Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-08-06, n. 202406997
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Testo completo
Pubblicato il 06/08/2024
N. 06997/2024REG.PROV.COLL.
N. 03814/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3814 del 2024, proposto da OL Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Dalponte e Alfonso Celotto, con domicilio fisico eletto presso del primo, sito in Riva Del Garda, viale A. Lutti n. 10;
contro
il Comune di Borgata Campo Tures, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e per il PNRR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di Unionbau s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la mandante J. Schmidhammer s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Giustiniani, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo, sito in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
del Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.r.g.a. - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 62/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle seguenti Amministrazioni: Comune di Borgata Campo Tures; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e per il PNRR; Ministero dell'istruzione e del merito; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del r.t.i. Unionbau s.p.a - Schmidhammer s.r.l.;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 204 il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 27 giugno 2024, per la parte appellante, l’avv. Giovanni Battista Conte, in dichiarata delega dell’avv. Alfonso Celotto; nessuno presente per le parti pubbliche e per le altre parti appellate;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti che hanno condotto all’odierno giudizio di appello sono così compendiabili.
1.1.- La originaria ricorrente (di seguito « OL ») era stata invitata nell’agosto 2023 a partecipare ad una procedura negoziata per i lavori di demolizione e ricostruzione di una scuola elementare a Riva di Tures. La selezione si basava sul solo prezzo (l’importo dei lavori posto a base di gara ammontava a euro 6.370.147,97, IVA esclusa).
1.2. OL presentava un’offerta di euro 4.974.828,61 e prevedeva di subappaltare il 10% dei lavori di movimento terra (OS1) e il 30% dei lavori di demolizione (OS23).
1.3.- OL era dichiarata provvisoriamente aggiudicataria con deliberazione della Giunta comunale n. 212 datata 11 settembre 2023; altro raggruppamento di imprese si classificava al secondo posto.
1.4.- Il 25 settembre 2023, OL riceveva una richiesta di chiarimenti riguardo al parziale subappalto delle categorie di lavoro OS1 e OS23, alla quale rispondeva contestando le disposizioni dell'art. 1, comma 2.3, del disciplinare di gara, specificamente quelle che stabilivano la subappaltabilità delle lavorazioni delle categorie prevalenti e scorporabili entro certi limiti, che le lavorazioni di categorie a qualificazione obbligatoria (tra le quali le categorie OS1 e OS23) dovessero essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della qualificazione adeguata, e che in caso di mancato utilizzo della dichiarazione di subappalto necessario, l'offerente fosse obbligato a raggrupparsi con un soggetto qualificato.
1.5.- La ricorrente, poiché non in possesso delle qualificazioni relative alle categorie OS1 e OS23, impugnava, quindi, con il ricorso introduttivo il disciplinare di gara in parte qua , deducendo vari motivi di doglianza.
1.6.- Successivamente, in data 12 ottobre 2023 la Giunta comunale di Brgata Campo Tures disponeva l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’impresa OL s.r.l. e l’esclusione della stessa dalla procedura di gara, con conseguente scorrimento della graduatoria e aggiudicazione in favore del r.t.i. Unionbau s.p.a. - Schmidhammer s.r.l., classificatosi al secondo posto della graduatoria.
1.7.- OL proponeva ulteriore ricorso, per motivi aggiunti, volto ad ottenere la caducazione del predetto provvedimento di annullamento in autotutela della precedente aggiudicazione in suo favore e per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, oltreché il risarcimento del danno per equivalente.
1.8.- Le controparti si opponevano all’accoglimento delle domande della ricorrente.
1.9.- Con sentenza n. 62 del 2024 il T.r.g.a., sez. aut. di Bolzano dichiarava improcedibili le domande di annullamento e quella di dichiarazione di