Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-03-31, n. 201401546
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Testo completo
N. 01546/2014REG.PROV.COLL.
N. 00156/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2003, proposto da:
B A, rappresentata e difesa dagli avvocati S P, E M C con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via del Viminale, n. 43;
contro
Comune di Trento, rappresentato e difeso dall'avvocato P S R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, n.11;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa della provincia di Trento, n. 341/2002, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria e ordine di demolizione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati E M C e P S R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa della provincia di Trento, l’odierna appellante impugnava i provvedimenti del Dirigente del Servizio edilizia privata del Comune di Trento dd. 8.6.2000, con cui veniva respinta la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata dalla ricorrente in data 9.6.1999, e d.d. 14.7.2000, con cui veniva intimato il termine di 90 giorni per ottemperare all’ordine di demolizione e ripristino. A sostegno della propria iniziativa giurisdizionale la Sig.ra Bortolotti assumeva che i suddetti provvedimenti fossero viziati per i seguenti motivi: a) eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, per erronea rappresentazione della realtà, per incongruità; b) violazione dell’art. 77 bis L.P. 22/1991 e conseguente eccesso di potere; c) violazione di legge (art. 122 L.P. 22/1991) e conseguente eccesso di potere anche per disparità di trattamento.
2. Il primo Giudice riteneva infondate le censure proposte, rilevando in particolare che, quanto alle prime due, la documentazione acquisita agli atti di causa: il verbale di sopralluogo del 15.1.1999 e la documentazione fotografica prodotta dalla difesa dell’Amministrazione comunale, chiarissero come l’edificio contraddistinto dalla p.ed. 1081 C.C. Meano non corrispondesse a quello (semplice baracca in legno) oggetto di condono edilizio con provvedimento sindacale del 5.3.1997. Il primo, infatti, si presentava come una costruzione in muratura, con maggiore volumetria, sostitutiva della precedente e realizzata attraverso interventi non sostenuti da titolo concessorio e perciò abusivi. Notava il primo Giudice, infatti, che l’art. 61 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Trento disponeva che nelle “zone a bosco” - nelle quali ricadeva l’immobile in questione – “è vietata ogni edificazione, fatta salva la possibilità di ampliare malghe e rifugi classificati alpini in attività nella misura del 20% del volume per garantirne la funzionalità….”. Conseguentemente, non risultava possibile nei suoi confronti un provvedimento di sanatoria, irrilevante essendo a tal fine il richiamo alle tipologie di intervento poste dall’art. 77bis della legge (urbanistica) provinciale n. 22 del 1991. Del pari, infondata secondo il T.R.G.A. era anche la terza censura, stante la natura di atto dovuto del provvedimento dirigenziale del 14.7.2000, teso alla repressione di