Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-03-17, n. 202502160

TAR Catania
Ordinanza cautelare
19 febbraio 2024
TAR Catania
Sentenza
1 luglio 2024
CS
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20 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-03-17, n. 202502160
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202502160
Data del deposito : 17 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2025

N. 02160/2025REG.PROV.COLL.

N. 08104/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8104 DE 2024, proposto da
BO NO S.r.l., Maglia Costruzioni S.r.l., Davide Dell'Oro, in persona DE legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Provincia di Lecco, in persona DE legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Paire, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RI AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Grella e Andrea Vimercati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



nei confronti

Comune di MA DE AR, Autorita' di NO DE AR e dei Laghi Minori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio



per la riforma

DEla sentenza DE Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2350/2024, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio DEla Provincia di Lecco e di RI AN;

Visti tutti gli atti DEla causa;

Relatore nell'udienza pubblica DE giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Francesca Rota, Umberto Grella e Antonio Nicodemo per DEega DEl'avv. Alessandro Paire;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento DE provvedimento dirigenziale DEla Provincia di Lecco, protocollo n. 51 DEl’11 dicembre 2023, con il quale è stata ordinata la rimessione in pristino DElo stato dei luoghi con riferimento ai mappali identificati nel Censuario di MA DE AR al Foglio 10, nn. 283-287-288-289-290-291 e nelle aree antistanti, mediante la rimozione DEle opere eseguite in assenza DE titolo paesaggistico legittimante entro il termine di novanta (90) giorni dalla data DEla notifica DEl’ordinanza e lo smaltimento DE materiale di risulta presso le discariche autorizzate.

La motivazione DEla sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

1.1 Con la prima doglianza DE gravame si assume la violazione da parte DEla Provincia di Lecco DEl’obbligo di cui all’art. 7 DEla legge n. 241 DE 1990, poiché non sarebbe stato comunicato ai ricorrenti l’avvio DE procedimento finalizzato all’adozione DEl’impugnata ordinanza di rimessione in pristino, erroneamente fondata sulla relazione non definitiva redatta in data 10 ottobre 2023 dall’Autorità di NO, impendendo in tal modo di far emergere l’irrilevanza di tale relazione e di ottenere l’adozione di un provvedimento di contenuto diverso rispetto a quello impugnato, ovvero un atto di chiusura DE procedimento sanzionatorio senza emissione di alcuna ordinanza di demolizione; nemmeno risulterebbe veritiero l’assunto che dopo il 18 luglio 2023, il Comune nulla avrebbe più comunicato alla Provincia in merito agli esiti DEle verifiche riguardanti i limiti fra l’area demaniale e le aree di proprietà di BO NO e DE Comune.

1.2. Le censure sono state ritenute infondate dal Tar con la seguente motivazione.

Il Comune di MA DE AR, in data 11 maggio 2023, ha trasmesso alla Provincia di Lecco (i) una copia DE permesso di costruire convenzionato in deroga n. 7082 DE 5 settembre 2022 con cui è stato assentito da parte comunale un intervento di rigenerazione urbana, mediante opere di ristrutturazione urbanistica PA07, sul compendio di proprietà di BO NO S.r.l., ricompreso tra Via Giulio Cesare e Via Lungo AR nel Comune di MA DE AR (foglio 10, mappali 283, 287, 288, 289 e 290), (ii) la presa d’atto DEla segnalazione certificata di inizio attività n. 292 DE 21 aprile 2023 per messa in sicurezza mediante realizzazione di muri di contenimento, nuova scala e pedana elevatrice relativamente all’immobile sito in Via Lungo AR (foglio 10, mappale 291), (iii) la nota trasmessa dal medesimo Comune a BO NO S.r.l. in data 26 aprile 2023 in cui si precisa che i titoli abilitativi rilasciati e le correlate autorizzazioni paesaggistiche sono riferiti esclusivamente ai lavori da eseguire sui mappali di proprietà privata (283-290) e comunale (291) e non su area demaniale, (iv) il verbale di sopralluogo redatto dal personale comunale in data 28 aprile 2023 e (v) la nota, sempre DE 28 aprile 2023, di BO NO pervenuta agli Uffici comunali in data 10 maggio 2023 (all. 30 DE Comune). In data 15 maggio 2023, il Comune ha altresì trasmesso alla Provincia l’autorizzazione paesaggistica ordinaria n. 414 DE 27 ottobre 2021, presupposta al permesso di costruire convenzionato n. 7082/2022, e l’autorizzazione paesaggistica semplificata n. 163/2023, presupposta alla s.c.i.a. n. 292 DE 21 aprile 2023 (all. 22, 23 e 32 DE Comune); il successivo 12 giugno 2023, gli Uffici comunali hanno trasmesso alla Provincia documentazione integrativa, ossia gli allegati progettuali al permesso di costruire convenzionato in deroga n. 7082 DE 5 settembre 2022 (all. 34 DE Comune).

In data 28 giugno 2023, all’esito DEl’esame DEla predetta documentazione, la Provincia ha segnalato al Comune la propria competenza in ordine all’adozione DEl’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di interventi da realizzarsi, anche parzialmente, nelle aree DE demanio lacuale, e ha invitato il Comune ad assumere i provvedimenti a ciò conseguenti (all. 37 DE Comune); sulla scorta di tale presupposto, il Comune, in data 5 luglio 2023, ha comunicato a BO NO S.r.l., al Direttore dei lavori, geom. Dell’Oro, e al dott. AN l’avvio DE procedimento finalizzato alla verifica DEla regolarità dei titoli, assegnando alla società BO NO trenta giorni per la presentazione di memorie e documenti e disponendo contestualmente la sospensione dei lavori (all. 22 al ricorso). Successivamente, in data 17 luglio 2023, il Comune ha chiesto a BO NO “di fornire chiarimenti in merito alle aree interessate dall’intervento in oggetto precisando in particolare i limiti fra l’area demaniale e le aree di proprietà privata/comunale” (all. 24 al ricorso). In data 19 luglio 2023, il tecnico incaricato da BO NO ha depositato la propria perizia in cui ha escluso la presenza di sconfinamenti sull’area demaniale da parte DE costruendo fabbricato (all. 25 al ricorso); in data 3 agosto 2023, BO NO ha inoltrato una memoria al Comune in cui ha ribadito la regolarità dei titoli edilizi e ha segnalato l’intervento anche DEl’Autorità di NO che avrebbe confermato tale regolarità, in tal modo contestando in maniera espressa quanto affermato nella comunicazione DEla Provincia di Lecco DE 28 giugno 2023 sull’avvenuto sconfinamento in area demaniale (all. 29 al ricorso). Il Comune di MA DE AR con nota DE 17 agosto 2023 ha confermato la sospensione dei lavori, in attesa DE completamento DEle verifiche da parte DEl’Autorità di NO in ordine all’individuazione DE limite DEl’area demaniale (all. 32 al ricorso). Quest’ultima, in data 10 ottobre 2023 ha comunicato gli esiti DEle proprie verifiche (la cui effettuazione era stata preannunciata sia al Comune che a BO NO: all. 33 al ricorso), segnalando che “una porzione limitata DE recente edificato sconfina in area demaniale”; tra gli elementi presi in esame preliminarmente all’attività di verifica è stata richiamata esplicitamente anche la documentazione prodotta dal tecnico di BO NO nelle date 1° e 11 agosto 2023 (all. 35 al ricorso). In conseguenza di ciò, è stato adottato dalla Provincia di Lecco dapprima il provvedimento di sospensione dei lavori, impugnato con il ricorso introduttivo, e poi il definitivo ordine di rimessione in pristino, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti. Peraltro, i ricorrenti non hanno ritenuto di interloquire ulteriormente con la Provincia a seguito DEl’adozione DEl’atto di sospensione dei lavori e prima DEl’emanazione DEl’ordinanza di demolizione.

Quindi emerge per tabulas che le parti ricorrenti sono venute a conoscenza DE procedimento avviato dalla Provincia di Lecco e hanno potuto prendervi parte, seppure non interfacciandosi direttamente con gli Uffici provinciali. Infatti, questi ultimi, indirettamente, sono stati resi edotti DEle osservazioni e DEla documentazione versate nel procedimento dai ricorrenti sia esaminando la documentazione trasmessa dal Comune di MA DE AR (tra cui le pratiche edilizie e le autorizzazioni paesaggistiche riferite all’intervento in contestazione e le note di cui agli all. 22 e 39 al ricorso) che dall’Autorità di NO (che richiama anche le osservazioni di BO NO tramesse nelle date 1° e 11 agosto 2023: all. 35 al ricorso).

Tale modus procedendi, sebbene non DE tutto lineare, risulta comunque legittimo, visto che la consolidata giurisprudenza amministrativa interpreta le norme in materia di partecipazione procedimentale non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni DE soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato, VI, 7 ottobre 2022, n. 8613; VI, 13 aprile 2022, n. 2772; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 dicembre 2023, n. 3131; IV, 2 maggio 2023, n. 1043; IV, 21 aprile 2023, n. 982). La partecipazione al procedimento amministrativo, difatti, non deve garantire un puntuale e analitico vaglio e contraddittorio in ordine a tutte le possibili argomentazioni che possono essere svolte dalla parte privata, bastando che la parte sia stata messa in condizione di interloquire con l’Amministrazione e che tale aspetto emerga con chiarezza dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno DEl’atto conclusivo; è sufficiente che siffatta motivazione renda palese l’inconciliabilità DEla determinazione assunta con le tesi contenute nelle deduzioni DEla parte istante (cfr. Consiglio di Stato,

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