Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2021-03-26, n. 202102543

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2021-03-26, n. 202102543
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102543
Data del deposito : 26 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2021

N. 01181/2016 REG.RIC.

N. 02543/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01181/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2016, proposto dalla Curatela del Fallimento del Geometra V E, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato E P S, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via della Frezza, n. 59;


contro

il Comune di Avellino, in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dagli avvocati G B, G S D M e B M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R P in Roma, via della Giuliana, n. 74;

nei confronti

dei signori G G, Vivien Petrarca, Domenico Luigi Annese, Carpina Luana Annese, Silvy Annese, Donatella Lo Guercio, Giuseppe Del Gaudio, Maria Rosa Preziosi, Italia Guerriero, Angela Petrozziello, Biagio Raffaele Di Iorio, Adele Nardone, Vicenzo Guerriero, Rosetta Carmela De Gregorio, Luigi Riccio e Maria De Lorenzo, non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania, Salerno, Sezione II, n. 1383 del 17 giugno 2015, resa tra le parti, concernente l’intimazione all’ esecuzione delle opere necessarie per il ripristino della funzionalità dell'impianto fognario e canalizzazione delle acque provenienti dai fabbricati.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza non definitiva n. 4410 del 20 luglio 2018;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2021 – tenutasi in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020 – il consigliere Silvia Martino;

Viste le note di udienza depositate dall’avvocato Paolo Emilio Sandulli, ai sensi e per gli effetti delle predette disposizioni.


1. Il geom. V E, titolare dell’omonima impresa edile, acquistava, con rogiti del 16 settembre 1998 e del 22 novembre 1999, dalla società Alfa Immobiliare s.r.l. e dai signori Generoso Benigni e Giovanna Renzulli, alcune aree oggetto di lottizzazione, subentrando negli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica, sottoscritta in data 28 luglio 1997 con il Comune di Avellino dai suoi danti causa, disciplinante la cessione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione annesse al piano di lottizzazione.

1.1. Oggetto del contendere in primo grado, innanzi al TAR di Salerno, erano:

- il provvedimento in data 10 gennaio 2013 con cui il Dirigente del settore ambiente del Comune di Avellino aveva diffidato il geom. E, in qualità di concessionario dei lavori di lottizzazione ed il signor G G, in qualità di comproprietario (in solido con tutti gli altri proprietari/lottizzanti che usufruivano dell’impianto), a provvedere ad horas all’esecuzione di tutte le opere necessarie per il ripristino della funzionalità dell’impianto fognario ed alla corretta canalizzazione delle acque provenienti dai fabbricati,

- l’ordinanza del Commissario prefettizio n. 22 del 21 gennaio 2013 che, ravvisando un grave pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente, aveva ordinato al geom. E ed in subordine a tutti i titolari delle utenze, di eseguire le opere necessarie per l’eliminazione dello sversamento dei reflui su area pubblica determinato dal mancato funzionamento dell’impianto di sollevamento dei liquami.

1.2. In primo grado il ricorrente chiedeva l’annullamento di tali atti e, altresì, che venisse accertato l’obbligo del Comune di Avellino di provvedere all’approvazione degli atti di collaudo delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione unitamente all’adozione di una pronuncia ex art. 2932 cod. civ., sostitutiva dell’atto di cessione e trasferimento al Comune di “ tutte le opere di urbanizzazione e le aree su cui queste insistono, nonché i relativi impianti ”.

1.3. Il TAR, con sentenza n. 1383 del 17 giugno 2015:

a1) respingeva l’eccezione di tardività dell’impugnativa della diffida del Comune del 10 gennaio 2013 (capo non impugnato);

a2) respingeva l’eccezione di difetto legittimazione attiva del ricorrente;

a3) accoglieva l’eccezione di tardività dell’impugnativa dell’ordinanza commissariale n. 22 del 21 gennaio 2013;

a4) dichiarava inammissibili gli interventi spiegati in primo grado dai lottizzanti (e loro aventi causa), ad adiuvandum della domanda annullatoria, mentre ammetteva gli interventi adesivi alle domande di accertamento e condanna (capi non impugnati);

a5) dichiarava tardivo il ricorso in riassunzione del signor Ganeri, proposto a seguito della interruzione del giudizio dovuta al fallimento della ditta E (capo non impugnato);

a6) affermava la tempestività della prosecuzione del giudizio a cura della Curatela fallimentare;

a7) respingeva nel merito la domanda annullatoria dell’ ordinanza commissariale n. 22 del 2013 (e, implicitamente, deve ritenersi, quella relativa alla diffida comunale);

a8) respingeva le domande di accertamento e condanna;

a9) respingeva l’eccezione del Comune di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado a cagione della intervenuta esecuzione dei lavori ordinati in danno dei soggetti utilizzatori degli impianti fognari (capo non impugnato);

a10) condannava la Curatela in solido con gli interventori al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza la Curatela del fallimento del geom. V E proponeva appello, articolando tre motivi.

2.1 Si costituiva in giudizio il Comune di Avellino che a sua volta interponeva appello incidentale, articolando un solo mezzo di gravame.

2.2. Si costituivano in giudizio, altresì, gli interventori, signori G G e consorti.

2.3. Con ordinanza istruttoria n. 1919 del 26 aprile 2017 veniva disposta una verificazione, fissando un acconto, in favore del verificatore, pari ad euro 2.000,00.

2.4. Con ordinanza n. 404 del 22 gennaio 2018, su richiesta del verificatore, veniva disposta una proroga delle operazioni peritali.

2.5. In data 28 marzo 2018 veniva depositata la verificazione.

3. Con sentenza “non definitiva” n. 4410 del 20 luglio 2018, la Sezione:

a1) ha respinto l’appello incidentale del Comune, confermando la ritualità della prosecuzione del giudizio di primo grado da parte della Curatela;

a2) in accoglimento del primo motivo dell’appello principale ha statuito la tempestività dell’ impugnativa dell’ordinanza commissariale n. 22 del 2013, ma ha tuttavia respinto nel merito le domande di annullamento dei provvedimenti impugnati;

a3) in accoglimento del secondo motivo di appello principale, alla stregua delle risultanze della verificazione, ha accolto la domanda di condanna del Comune a effettuare il collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti e ad acquisire la proprietà delle stesse;

a4) dopo aver preso atto della volontà del Comune di non adempiere, in applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. e) del c.p.a. ha nominato il verificatore, prof. ing. F N, quale Commissario ad acta ;

a5) ha concesso al Commissario 240 giorni per procedere al collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione, fissando, altresì, un anticipo sul compenso pari ad euro 3.000,00, che è stato posto provvisoriamente a carico dell’appellante Curatela del fallimento del geom. V E, salvo accollo definitivo;

a6) ha riservato all’esito del giudizio la definizione del carico delle spese del doppio grado.

4. Con ordinanza presidenziale n. 1676 del 30 ottobre 2020 è stato chiesto alle parti di manifestare la permanenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

4.1. Entrambe le parti hanno dichiarato il loro interesse alla definizione del giudizio (con memorie, rispettivamente, in data 20 e 27 novembre 2020)

4.2. Con successive memorie in data 21 e 26 gennaio 2021 le parti hanno chiesto un rinvio dell’udienza per consentire al Commissario di espletare il collaudo prodromico al trasferimento delle opere in proprietà comunale.

4.3. L’ing. Napolitano, in data 21 febbraio 2021, ha avanzato istanza di proroga del termine dell’incarico.

4.4. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020.

5. Ciò posto, rileva il Collegio che la sentenza n. 4410 del 2018 ha sostanzialmente esaurito la fase cognitoria del presente giudizio.

Tuttavia, in considerazione dell’interesse, rappresentato concordemente dalle parti, al compimento delle operazioni di collaudo, è necessario prorogare il termine per l’espletamento dell’incarico conferito al Commissario ad acta .

A tale fine, viene fissato il termine del 31 luglio 2021, entro il quale il prof. Napolitano dovrà depositare anche la relazione sulle attività svolte.

5.1. In considerazione dell’andamento della controversia, è altresì opportuno conferire al Commissario l’ulteriore compito di verificare la disponibilità della parti ad addivenire ad una soluzione transattiva della lite, anche con riferimento al compenso dovutogli per l’attività svolta in adempimento degli incombenti disposti dalla Sezione e per la regolazione delle spese (ultimo elemento decisorio da definire).

In assenza di tale soluzione, la liquidazione del compenso avverrà previa presentazione della relativa istanza, con le modalità e nei termini previsti dal Testo unico delle spese di giustizia n. 115 del 2002.

6. E’ riservata al definitivo la decisione sulle spese del doppio grado di giudizio.

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