Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2016-08-31, n. 201603551
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Pubblicato il 31/08/2016
N. 03551/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04921/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4921 del 2016, proposto da:
Associazione Agcai, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati S D G C.F. DGRSRG71M08L419U, E S D C.F. STCRST41E16D862W, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Società Netwin Italia Spa non costituita in giudizio;
nei confronti di
Società Intralot Gaming Machines Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga C.F. FNGSRG72T02D969G, Roberto Donnini C.F. DNNRRT60L29H501Q, con domicilio eletto presso Roberto Donnini in Roma, via Ludovisi, 35;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01594/2016, resa tra le parti, concernente prelievo erariale sugli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) del testo unico di cui al r.d. 773/1931 in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Società Intralot Gaming Machines Spa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sezione II n. 1594/2016 di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati De Luca (per delega di Sticchi Damiani), Fienga e l'avvocato dello Stato Capolupo;
Rilevata la impossibilità, alla luce dei principi sanciti da questo Consiglio di Stato nn. 2515/2016 e 4809/2014 Sezione V di procedere alla disapplicazione della norma di cui all’art. 1,comma 918, legge 28/12/2015 n. 208;
Ritenuto che non è ravvisabile in capo alla parte appellante la sussistenza di un danno avente le caratteristiche della gravità ed irreparabilità.