Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-05-18, n. 201602003
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Testo completo
N. 02003/2016REG.PROV.COLL.
N. 03723/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 3723 del 2011, proposto dalle signore G G e M G D G, rappresentate e difese dall’avv. G L, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Stella Lopinto in Roma, via Orazio, 10,
contro
il COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G Z, con domicilio eletto presso l’avv. Annalisa Flena in Roma, via Crescenzio, 19,
per l’annullamento e la riforma
della sentenza del T.A.R. della Puglia, Sezione Terza, nr. 3891/2010 depositata il 10 novembre 2010, non notificata, con cui risultano respinti il ricorso e i motivi aggiunti nr. 1903/2008.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Nicandro Garganico;
Vista la memoria prodotta dalle appellanti in data 4 marzo 2016 a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016, il Consigliere R G;
Uditi l’avv. Lombardi per le appellanti e l’avv. Zaccagnino per il Comune di San Nicandro Garganico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le signore G G e M G D G hanno appellato la sentenza con la quale il T.A.R. della Puglia ha respinto il loro ricorso, integrato da motivi aggiunti, avverso l’ingiunzione di sospensione dei lavori originariamente assentiti con permesso di costruire rilasciato loro dal Comune di San Nicandro Garganico, nonché avverso il successivo provvedimento di annullamento in autotutela del predetto titolo edilizio.
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi in diritto:
1) violazione di legge ed eccesso di potere per insussistenza del potere di caducazione in capo alla p.a.; violazione dell’art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380; difetto di motivazione ed omessa pronuncia (in relazione alla censura articolata con riferimento all’essere stato il procedimento di annullamento in autotutela avviato successivamente alla scadenza del termine di efficacia dell’ordine di sospensione dei lavori);
2) errore di fatto; violazione e falsa applicazione dell’art. 21- septies della legge 7 agosto 1990, nr. 241, e s.m.i.; difetto di motivazione (in relazione alla reiezione della doglianza articolata circa il mancato annullamento della retrostante delibera del Consiglio Comunale nr. 64 del 30 dicembre 2002, riduttiva della fascia di rispetto cimiteriale, della quale il primo giudice ha ritenuto la “ nullità ”);
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 21- nonies della legge nr. 241 del 1990; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge nr. 241 del 1990; irragionevolezza manifesta; violazione ed elusione degli artt. 7, 8 e 10 della legge nr. 241 del 1990; omessa pronuncia (in relazione alla reiezione della censura relativa al difetto dei presupposti e della motivazione a sostegno dell’intervento in autotutela);
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.; violazione dei principi in materia di risarcimento del danno ingiusto; violazione del principio del neminem laedere (in relazione alla reiezione della domanda risarcitoria articolata in prime cure).
Resiste il Comune di San Nicandro Garganico, opponendosi con diffuse argomentazioni all’accoglimento del gravame e instando per la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza del 7 aprile 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Le odierne appellanti, signora G G e M G D G, proprietarie di un suolo sito nel territorio del Comune di San Nicandro Garganico, hanno chiesto e ottenuto nel 2006 un permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di una “ area a servizio per il traffico ”.
Nella circostanza, l’acclarata compatibilità urbanistica dell’intervento si fondava sull’intervenuta riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, da 200 metri a 50 metri, disposta con due precedenti provvedimenti comunali – la delibera commissariale nr. 133 del 7 dicembre 2001 e la delibera consiliare nr. 64 del 31 dicembre 2002 – fra i cui effetti vi era stato quello di rendere il suolo in proprietà delle istanti esclusa dal vincolo sanitario.
Tuttavia, con nota del 4 ottobre 2006, sopravvenuta a pochi giorni dall’avvio dei lavori, il Comune ne ha ingiunto la sospensione immediata, rappresentando che l’area interessata dall’intervento doveva considerarsi ancora ricadente nella fascia di rispetto; in effetti, con nota del 26 settembre 2006, la Regione Puglia, alla quale la suindicata delibera nr. 64 del 2002 era stata trasmessa per conoscenza, aveva chiesto chiarimenti e documentazione istruttoria in ordine alla disposta riduzione della fascia di rispetto, richiamando i limiti discendenti alla facoltà del Comune di ridurre