Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-04-19, n. 202202945

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-04-19, n. 202202945
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202945
Data del deposito : 19 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2022

N. 02945/2022REG.PROV.COLL.

N. 06539/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6539 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vietri di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato E D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell’ordinanza collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Gerardi in dichiarata delega di Macellaro, e De Vita;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITO

1. Con sentenza n. -OMISSIS- del 2019 il Tribunale amministrativo per la Basilicata, in accoglimento del ricorso di -OMISSIS- - consigliere comunale del Comune di Vietri di Potenza (PZ) - ordinava al Comune di apprestare, entro il termine di 60 giorni, le modalità organizzative per il rilascio in favore del ricorrente di credenziali ai fini dell’accesso da remoto al protocollo e al sistema informatico contabile dell’ente.

2. Con successiva sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2020 il medesimo Tribunale amministrativo ordinava al Comune di ottemperare alla detta sentenza n. -OMISSIS- del 2019 disponendo che il Comune consentisse al -OMISSIS- di accedere al protocollo informatico e contabile mediante dispositivo senza intermediazione degli uffici.

3. Con istanza del 15 aprile 2021, il -OMISSIS- chiedeva al Tar - allegando il perdurante inadempimento del Comune a quanto prescritto dalla sentenza d’ottemperanza della precedente sentenza di cognizione - di nominare un commissario ad acta , essendosi in specie il Comune limitato alla messa a disposizione del ricorrente di credenziali di accesso al protocollo ma non anche al sistema informatico-contabile dell’ente, e avendo d’altra parte inibito l’utilizzo del computer previsto a fini di consultazione presso la sede comunale.

4. Il Tribunale amministrativo adìto, con l’ordinanza segnata in epigrafe pronunciata nella contumacia del Comune di Vietri, respingeva l’istanza affermando che erano state consegnate dal Comune le credenziali per la consultazione del sistema informatico, anche rispetto ai dati contabili, né ricorreva nella specie la dedotta interdizione dell’accesso alla postazione informatica messa a disposizione dal Comune, essendo intervenuta piuttosto una mera regolazione degli ingressi presso la casa comunale per ragioni correlate all’emergenza epidemiologica in atto, in termini non sproporzionati né tali da determinare un sacrificio eccessivo all’esercizio delle prerogative spettanti al consigliere comunale.

5. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello il -OMISSIS- deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art 43 d.lgs. n. 267 del 2000;
violazione e falsa applicazione dell’art. 82 d.lgs. n. 82 del 2005;
erronea acquisizione della nozione di “accesso da remoto”;
irragionevole compressione della modalità di accesso al sistema telematico;
omessa valutazione dei presupposti giuridici;
sviamento;
illogicità e carenza di motivazione.

6. Resiste al gravame il Comune di Vietri di Potenza chiedendone la reiezione.

7. Alla camera di consiglio del 12 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune, stante l’infondatezza nel merito dell’appello.

8.1. Allo stesso modo, può prescindersi dall’eccezione d’irricevibilità per tardività della memoria difensiva del Comune, considerato che la stessa memoria non è in sé rilevante ai fini del decidere, riguardando profili e questioni in parte rimesse all’autonomo apprezzamento e valutazione del Collegio, in parte prive di rilievo in relazione ai contenuti della presente decisione;
peraltro, in ogni caso la tardività della costituzione ha il solo effetto di determinare la rinuncia delle domande ed eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate in primo grado (art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.), profilo, questo, che non assume qui specifico rilievo.

8.2. Nel merito, l’appello è infondato e va respinto, nei termini e per le ragioni che seguono.

8.2.1. Con unico motivo di doglianza l’appellante deduce che la piena ottemperanza alle suddette sentenze del Tribunale amministrativo per la Basilicata imporrebbe che fosse consentito al -OMISSIS- di poter esercitare il (riconosciutogli) diritto di “accesso da remoto” anche facendo utilizzo di dispositivi personali, e non soltanto a mezzo di terminale allestito presso la casa comunale.

Inoltre, anche la consultazione a mezzo del terminale ubicato presso la casa comunale è stata nella specie sospesa, sulla base dell’ordinanza sindacale n. 8976 del 5 novembre 2020, con conseguente pregiudizio per il diritto d’accesso del -OMISSIS-.

8.2.2. La doglianza non è condivisibile.

8.2.2.1. Sotto un primo profilo, occorre rilevare che la pretesa avanzata dall’appellante, concernente l’accesso da remoto attraverso dispositivo telematico diverso da quello messo a disposizione presso la sede del Comune, è difforme e si discosta dalle statuizioni dalla sentenza d’ottemperanza, la quale espressamente ritiene la siffatta modalità consona e conforme alla sentenza di cognizione, rimettendo alla stessa amministrazione la (autonoma) valutazione circa l’opportunità di modalità d’accesso diverse “ auspicate dal ricorrente ma non prescritte dalla sentenza di cognizione ” (cfr. la sentenza d’ottemperanza, sub par. 1.1: “ Con nota del -OMISSIS-, il Comune intimato ha rappresentato al ricorrente, con nota da questi depositata in giudizio, che (…) all’interno di un vano della Sede Municipale, a far data dal 1-OMISSIS-, sarà consentito ai consiglieri comunali, mediante un computer ivi presente, di accedere ‘da remoto’ ai dati di sintesi del protocollo. I consiglieri comunali accederanno ai dati in parola attraverso ‘password’ e credenziali dedicate ”, e sub par. 4: “ Va, preliminarmente, ritenuto che la modalità di esecuzione divisata dall’Amministrazione comunale - risultante dalla richiamata nota del -OMISSIS- - si presenta conforme alla statuizione della fase cognitoria, in quanto è opinione del Collegio che con l’espressione ‘accesso da remoto’ (enunciata nella sentenza ottemperanda) deve intendersi, unicamente, la possibilità per il consigliere comunale di acquisire i dati di interesse con modalità telematica, dunque mediante un dispositivo ( computer ) che gli consenta di interrogare il protocollo informatico e il sistema informatico-contabile dell’Ente senza l’intermediazione degli uffici (ferme restando le limitazioni, relative ai documenti acquisibili, specificate nella sentenza ottemperanda).

In tale ottica, è centrale che il diritto di accesso possa estrinsecarsi in via telematica (tale modalità integrando la nozione di accesso da remoto) e, al contempo, irrilevante l’ubicazione del dispositivo a ciò funzionale (che, dunque, ben può essere allocato presso la sede comunale). Resta inteso che il Comune intimato valuterà autonomamente l’opportunità - tenuto anche conto delle ragioni di sicurezza dei dati - di approntare un accesso da remoto che abbia le caratteristiche auspicate dal ricorrente (ma non prescritte dalla sentenza n. -OMISSIS-/2019) e, in tal caso, di richiedere all’interessato di concorrere ai relativi oneri economici ”;
cfr. al riguardo, nel merito, Cons. Stato, V, 3 febbraio 2022, n. 769).

In tale contesto, il profilo d’inottemperanza rilevato dalla sentenza n. -OMISSIS- del 2020 era correlato a ben vedere alla mancata messa a disposizione da parte del Comune di credenziali per l’accesso telematico al protocollo informatico e sistema informatico contabile, nonché alla mancata messa in funzione della postazione informatica annunciata giusta nota comunale del -OMISSIS- 2020.

In tale (limitata) prospettiva il Tar (che accoglieva infatti solo “ in parte ” il ricorso in ottemperanza) “ dichiara [va] l’obbligo dell’Ente intimato di dare esatta esecuzione a quanto disposto nel titolo in esecuzione, entro il termine di sessanta giorni ”.

Alla luce di ciò, è dunque infondata la pretesa avanzata dall’appellante di consultazione delle piattaforme comunali con dispositivo diverso da quello messo a disposizione dal Comune.

8.2.2.2. Allo stesso modo, non costituisce ragione d’inottemperanza la previsione d’una “ sospe [nsione] [del] la consultazione del protocollo informatico ” giusta provvedimento del 5 novembre 2020, correlato all’ordinanza sindacale n. 8976 in pari data, la quale limitava l’accesso alla casa comunale in ragione - come è dato leggere dalle relative premesse - dell’emergenza sanitaria conseguente alla situazione epidemiologica nei termini in cui all’epoca in atto, giungendo di seguito il Comune a disporre la chiusura totale della sede giusta provvedimento del 4 gennaio 2021.

Da un lato, infatti, con successivo provvedimento del 12 gennaio 2021 la sede comunale è stata riaperta al pubblico, regolamentandone ex novo l’accesso (ancora una volta, per motivi legati all’evolversi della situazione epidemiologica) con limitazione a una persona per volta, per motivi di assoluta urgenza: il che supera la sospensione dell’utilizzo della postazione per la consultazione del sistema comunale messa a disposizione dei consiglieri (cfr. al riguardo anche la nota a firma del Sindaco del 3 maggio 2021, versata in atti in primo grado dal Comune di Vietri), senza dar luogo a un’illegittima o irragionevole compressione del loro diritto d’accesso, né pregiudicare le prescrizioni della sentenza n. -OMISSIS- del 2020, bensì prevedendo semplicemente delle modalità attuative (peraltro straordinarie, in quanto legate alla situazione pandemica) in sé non irragionevoli né sproporzionate.

Dall’altro, non è dato ravvisare ex se , in relazione alle misure adottate dal Comune, profili d’inottemperanza alle sentenze del Tar, che formulano le loro prescrizioni in termini generali (prescindendo, cioè, dal fattore dell’emergenza pandemica) e rispetto alle quali le varie determinazioni assunte dal Comune si giustificano comunque in prospettiva contenitiva della presenza del pubblico nei locali comunali a fronte delle sopravvenienze conseguenti all’evoluzione degli eventi pandemici, e dunque di un fattore esterno sopraggiunto, la cui considerazione nei termini suindicati (oltre a non essere irragionevole né sproporzionata, anche quale misura straordinaria e temporanea) non dà luogo a una violazione del giudicato o a un’inottemperanza.

Di qui l’infondatezza anche di tale profilo di doglianza.

8.3. In conclusione, per le suesposte ragioni l’appello va respinto.

8.3.1. Le spese sono poste a carico dell’appellante, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo.

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