Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2017-05-02, n. 201700980

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2017-05-02, n. 201700980
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700980
Data del deposito : 2 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02088/2016 AFFARE

Numero 00980/2017 e data 02/05/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2017




NUMERO AFFARE

02088/2016

OGGETTO:

Ministero dell’interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto-OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico da lui proposto contro il provvedimento-OMISSIS-., di revoca della licenza per il porto di fucile per uso di caccia.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n.-OMISSIS-con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, pervenuto alla Presidenza della Repubblica il 5 luglio 2016;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere V N.


Premesso in fatto e considerato in diritto

1.A seguito della comunicazione da parte dei Carabinieri di -OMISSIS-di avere proceduto con urgenza al sequestro cautelativo delle armi detenute -OMISSIS-e al deferimento del medesimo all’Autorità giudiziaria -OMISSIS-, previa comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241/90, revocava la licenza di porto di fucile per uso caccia al signor -OMISSIS-.

Il ricorrente proponeva allora ricorso gerarchico al prefetto di -OMISSIS-che, svolta l’istruttoria e acquisite le informazioni, lo rigettava con provvedimento del 18-4-2016, avverso il quale l’interessato propone ora ricorso straordinario chiedendone l’annullamento.

Deduce l’illegittimità del provvedimento illegittimo per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.

2. Pur potendosi profilare una ragione d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse poiché emerge dagli atti che, dopo la revoca del porto d’armi per uso caccia, il prefetto ha adottato nei confronti del ricorrente il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni – provvedimento, questo, ostativo al rilascio e rinnovo di titoli di polizia in materia di armi e che non risulta essere stato mai impugnato – il ricorso è infondato.

3. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all’articolo 11, prevede che le autorizzazioni di polizia devono essere revocate quando risultano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione;
e all’articolo 43 stabilisce che la licenza può essere ricusata quando venga meno il requisito delle buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

La giurisprudenza amministrativa riconosce ampi poteri discrezionali alla pubblica amministrazione in ordine alla valutazione dei requisiti richiesti dalle citate norme: “il possesso di armi non è un diritto per il privato ma è governato dalla p.a. in base a rigorosi parametri oggettivi e alla personalità del possessore, nel rispetto dei fondamentali diritti dell’integrità fisica delle persone, della civile convivenza e della sicurezza pubblica;
ciò premesso, ai fini della revoca del porto d’armi anche dati solo indiziari sono in sé idonei e sufficienti a sorreggere la seria probabilità di un abuso delle armi da parte dell'interessato, la cui valutazione prescinde, seppure negli ovvi limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, da ogni rilevanza penale dei fatti accertati” (Consiglio di Stato sez.

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