Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-09-02, n. 201104961
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N. 04961/2011REG.PROV.COLL.
N. 03764/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 3764 del 2009, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
L R, rappresentato e difeso dagli avv.ti E P e G C Parente, ed elettivamente domiciliato presso i difensori in Roma, via Emilia n. 81, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 1336 del 9 febbraio 2009;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati G C Parente e l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 3764 del 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 1336 del 9 febbraio 2009 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da L R per l’annullamento del provvedimento del 7 luglio 2008, con il quale la sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni, ha deliberato di non ammettere il ricorrente all’arruolamento nel Corpo delle Guardia di finanza.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva evidenziato come la ragione posta a fondamento dell’esclusione dal concorso, ossia l’utilizzo di sostanza stupefacente accertato tramite una informativa della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata, non potesse costituire un valido fondamento motivazionale, trattandosi di fatto di un unico episodio non avente avuto conseguenze di natura penale o amministrativa, mentre per altro verso la commissione non aveva dato adeguato risalto ai precedenti di carriera del ricorrente.
Costituitosi il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, il ricorso veniva deciso in forma semplificata con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, censurando l’operato dell’amministrazione.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia la correttezza delle valutazioni della commissione di concorso, sottolineando come dagli atti acquisiti emergesse come il fatto in questione, ossia l’assunzione di sostanze stupefacenti, non fosse stato l’unico accertato, avendo l’appellato dichiarato di farne saltuario uso.
Nel giudizio di appello, si è costituito L R, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 5 giugno 2009, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 2781/2009.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
2. - Con l’unico motivo di diritto, l’amministrazione appellante evidenzia come la sentenza si sia fondata su una ricostruzione in fatto non corrispondente alla realtà, avendo stigmatizzato l’azione amministrativa in quanto fondata su un singolo episodio non avente avuto altre conseguenze, mentre invece emergeva dagli atti che l’originario ricorrente avesse fatto uso in diverse occasioni di sostanze stupefacenti, conseguendo anche la sanzione amministrativa di cui all’art. 75 del DPR n. 309 del 1990.
2.1. - La doglianza è fondata e va accolta.
Esaminando i profili di fatto, deve evidenziarsi come effettivamente la vicenda in scrutinio ha avuto aspetti non considerati in sentenza.
Emerge infatti dagli atti che l’attuale appellato venne segnalato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, dal Comando compagnia Carabinieri di Torre Annunziata per detenzione di sostanza di stupefacente tipo hashish per uso personale. Nel corso delle indagini relative al fatto, lo stesso appellato dichiarò alla polizia giudiziaria operante di fare uso saltuario di sostanza stupefacente di tipo hashish, sotto forma di spinello, da circa quattro mesi. A seguito della segnalazione, inoltre, il Prefetto di Napoli provvedeva ad emettere l’ammonimento di cui all’art. 75 del DPR n. 309 del 1990.
Appare dunque evidente che la situazione di fatto su cui si è fondata la decisione del giudice di prime cure debba essere ricostruita in maniera del tutto diversa.
Infatti, se è ben vero che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2009 , n. 1897), un singolo e isolato episodio di assunzione di sostanza stupefacente, avvenuto in giovane età e risalente nel tempo, non può essere ragionevolmente assunto come indice rivelatore di mancanza delle qualità morali che si richiedono agli aspiranti all'arruolamento nei corpi armati e di polizia dello Stato, è anche vero che nella fattispecie in esame si è in presenza di una situazione di uso saltuario di hashish, e quindi non di un evento non più ripetutosi, ma di un accertamento, svoltosi in una unica occasione ma relativo ad un fatto ricorrente nel tempo.
La valenza dell’episodio va poi posto in relazione con la particolarità dei compiti spettanti al Corpo della Guardia di finanza che, tra i generali poteri di polizia giudiziaria, è attributaria in particolare del dovere di contrasto dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, circostanza che giustifica il particolare rigore nella disamina dei requisiti dei candidati ad appartenere al Corpo in relazione a tale profilo.
Conclusivamente, deve convenirsi con la difesa erariale appellante e con l’amministrazione in quanto l’attuale appellato non poteva essere ritenuto in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. l) del bando, perché carente delle qualità morali e di condotta richieste agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza. Questi è stato pertanto legittimamente escluso dalla partecipazione al concorso.
3. - L’appello va quindi accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.