Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-09-12, n. 201704291
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Testo completo
Pubblicato il 12/09/2017
N. 04291/2017REG.PROV.COLL.
N. 03717/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3717 del 2014, proposto da M M, M S e G V, rappresentati e difesi dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio – Sede di Roma, Sez. I- bis n. 8786 dell’11 ottobre 2013, resa tra le parti, concernente riconoscimento del periodo di servizio prestato nel ruolo Sottufficiali ai fini della omogeneizzazione stipendiale stabilita dall’art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Viglione e l’avvocato dello Stato De Felice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, Ufficiali dell’Esercito Italiano appartenenti al ruolo tecnico-amministrativo istituito con la legge 10 maggio 1983, n. 212, hanno adito il T.a.r. Lazio, Sede di Roma, al fine di veder dichiarato il proprio diritto al computo, a fini retributivi, anche del periodo in precedenza trascorso con il grado di Sottufficiale.
I ricorrenti, in particolare, hanno premesso che l’art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificato dall’art. 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, ha previsto, nell’ambito di una “ ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia ”, che agli Ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di Tenente o corrispondente (quale è quello tecnico-amministrativo), è attribuito lo stipendio spettante al Colonnello ed al Brigadiere Generale dopo, rispettivamente, 13 e 23 anni di servizio senza demerito, computati a decorrere “ dalla nomina ad Ufficiale ”.
Tale ultima dizione, hanno lamentato i ricorrenti, comporta, ai fini de quibus , l’irrilevanza del periodo di servizio in precedenza prestato con il grado di Sottufficiale, in frontale contrasto con quanto, viceversa, stabilito dalla legge (legge 1 aprile 1981, n. 121, art. 43- ter ) a favore dei funzionari del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato e dei corrispondenti gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (che, a tenore dell’art. 43 della stessa legge 1 aprile 1981, n. 121, sono parificati, per gli aspetti retributivi, alla Polizia di Stato), ai quali è attribuito lo stipendio spettante al Primo Dirigente ed al Dirigente Superiore alla sola condizione dello svolgimento del servizio senza demerito rispettivamente per 13 e 23 anni, a prescindere, dunque, da ogni riferimento al grado rivestito.
Siffatta disciplina, hanno concluso i ricorrenti, presenta profili di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, giacché determina, in tesi, una disparità di trattamento tra Ufficiali dell’Esercito e personale del ruolo Commissari della Polizia di Stato (e dei corrispondenti gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare), nonché, nell’ambito degli Ufficiali dell’Esercito, una discriminazione a danno degli Ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo: l’accesso a tale ruolo, infatti, consegue, a tenore della l. 10 maggio 1983, n. 212, al superamento di apposito concorso