Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-11-15, n. 202409182

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-11-15, n. 202409182
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409182
Data del deposito : 15 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2024

N. 09182/2024REG.PROV.COLL.

N. 06918/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6918 del 2020, proposto da
F S, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 19;



contro

G M, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Procida, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2043/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G M e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Gudrun Agostini. Nessuno è comparso per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli n. 2043/2020 di accoglimento dell’originario ricorso e motivi aggiunti proposti da G M per l’annullamento dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Procida all’odierno ricorrente per l’immobile sito in Procida, alla via S. Schiano 5 (foglio 12 – particella 249), ossia: (i) il permesso edilizio in sanatoria n. 7/2018 del 27.2.2018 emesso a seguito di relazione geologica del 4.12.2017 e (ii) l’autorizzazione paesaggistica 133/2018 del 6.8.2018 e (iii) ogni ulteriore provvedimento anche tacito autorizzativo di lavori edificatori sull’immobile in questione.

2. Sulla base delle esposizioni delle parti e della documentazione versata nei fascicoli processuali di entrambi i gradi, le complesse vicende vengono così ricostruite:

- F S, in data 28.04.1978, acquistava un appartamento e relative superfici esterne adiacenti ricompreso nel complesso immobiliare noto come “Villa a Chiaiozza”, sita in Procida, alla via Simone Schiano, 5;

- nello stesso complesso anche G M, odierno appellato, è proprietario di un appartamento e di alcune parti comuni, tra cui i viali d'accesso e le discese a mare;

- sempre nel medesimo complesso immobiliare insiste un altro immobile di proprietà del S, un piccolo corpo di fabbrica, separato ed autonomo rispetto al complesso principale, ubicato al termine della proprietà in un’area oltre la quale vi è un dirupo che scivola a strapiombo verso il mare e che un tempo era un deposito di attrezzi agricoli e ricovero di animali da cortile. Il suddetto immobile, nel corso del tempo, in assenza di titoli edilizi, veniva sottoposto ad opere di trasformazione per renderlo abitabile;

- nel 1995, per tale fabbricato, sito nel vigente PRG in zona “E2”, zona di verde e di rispetto delle coste, il S e la moglie, S.r S, depositavano presso il Comune di Procida due istanze di condono edilizio, prot. n. 2955/1986 e prot. n. 2708/1995; la prima concernente il “ cambio di destinazione d’uso da ricovero per attrezzi agricoli a civile abitazione ” e la seconda “ modifiche interne con tramezzature ”;

- con i provvedimenti n. 4435/1993 e n. 554/1996, in pendenza delle domande di condono, il Comune di Procida rilasciava per il fabbricato in questione l’autorizzazione all’impermeabilizzazione della copertura e all’immissione nella rete fognaria pubblica delle acque reflue;

- nel 2008 si concludevano positivamente i condoni con il rilascio della sanatoria n. 94/2008;

- i provvedimenti appena citati, sin da subito, venivano avversati dal M con ricorso e motivi aggiunti avanti al TAR Campania Napoli che all’esito del giudizio (RG n. 2431/1998) li accoglieva con sentenza n. 16/2013 disponendo l’annullamento di detti provvedimenti per le seguenti ragioni: (i) del permesso in sanatoria n. 94/2008 (condono) per mancanza del parere paesaggistico preventivo; (ii) delle autorizzazioni edilizie del 1993 e 1995, perché non era stata seguita per la prosecuzione dei lavori su immobile oggetto di istanza di condono la procedura prevista dall’art. 35, comma 13, della L. 47/1985, richiamato anche dall’art. 39, comma 1, della l. 724/1994 e per carenza dei prescritti pareri paesaggistici;

- la sentenza del TAR n. 16/2013 veniva appellata al Consiglio di Stato dal S (RG 4316/2013) che contestualmente all’impugnazione avanzava - in sede amministrativa – la richiesta di subprocedimento di valutazione di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85;

- con nota del 13456 del 30.08.2017 la Soprintendenza esprimeva in relazione alle opere di cui al condono un parere di compatibilità paesaggistica favorevole ma “condizionato” al seguente adempimento preliminare “ sottoporre a quest’Ufficio un progetto di riqualificazione dell’immobile ed area pertinenziale che sviluppi anche eventuali direttive previste dal PAI per la messa in sicurezza trattandosi di fabbricato ricadente in zona R3 ”;

- in data 16.10.2017, il Comune di Procida rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 111/2017 con la sopra riportata condizione in cui richiamava altresì il parere della Commissione locale del paesaggio del 14.12.2016, anch’esso favorevole limitatamente “… all’immobile con assoluta esclusione della sistemazione esterna… ” con la precisazione che “… per il progetto di riqualificazione riguardante la sistemazione esterna (terrapieno, scala di accesso antistante al fabbricato), si invita la parte a presentare idonea pratica ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004.” ;

- in seguito all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 111/2017 il giudizio d’appello si concludeva con sentenza di rito n. 1120/2018 per sopravvenuta improcedibilità;

- temendo il rilascio da parte del Comune di Procida di un nuovo provvedimento di sanatoria per un uso abitativo del fabbricato, il confinante M, con una molteplicità di istanze compulsava il Comune di Procida instando per l’accesso agli atti dei procedimenti pendenti e all’emissione di provvedimenti sanzionatori tesi alla rimozione del manufatto e diffidando l’Amministrazione ad astenersi dal rilascio di titoli in sanatoria, senza mai ottenere riscontro;

- nel frattempo, in data 27.2.2018, il Comune di Procida, sulla scorta dei già citati pareri condizionati della Commissione locale del 14.12.2016 e della Soprintendenza del 30.08.2017, rilasciava per il fabbricato il titolo edilizio in sanatoria n. 7/2018 subordinandolo alla necessità della valutazione del “ progetto di riqualificazione ” – che al tempo era già in atti (istanza ing. S - prot. 20457/2017 del 05.12.2017) – e la “ messa in sicurezza della zona ”;

- successivamente, in data 06.08.2018, il Comune di Procida – Settore Beni Culturali e Paesaggistici – rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 133/2018 (art. 146 del D.lgs. 42/2004) anche per il suddetto “ progetto di riqualificazione dell’immobile e dell’area pertinenziale alla via Simone Schianto n. 4 ”, in area catastalmente individuata al foglio 13 part. 349 ”;

- conseguentemente, in data 26.11.2018, il S depositava presso il Comune S.C.I.A. per l’esecuzione dei “ lavori di manutenzione straordinaria-ordinaria afferenti il progetto di riqualificazione dell’immobile e dell’area pertinenziale collegato al titolo edilizio 7/2018 e all’autorizzazione paesaggistica 133/2018 ”;

- resosi conto delle attività di movimentazione del terreno ed edilizie intraprese dall’odierno appellante sul fondo confinante, il M, non essendo stato messo nelle condizioni di accedere alla documentazione edilizia e ai provvedimenti medio tempore rilasciati dall’ente comunale, proponeva in data 25.02.2019 un primo ricorso “ al buio ” innanzi al TAR Campania Napoli per impugnare, con unico complesso motivo di gravame – afferente principalmente la violazione delle norme del P.S.A.I., genericamente tutti i titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Procida relativamente al fabbricato in contestazione;

- successivamente, a mezzo di motivi aggiunti, avendo avuto contezza in forza dell’avvenuto deposito di una parte della documentazione in giudizio, impugnava anche il permesso in sanatoria n. 7/2018 e l’autorizzazione paesaggistica n. 133/18. Chiedeva, tra l’altro, di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi