Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-11-08, n. 201705154

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-11-08, n. 201705154
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705154
Data del deposito : 8 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2017

N. 05154/2017REG.PROV.COLL.

N. 07819/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7819 del 2016, proposto da:
A R, rappresentato e difeso dagli avvocati G S, F V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F V in Roma, via Varrone, n. 9;

contro

Comune di Fara in Sabina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E G, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n.13;

nei confronti di

G A, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis n. 9516/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di autorizzazione, mediante trasferimento, dell’esercizio di noleggio da rimessa di veicoli con conducente.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fara in Sabina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati F V ed E G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, con la sentenza n. 9516 del 2 settembre 2016 ha respinto il ricorso proposto dal sig. Rinaldi Angelo per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Fara in Sabina gli ha denegato l’autorizzazione all’esercizio di noleggio da rimessa (nonostante il previo nulla osta all’immatricolazione del veicolo) e del provvedimento con cui ha revocato la licenza di noleggio con conducente n. 20/02 del 22 febbraio 2002 al sig. Alfano Giuseppe, precedentemente ceduta al Rinaldi, a causa della mancato utilizzo nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento, ritenendo infondate le sollevate censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione della legge n. 21 del 1992, violazione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento.

Secondo il predetto tribunale, infatti, sulla scorta delle disposizioni contenute nella legge quadro n. 21 del 1992, nella legge della Regione Lazio n. 58 del 1993 e nel regolamento comunale riguardante l’attività di noleggio con conducente, non poteva negarsi che la disponibilità ed utilizzazione di una rimessa nel territorio comunale rappresentasse un elemento coessenziale all’attività di noleggio con conducente, giacché tale servizio deve iniziare necessariamente dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione anche se il prelevamento del cliente avvenga poi in un Comune diverso, ciò essendo una conseguenza connaturata all’ambito territoriale di operatività del titolo stesso che coincide proprio con il territorio comunale;
inoltre dalla documentazione in atti non risultava smentita la circostanza che la disponibilità della originaria rimessa, dichiarata dall’interessato all’atto della richiesta di rilascio della licenza, era venuta meno, né potevano considerarsi violati i principi in materia di libertà di iniziativa economica e di concorrenza perché l’inesistenza di vincoli territoriali all’attività in questione non faceva venire meno l’obbligo di stazionamento del mezzo nella rimessa situata nel territorio comunale, quest’ultimo essendo non un requisito soggettivo dell’operatore economico, ma un requisito oggettivo e intrinseco dell’attività da svolgere;
infine la radicalità della violazione commessa dal ricorrente escludeva la dedotta violazione delle disposizioni sul procedimento sanzionatorio ed in particolare della pretesa sproporzione della sanzione inflitta in luogo della sospensione preceduta da rituale diffida. Alla legittimità della revoca della licenza conseguiva il diniego del trasferimento dell’autorizzazione in favore dell’appellante/cessionario.

2. Con rituale e tempestivo atto di appello l’interessato ha chiesto la riforma della sentenza, deducendone l’erroneità alla stregua di due motivi di gravame.

Con il primo motivo (“violazione della legge n. 21 del 1992 nel testo applicabile ratione temporis ;
inefficacia dell’art. 3 della legge n. 21 del 1992, come modificato dall’art. 29, comma 1 quater , del decreto legge n. 207 del 2008;
violazione del principio dell’affidamento”) l’appellante ha lamentato la errata interpretazione nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge quadro n. 21 del 1992, nella versione antecedente alle modifiche introdotte con l’art. 29, comma 1 quater , del D.L. n. 207 del 2008, come convertito, nonché dell’art. 7, comma 3, sostenendo, in sintesi, che le modifiche apportate alla legge n. 21 del 1992 dal D.L. n. 208 del 2008 (art. 29, comma 1), palesemente violative dei principi di libertà economica e della concorrenza, non sarebbero ancora entrate in vigore, essendone stata sospesa più volte l’efficacia: in tal senso si sarebbe peraltro espresso anche il Consiglio di Stato con il parere n. 863 del 2016 (su un ricorso straordinario al Capo dello Stato);
anche la normativa regionale si porrebbe in grave contrasto con i principi di concorrenza e libertà di iniziativa economica privata. In ogni caso non è stata dimostrata la violazione della prescrizione relativa allo stazionamento dell’automezzo destinato al servizio di NCC presso la rimessa indicata nella autorizzazione. Ha dedotto ancora l’appellante che al momento della revoca al sig. Alfano, l’autorizzazione gli era già stata trasferita, ed era maturato un affidamento meritevole di tutela anche in ragione dell’intervenuto rilascio del nulla osta all’immatricolazione del veicolo per lo svolgimento del servizio.

Con il secondo motivo (“erroneità della sentenza per violazione della legge n. 21 del 1992;
violazione del principio di proporzionalità della sanzione”) si è dedotto che, a tutto concedere, il sig. Alfano avrebbe potuto essere sanzionato con la sospensione dal ruolo dei conducenti per un mese ai sensi dell’art. 11- bis della legge n. 21 del 1992, e non già con il ben più afflittivo provvedimento di revoca.

3. Ha resistito al gravame il Comune di Fara in Sabina, chiedendone il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 27 aprile 2017, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. L’appello è infondato.

5.1. La disciplina amministrativa del noleggio con conducente trova il suo fondamento nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

5.1.1. Per quanto qui interessa, l’art. 3 (Servizio di noleggio con conducente) stabilisce che: “ 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ”.

Il successivo art. 5 (Competenze comunali) prevede che “ 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
”.

L’art. 5 bis (Accesso nel territorio di altri comuni), introdotto dalla lett. b) del comma 1 quater dell’art. 29 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dispone che “ 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

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