Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-24, n. 202403724

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-24, n. 202403724
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403724
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2024

N. 03724/2024REG.PROV.COLL.

N. 00273/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2022, proposto da
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Dedalus S.r.l.,in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone 49;
Indiana Production S.P.A., Lime Film S.R.L., Lumiere &
Co S.R.L., Vivo Film S.R.L., Bartlebyfilm S.R.L., Pegasus S.R.L., O\' Groove S.R.L., Genoma Films S.R.L., Red Film S.R.L., Lcn S.R.L., Groenlandia S.R.L., Italian International Film S.R, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11871/2021.

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11871/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dedalus S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo;

nessuno è presente per le parti costituite;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.E’appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11871/2021 d’accoglimento del ricorso proposto da Dedalus S.r.l. avverso l’approvazione della graduatoria della procedura, indetta nell’anno 2020, dal MIBACT ai sensi dell’art. 26 della legge n. 220 del 2016 volta all’erogazione di contributi per la produzione di opere cinematografiche.

Il progetto per il quale è stato richiesto il contributo attiene alla categoria dei “lungometraggi di particolare qualità artistica e film difficili”, nell’ambito della quale la ricorrente ha prodotto l’opera “Parsifal”, domandando il contributo di 800.000,00 euro.

2. All’esito delle riunioni del 14 e 21 ottobre 2020 la commissione ha licenziato la graduatoria, approvata con decreto n. 145 del 2021 (impugnato), nella quale l’opera della ricorrente non ha conseguito l’idoneità minima di 50 punti, quanto ai criteri indicati dalle lettere a), b) e c) del bando, essendosi fermata a 48, 10 punti.

3. Nel primo motivo d’impugnazione, la ricorrente ha denunciato

violazione di legge ed eccesso di potere, assumendo che la formazione della graduatoria sia avvenuta “ in non meglio precisate riunioni informali, senza alcuna verbalizzazione delle relative sedute ”, richiamando, a sostegno della fondatezza della doglianza, la sentenza n. 9215 del 2020 del Tar Lazio.

4. Il Tar ha accolto il ricorso.

I giudici di prime cure, in continuità con l’indirizzo pretorio assunto in casi precedenti vertenti nella stessa materia, ha stigmatizzato la circostanza che una parte dell’attività valutativa della commissione si fosse svolta in una riunione, della quale non era stata offerta alcuna verbalizzazione.

Nel caso di specie, sottolinea il Tar, sono state rese oggetto di verbalizzazione, le attività compiute nelle sedute del 14 e 21 ottobre 2020;
e dal verbale del 21 ottobre emerge che la commissione si è riservata “ di consegnare la graduatoria e le connesse motivazioni dopo ulteriori riflessioni ”.

Ciò significa, si legge nella sentenza appellata, che “ non vi è alcuna dimostrazione, supportata dal relativo verbale, che la definitiva approvazione della graduatoria, per quanto di competenza della commissione, sia avvenuta in occasione della seduta oggetto di verbalizzazione, e non già in successivi incontri informali, tra tutti o alcuni membri, e di cui non si sia dato conto” .

5. Appella la sentenza il Ministero della Cultura: Resiste Dedalus s.r.l.

6. Alla pubblica udienza del 26 marzo 2024 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

7. In limine va dato atto che il Ministero appellante ha rinnovato la procedura di valutazione e con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo n. 2655 del 25.08.2022 ha approvato la nuova graduatoria delle istanze finalizzate ad ottenere contributi economici per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di particolare qualità artistica e film difficili con risorse finanziarie modeste di lungometraggio.

Il decreto d’approvazione della nuova graduatoria è stato impugnato dalla società appellata dinanzi al TAR Lazio con autonomo ricorso (n.r.g. 14298/2022).

Sicché, come espressamente richiesto dalla società appellata, il decreto Direttoriale n. 2655 del 25.08.2022 e la relativa graduatoria hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il gravame de quo.

8. Conclusivamente l’appello è divenuto improcedibile.

9. Sussistono giustificati motivi, individuabili nella particolarità della vicenda dedotta in causa, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

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