Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-02-12, n. 201300830

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-02-12, n. 201300830
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300830
Data del deposito : 12 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09238/2011 REG.RIC.

N. 00830/2013REG.PROV.COLL.

N. 09238/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9238 del 2011, proposto da:
L D R, V S, F O S V &
C. S.a.s., S A A C, S.R.L. il B, B G, M G, R F, F F, G F, S C N, rappresentati e difesi dagli avv. L G, F G Scoca, con domicilio eletto presso F G Scoca in Roma, via G.Paisiello, 55;
Cosimo Settanni;

contro

C E V D M, rappresentato e difeso dall'avv. F E L, con domicilio eletto presso Eugenio Felice Lorusso in Roma, via Cola di Rienzo 271;

nei confronti di

Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Aristide Police, Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;
Regione Puglia, Giuseppe D R;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
M M, Anna Vino, Francesco Mennea, Antonio Carone, Luigi Terrone, Giancarlo Roberto Gianfrancesco, Emmanuele Doronzo, Ruggero Acconciaioco, Angelo Roggio, Francesco Baldassarre, S Cariati, Mariano Dipalma, Maria Dibenedetto, Rosa Bruno, Giuseppe Depalma, Angela Frisario, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01416/2011, resa tra le parti, concernente PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TURISTICO-RURALE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C E V D M e di Comune di Barletta e gli appelli incidentali dagli stessi proposti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Andrea Pivanti in sostituzione di L G, F G Scoca, F E L, Vito Agresti, Domenico Cuocci Martorano ed infine Aristide Police;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’appello in esame, i signori L D R ed altri, come in epigrafe indicati, impugnano la sentenza 29 ottobre 2011 n. 1416, con la quale il TAR per la Puglia, sez. II, ha accolto il ricorso ed il ricorso incidentale proposti dal sig. Carlo V di Masino e, per l’effetto, ha, tra l’altro, annullato:

- il Piano di lottizzazione relativo ad un insediamento turistico - rurale in località Montaltino di Barletta, nonchè le relative delibere del Consiglio comunale di adozione e di approvazione definitiva di detto Piano;

- i permessi di costruire rilasciati dal Comune di Barletta nn. 313/2010 (nonché il permesso di voltura del medesimo) e 723/2010, in favore della soc. Il borgo s.r.l.;

- ha accertato e dichiarato l’inefficacia della convenzione stipulata il 24 ottobre 2010.

La controversia in oggetto riguarda, in sostanza, la legittimità di un Piano di lottizzazione di un insediamento turistico – rurale (e dei conseguenti permessi di costruire), che contempla la realizzazione di 46 palazzine di 4 unità immobiliari ciascuna, per complessivi 44.850 mc. e 448 abitanti potenziali, oltre al ulteriori 5200 mc. relativi ad un punto di ristoro;
il tutto (come affermato in sentenza: pag. 19) “in piena campagna, nell’ambito di un territorio deputato (almeno sino al rilascio dei permessi di costruire) alla coltura dell’ulivo”.

La sentenza appellata – rigettate eccezioni di carenza di legittimazione attiva e difetto di interesse del ricorrente, nonché di irricevibilità del ricorso per tardività (nella parte relativa all’impugnazione di alcune norme della variante al PRG approvata nel 2003) – afferma tra l’altro:

- “il Piano e la convenzione di lottizzazione, in definitiva, non prevedono altro che la realizzazione di un folto numero di villette residenziali sparse in un uliveto, un centro commerciale, un’area a verde e parcheggi. Insomma, un insediamento residenziale che nulla avrà a che vedere con l’attività agricola se non il fatto che è collocato in zona agricola” (pag. 27). In tal senso, “l’insediamento, una volta ultimato, avrà la configurazione giuridica di un supercondominio, con proprietà comune di tutti gli spazi diversi da quelli sui quali insistono gli edifici ed i giardini interni, e proprietà esclusiva delle varie unità immobiliari”;

- “i fondi inclusi nel Piano di lottizzazione oggetto di causa sono tipizzati in zona E destinata ad attività agricole” (pagg. 27 – 29);

- più precisamente, “allo stato attuale la tipizzazione risultante dagli elaborati grafici del PRG classifica i terreni compresi nel Piano di lottizzazione come agricoli, e tenendo conto di tale destinazione urbanistica vanno interpretate le norme tecniche di riferimento” (pag. 41). Ne consegue che l’art. 24 delle NTA del PRG del 1971, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio tecnico comunale di Barletta (pag. 36 sent.) e dalla perizia tecnica depositata dai resistenti (per la quale l’art. 24 NTA definirebbe in sostanza una “zona C”), non ha creato “una destinazione di zona autonoma rispetto alla destinazione agricola, e ciò per la semplice ragione che una tale zonizzazione non è stata definita e, di poi, riprodotta nella tavola di zonizzazione del vigente PRG”, dove i fondi continuano ad essere classificati come “zona E” (pag. 39);

- ritenere che l’art. 24 NTA istituisca una “zona C”, stante la sua “applicazione generalizzata a tutte le parti del territorio comunale non interessate da edificazione, cioè a tutte le zone extraurbane”, comporta: per un verso, l’illegittimità della previsione per contrasto con il D.M. n. 1444/1968 “in relazione alla mancata individuazione di zone agricole pure”, posto che detto D.M. “non autorizza affatto la istituzione di zone del territorio comunale in cui coesistano la destinazione E e C”;
per altro verso, l’illegittimità della previsione perché “una tale estensione della zona C, apportando una modificazione sostanziale alla variante al PRG, ne imponeva una nuova pubblicazione” (pagg. 42 – 43 sent.);

- l’art. 24 delle NTA del PRG del 1971 è “effettivamente vigente quale norma tecnica di attuazione”. Tuttavia, tale articolo, anche nel contesto del PRG del 1971 “non intendeva affatto disciplinare dei nuovi insediamenti residenziali”, bensì – anche alla luce della sua collocazione sistematica, non prossima a quella delle zone di nuova edificazione (artt. 13/15) ma successiva a quella delle zone rurali (art. 23) – esso intendeva “completare la disciplina delle zone rurali approntata, in via generale, dal precedente art. 23” e “era conclusivamente finalizzato a sopperire a determinate esigenze dell’agricoltura” (pagg. 45-49 sent.);

- il recepimento dell’art. 24 NTA del PRG 1971 da parte della variante del 2003 non ha comportato un mutamento del contenuto della norma “solo perché chi ne ha chiesto la introduzione nella variante del 2003 pensava di utilizzarla allo scopo di creare nuovi insediamenti residenziali e/o turistici”. Essa è e rimane una norma deputata alla disciplina delle zone agricole ed a salvaguardare determinate esigenze legate all’esercizio di attività agricole”;

- inoltre, l’art. 24 “è compatibile con il DM 1444/1968 e con la destinazione di zona agricola risultate dalla tavola di zonizzazione del vigente PRG, senza che vi sia bisogno di ipotizzare che il suo recepimento nell’ambito della variante del 2003 abbia determinato la creazione di una zonizzazione autonoma da quella agricola né la coesistenza di diverse destinazioni urbanistiche” (pagg. 49 – 51). Di modo che “i centri agricoli realizzati in base a tale norma “non possono e non devono essere dei meri centri residenziali o turistico – residenziali, dovendo in concreto servire alle esigenze di una produzione agricola che si estenda su una superficie minima di 300.000 mq”;

- solo nel caso in cui un centro agricolo rispetta i dettami dell’art. 24, “esso potrà anche prevedere che determinati volumi o spazi siano utilizzati al fine di creare attività turistico – ricettive, ed in tal senso esso si presterà a divenire anche uno strumento di promozione turistica. Ciò, tuttavia, nel quadro dell’art. 2.08, che a sua volta richiama gli artt.

2.06 e 2.07, in base ai quali: a) non sono ammissibili nuove costruzioni in zone agricole se non quelle destinate a soddisfare esigenze delle imprese agricole;
b) le zone agricole sono deputate “in prevalenza” all’agricoltura e alla forestazione, e consentono, oltre a quelle agricole, anche attività con esse connesse o non incompatibili. In definitiva, “l’esercizio di attività di tipo turistico o turistico - residenziale costituisce una deroga introdotta dall’art. 2.08, che, per tale ragione, va considerata una norma di stretta interpretazione” (pag. 53);

- ne consegue che le attività turistico - residenziali non sono ammesse “sempre” in zona agricola, ma solo quando esse si prefigurino come “complementari”, evidentemente rispetto a quelle principali della zona (pag. 54);

- nel caso di specie, il piano di lottizzazione non prevede la realizzazione di un “centro agricolo attrezzato”, ma attraverso l’utilizzazione di un indice di fabbricabilità territoriale “enormemente superiore a quello (di 0,03 mc/mq) assentibile”, si realizzano nuove residenze che “vanno ad occupare, unitamente alle aree a standards, quasi metà del comprensorio, compromettendo in via irreversibile la produzione agricola del relativo sedime” (pag. 56 sent.);

- in definitiva, “il Piano di lottizzazione impugnato integra null’altro se non un nuovo insediamento residenziale, che nulla ha di agricolo se non il fatto che è ubicato in zona agricola, e che nulla ha di turistico se non il fatto che le unità immobiliari si prestano ad essere utilizzate quali seconde residenze o per essere date in affitto stagionale” (pagg. 57 -58).

Avverso tale sentenza, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

error in iudicando;
violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 39 Cpa;
violazione e falsa applicazione art. 24 NTA del PRG del 1971;
dell’art.

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