Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-15, n. 202401525
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Pubblicato il 15/02/2024
N. 01525/2024REG.PROV.COLL.
N. 10469/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10469 del 2019, proposto da D L, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e F A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M C in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51;
contro
Comune di Città di Castello, Ministero della cultura, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Umbria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria n. 301 del 10 maggio 2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 15 dicembre 2023 il consigliere O F;
Viste, altresì, le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito della nota prot. n. 10921 del 23 aprile 2013, del Responsabile del Servizio beni ambientali e centri storici, abusivismo e condono del Comune di Città di Castello, nella quale l’Amministrazione, preso atto del rigetto da parte del Consiglio di Stato dell’appello avverso la sentenza del T.a.r. che aveva respinto l’impugnazione proposta contro l’annullamento da parte della Soprintendenza del parere favorevole al condono rilasciato dal medesimo Comune ai fini ambientali e degli atti connessi, ha comunicato l’esecutività e l’efficacia dell’ingiunzione di demolizione delle opere abusive (ordinanza n. 4 del 7 aprile 1999), realizzate sul territorio comunale, in località Belvedere, Voc. Sasso, (consistenti nella costruzione senza alcun titolo edilizio, in area agricola e soggetta a vincolo paesaggistico, di un fabbricato ad uso autorimessa con superficie utile di mq 39,93).
2. Il sig. D L, proprietario dell’immobile e richiedente il condono, ha impugnato tale nota dinanzi al T.a.r. per l’Umbria, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione ed omessa applicazione e/o elusione dei principi in materia, inclusi quelli ricavabili dall'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 32 l. n. 47 del 1985, dall'art. 39 l. n. 724 dl 1994, dal d.lgs. n. 490 del 1999 e dall'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, eccesso di potere per carenza dei motivi, difetto e/o errata valutazione dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà manifeste;
b) violazione ed omessa applicazione e/o elusione dell'art. 182, comma 3-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste;
c) violazione ed omessa applicazione e/o elusione degli artt. 7 e ss. l n. 241 del 1990.
3. Con la sentenza n. 301 del 10 maggio 2019 il T.a.r. per l’Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di concreta lesività dell’atto impugnato.
4. L’originario ricorrente ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I - error in iudicando ed illegittimità degli atti gravati per violazione ed omessa applicazione e/o elusione dei principi in materia, inclusi quelli ricavabili dall’art. 82 d.P.R. 24.7.1977 n. 616 e ss.mm.ii., dall’art. 32 l. 28.2.1985 n. 47 e ss.mm.ii., dall’art. 39 l. 23.12.1994 n. 724 e ss.mm.ii., dal d. lgs. 29.10.1999 n. 490 e ss.mm.ii. e dall’art. 146 d. lgs. 22.1.2004 n. 42 e ss.mm.ii., nonché per eccesso di potere per carenza dei motivi, difetto e/o errata valutazione dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà manifeste.
II - error in iudicando ed illegittimità degli atti gravati per violazione ed omessa applicazione e/o elusione dell’art. 182, comma 3-bis, d. lgs. 22.1.2004 n. 42 e ss.mm.ii., nonché per eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste;
III - error in iudicando ed illegittimità degli atti gravati per violazione ed omessa applicazione e/o elusione degli artt. 7 e ss. L.