Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2010-05-13, n. 201002190
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Numero 02190/2010 e data 13/05/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 24 febbraio 2010
NUMERO AFFARE 01788/2005
OGGETTO:
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da L M C;
avverso l’esclusione dalla graduatoria permanente per le classi di concorso 57A 59A 60°, pubblicata dal Provveditore di Cagliari il 29 dicembre 2000.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1406 del 11/04/2005 con la quale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Minicone;
PREMESSO:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2001 la sig.ra Maria Carmen Lepiani ha impugnato l’esclusione, per mancanza del titolo abilitante, dalle graduatorie permanenti per le classi di concorso 57/A, 59/A e 60/A, pubblicate dal Provveditore agli Studi di Cagliari il 29 dicembre 2000.
Ha dedotto, a sostegno del gravame, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sul rilievo che l’art. 3, comma 3, del D.M. n. 146 del 18 maggio 2000 consentirebbe l’inserimento in graduatoria di coloro, che, alla scadenza dei termini per la presentazione della relativa domanda, avendo presentato istanza per la frequenza dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione e dell’idoneità da attivare ai