Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-04, n. 202100012

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-04, n. 202100012
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100012
Data del deposito : 4 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2021

N. 00012/2021REG.PROV.COLL.

N. 06538/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6538 del 2018, proposto da
Autorità di regolazione dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Campania Trasporti s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati E F, A M e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Confalonieri n. 5;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 6 giugno 2018 n. 720, resa secondo le forme dell’art. 119 c.p.a.;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Campania Trasporti s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il Cons. D S e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6538 del 2018, Autorità di regolazione dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 6 giugno 2018 n. 720, resa secondo le forme dell’art. 119 c.p.a., con la quale è stato in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Campania Trasporti s.r.l. per l'annullamento

- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 94/2015 del 5.11.2015, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23.12.2015, e di ogni atto presupposto e connesso, compresi, ove occorra, la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 93/2015 del 5.11.2015 e la determina del Segretario Generale dell'Autorità n. 19/2016 del 9.3.2016.

nonché, con i motivi aggiunti depositati in data 29.3.2018, per quanto occorrer possa, per l’annullamento

- della delibera dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti n. 75/2017 del 31 maggio 2017, conosciuta dalla ricorrente in data 23 gennaio 2018.

Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti di causa:

“La ricorrente svolge attività di autotrasporto merci per conto terzi e servizi connessi;
con atto di ricorso depositato in data 23.6.2016 ha impugnato la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 94/2015, relativa alla determinazione del contributo per l’anno 2016 e le presupposte delibere n. 93/2015 e 19/2016.

La delibera contestata è stata approvata con D.P.C.M. 23.12.2015.

Lamenta la ricorrente:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011 per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost;

2) la violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 23 della Costituzione;
la deliberazione impugnata violerebbe il citato art. 37 in quanto quest’ultimo non imporrebbe il versamento del contributo anche alle imprese che gestiscono servizi di autotrasporto per conto terzi;
in ogni caso, qualora un operatore svolga una molteplicità di attività, il contributo dovrebbe essere calcolato solo sul fatturato dei servizi rilevanti;

3-4) la violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011;
l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
la violazione del principio di proporzionalità;
la ricorrente contesta l’aliquota fissata per il computo del contributo nonché le esclusioni previste dalla delibera impugnata (in ragione dello stato di liquidazione, assoggettamento a procedura concorsuale ovvero del livello del fatturato dell’impresa interessata).

Con atto di ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29.3.2018 la ricorrente ha altresì impugnato la delibera n. 75/2017, contestandone l’illegittimità derivata alla luce delle censure già dedotte con il ricorso introduttivo.

Si è costituita l’ART, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione in quanto il termine di impugnazione dovrebbe farsi decorrere dal momento di pubblicazione sul sito dell’Autorità dell’impugnata deliberazione.

Nel merito ha contestato le censure dedotte.

All’udienza del 22.5.2018 la causa è stata discussa e decisa nel merito.”

Il ricorso veniva così deciso con la sentenza appellata, redatta nelle forme dell’art. 109 c.p.a..

In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione alla non esigibilità del contributo richiesto in capo all’impresa ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie difese.

Nel giudizio di appello, si è costituita Campania Trasporti s.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 novembre 2020, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

2. - Con un primo motivo di diritto, rubricato “3.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 e dell’art. 133 comma 1, lettera l) CPA”, viene lamentata l’erroneità della sentenza per non aver valutato la tardività del ricorso, proposto in data 23 giugno 2016, avverso una delibera pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità in data 15 gennaio 2016.

2.1. - La doglianza va accolta.

Occorre in via preliminare evidenziare come la delibera abbia un contenuto cogente, di immediata efficacia conformativa delle situazioni giuridiche dei soggetti incisi.

Infatti, dal punto di vista contenutistico:

a) individua in maniera analitica i soggetti tenuti, sia individuando il settore imprenditoriale di appartenenza (art. 1), sia l’individuazione del modo di calcolo, con riferimento ai bilanci depositati (art. 2), rendendo così immediata per i destinatari la comprensione della loro posizione rispetto all’obbligo;

b) impone una serie di obblighi attuativi, sia di carattere finanziario (art. 3) che di tipo informativo (art. 4), da concludere entro i termini ivi indicati.

Inoltre, dal punto di vista dell’efficacia:

c) è stata adottata in data 5 novembre 2015, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2015 e quindi pubblicata in data 15 gennaio 2016.

La delibera era quindi atto immediatamente impugnabile, essendo stata pubblicata una volta completato l’iter per l’integrazione dell’efficacia tramite l’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e stante il suo contenuto immediatamente precettivo e conformativo delle situazioni giuridiche dei soggetti regolati.

La decorrenza del termine di impugnazione va quindi fatto risalire al momento della sua pubblicazione sul sito istituzionale, onde evitare diversi trattamenti nell’ambito delle stessa categoria imprenditoriale, in quanto una “divaricazione temporale, riguardante un medesimo provvedimento, non risulta tuttavia giustificata e predicabile, di fatto del resto avvantaggiando il destinatario individuale dell’atto” e svilendo la natura professionale della parte incisa che “è plausibilmente da ritenere – in ragione dei compiti che svolge – più che frequentemente (se non quotidianamente) impegnata nella consultazione del sito istituzionale dell’Autorità, onde risulta – di contro – meno plausibile che essa non abbia percepito per tempo l’intervenuta pubblicazione della deliberazione censurata, specie se si considera che essa non è stata un atto a sorpresa ma pur sempre il frutto conclusivo di un iter procedurale ampio e complesso” (così, Cons. Stato, VI, 7 agosto 2017 n. 3936).

3. - La presenza di un motivo processuale assorbente rende inutile la disamina del successivo secondo motivo di diritto, rubricato “3.Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214” dove viene dedotta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’assenza di atti regolatori che abbiano come destinatari gli operatori dei settori in questione.

4. - L’appello va quindi accolto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598) e dalla sua complessità, che ha richiesto addirittura un intervento chiarificatore da parte della Corte costituzionale.

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