Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-22, n. 202211231

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-22, n. 202211231
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211231
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 11231/2022REG.PROV.COLL.

N. 06060/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6060 del 2020, proposto da
D A, I B, S C, N L, L L, M P, M M, rappresentati e difesi dall’avvocato F E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
Comune di Gravina in Puglia, Comune di Grumo Appula, Comune di Toritto, Comune di Poggiorsini, Comune di Santeramo in Colle, Comune di Cassano delle Murge, A.R.O. Bari 4, e per esso Unione dei Comuni dell’Alta Murgia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00905/2020, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il Cons. A U e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate da parte degli avvocati Lorusso e Persichella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Gli odierni appellanti, tutti cittadini residenti nel Comune di Altamura (BA) e iscritti nel ruolo Tari del medesimo Comune, impugnavano in primo grado, con ricorso integrato da motivi aggiunti, le deliberazioni del Consiglio comunale di Altamura n. 8 del 14 marzo 2019 di approvazione del bilancio, e n. 47 del 24 luglio 2019 di assestamento del bilancio, nella parte in cui avevano determinato, con riferimento all’anno 2019, le tariffe Tari confermando quelle già fissate nel 2018.

In particolare i ricorrenti invocavano sotto più profili l’illegittimità dell’approvazione di tali tariffe in difformità dal Pef del competente Aro BA/4 approvato giusta verbale dell’8 marzo 2019, peraltro anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti.

2. Il Tribunale amministrativo adìto, pronunciando nella resistenza del Comune di Altamura, dopo aver rilevato l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse (considerato che, a fronte di quanto esposto dall’amministrazione, l’impugnativa non avrebbe potuto comunque condurre a una riduzione delle previsioni tariffarie) e per contraddittorietà sul richiamo al Pef d’Aro (da un lato invocato quale parametro per la determinazione delle tariffe, dall’altro considerato dagli stessi ricorrenti come incompleto), nonché per ulteriore carenza d’interesse (in relazione alle doglianze relative alla violazione del principio di pareggio sul bilancio comunale) respingeva nel merito l’azione per le medesime ragioni che valevano a renderla inammissibile, stante la corretta determinazione delle tariffe in conformità ai corrispondenti costi.

3. Avverso la sentenza hanno proposto appello i ricorrenti in primo grado deducendo:

I) sulla ritenuta inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse: erroneità della sentenza di primo grado anche per violazione dell’art. 73, comma 3, Cod. proc. amm.;
violazione del principio del contraddittorio;

II) erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla ritenuta sussistenza del difetto di interesse in capo ai ricorrenti;

III) erroneità della sentenza di primo grado con riferimento ai profili di merito della questione in relazione alla corretta determinazione delle tariffe Tari;

IV) ancora sui profili di merito: erroneità della sentenza di primo grado con riferimento ai profili di merito della questione in relazione alla violazione delle norme che disciplinano la formazione dei bilanci comunali;
violazione del principio del pareggio di bilancio.

4. Resiste al gravame il Comune di Altamura, chiedendone la reiezione.

5. All’udienza pubblica del 27 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune (e dalle simmetriche

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