del 28 marzo 2018, inviata a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi, il Comune medesimo ribadiva poi che il progetto violava il d.lgs. n. 36/2003 e la Direttiva 1999/31/CE.
Il 5 aprile 2018, senza sottoporre il nuovo parere del CTP alla Conferenza di Servizi, la Provincia di Taranto adottava il provvedimento favorevole all’accoglimento dell’istanza.
Il Comune di Grottaglie, il Comune di San Marzano di San Giuseppe e il Comune di Carosino proponevano ricorso innanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, deducendo i seguenti mezzi di gravame:
a) nullità per difetto assoluto di attribuzione; incompetenza relativa; eccesso di potere; violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. l. 241/90, 29-ter e ss., 20 e ss. d.lgs. 152/2006, 142 e ss. d.lgs. 42/2004, della l.r. puglia 11/2001 e degli art. 97 e 120 Cost.; violazione dei principi di trasparenza, leale collaborazione e buon andamento dell’azione amministrativa ;
b) nullità per difetto assoluto di attribuzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 65 e ss. l. 56/2014, dell’art. 1, commi 49 e 50, l. 190/2012, degli artt. 2, 3 e 17 del d.lgs. 39/2013, degli artt. 36, 46, 50, 51, 53 e 110 del d.lgs. 267/2000, dell’art. 21-septies l. 241/90 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento; violazione dei principi di buona fede, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa ;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 65 e ss., l. 56/2014; nullità/illegittimità derivata; ulteriore violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e ss. l. 241/90, 29-ter e ss., 20 e ss. d.lgs. 152/2006, 142 e ss. d.lgs. 42/2004, della l.r. puglia 11/2001 e dell’art. 21-septies l. 241/90; contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria ;
d) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 14 e ss. l. 241/90, 29-ter e ss., 20 e ss. d.lgs. 152/2006, 142 e ss. d.lgs. 42/2004, della l.r. puglia 11/2001 e degli artt. 97 e 120 Cost.; incompetenza; eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e grave difetto di istruttoria; violazione dei principi di trasparenza, leale collaborazione e buon andamento dell’azione amministrativa ;
e) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2003 e della dir. 1999/31/CE, dell’art. 16 dir. 2008/98/CE, dell’art. 29-bis d.lgs. 152/2006, degli artt. 1, 3, 14 e ss. l. 241/90, 29-ter e ss., 20 e ss. d.lgs. 152/2006, 142 e ss. d.lgs. 42/2004, della l.r. puglia 11/2001, degli artt. 1, 3, 6, 14 e ss. della l. 241/90 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere sotto per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, logicità, buona fede, trasparenza,