Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-24, n. 202303065
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Testo completo
Pubblicato il 24/03/2023
N. 03065/2023REG.PROV.COLL.
N. 05880/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5880 del 2022, proposto da
PA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Graziano 62;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Rfi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 376/2022,.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione dei Trasporti e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Massimo Giordano e Giorgio Santini per l'Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00376/2022 di reiezione del ricorso proposto PA s.p.a (d’ora in poi parte appellante) avverso la nota (prot. n. 3226/2021 del 12 marzo 2021) dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) di pagamento dei contributi per l'anno 2019.
Cumulativamente la società ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 d’approvazione della deliberazione di fissazione dei tributi e la determina del Segretario generale dell’Autorità generale n. 21/2019 datata 26 febbraio 2019 laddove ha stabilito le aliquote e i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità, includendo tra questi gli operatori che esercitano il servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e merci.
2. L’impresa ricorrente, esercente l’attività di trasporto di merci intermodale, ha denunciato, in via sostanziale, la violazione sotto vari profili dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 sul rilievo che le imprese esercenti trasporto ferroviario di merci non rientrerebbero nell’ambito dei servizi regolati dall’Autorità; nonché, dal punto di vista contabile, l’assenza di dati desumibili dal bilancio di previsione e quelli del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell’attività che giustifichino la determinazione del quantum concreto del contributo richiesto.
3. Il Tar ha respinto il ricorso.
Le modifiche apportate dal d.l. n. 109/2018, convertito in l. n. 130/2018, all'art. 37 del d.l.. 201/2011, ad avviso dei giudici di prime cure, avrebbero chiarito che l'obbligo contributivo è in connessione con il concreto esercizio delle attività dell'Autorità, il quale spazia dall’attività regolatoria in senso proprio ad altre attività previste dalla legge (es. funzioni di organismo di regolazione esercente le competenze nel settore dei trasporti ferroviari e dell'accesso alle relative infrastrutture ex art. 37 d.lgs. 112/2015).
E che, con riferimento alle infrastrutture ferroviarie, vengono in rilievo molteplici atti regolatori dell’Autorità adottati in materia di servizi di manovra ferroviaria ex art. 13 del d.lgs. 112/2015, materia che assume primaria rilevanza nella struttura dei costi dei servizi logistici.
Quanto alle censure di natura contabile, il Tar le ha respinte sul rilievo che legge ha tracciato precisi argini sostanziali e procedimentali, poi puntualizzati dal giudice delle leggi, “di tal ché non può ricevere favorevole scrutinio la censura delle parti ricorrenti che lamenterebbe apoditticamente una lacuna istruttoria e motivazionale sul punto: il riferimento ai documenti contabili programmatici e consuntivi”.
4. Appella la sentenza PA s.p.a.. Resistono l’Autorità di regolazione dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze che , a loro volta hanno proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza di reiezione dell’eccezione d’irricevibilità del ricorso per tardività.
5. Alla pubblica udienza del 2 marzo 2023 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5.1 In limine , sul ricorso incidentale proposto dall’Autorità.
L’eccezione si fonda sul fatto che delibera n. 141/2018 è stata pubblicata in data 12 febbraio 2019; ed il ricorso è stato notificato il giorno 11 maggio 2021 oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Il Tar Piemonte ha rigettato l’eccezione ritenendo tra l’altro che “ A fronte di questo contrasto giurisprudenziale, il Collegio è dell’avviso di confermare il proprio orientamento, ritenendo maggiormente corretto qualificare la pretesa a non essere assoggettati al contributo in termini di diritto soggettivo piuttosto che di interesse legittimo”.
5.2 L’infondatezza nel merito dell’appello principale che si argomenta di seguito depone per l’improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuta carenza d’interesse.
6. Con il primo motivo, secondo e terzo motivo d’appello, che, in ragione dell’omologia degli argomenti dedotti, possono essere trattati congiuntamente, la società ricorrente, denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art.37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, come modificato dal d.l. 109/2018, convertito con l. 130/2018. Errore di diritto.
Parte