Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-11, n. 201900276

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-11, n. 201900276
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900276
Data del deposito : 11 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2019

N. 00276/2019REG.PROV.COLL.

N. 04430/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4430 del 2018, proposto dalla Siemens Healthcare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e S B e con questi elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi, n. 32 presso lo studio dell’avvocato M C;

contro

l’E.S.T.A.R. - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Pucci, n. 4;
la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
l’Azienda USL Toscana Sud Est, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
l’A.O.U. Senese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
l’Azienda Ospedaliera Pisana, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
l’Azienda USL Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
l’Azienda Ospedaliera Careggi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, nonché,

nei confronti

della Instrumentation Laboratory s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza e con questi elettivamente domiciliata presso il dottor Gian Marco Grez, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

per la riforma

della sentenza del Tar Toscana, sez. III, n. 478 del 5 aprile 2018, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’aggiudicazione a Instrumentation Laboratory s.p.a. della procedura aperta per l’affidamento quinquennale di Sistemi Analitici per la Coagulazione per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, nonché la relativa istanza di risarcimento danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di E.S.T.A.R. - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Instrumentation Laboratory s.p.a.;

Viste le memorie depositate dalla appellante Siemens Healthcare s.r.l. in date 12 novembre 2018 e 16 novembre 2018;

Viste le memorie depositate da E.S.T.A.R. - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale in date 22 giugno 2018;
13 novembre 2018 e 16 novembre 2018;

Viste le memorie depositate da Instrumentation Laboratory s.p.a. in date 11 giugno 2018 e 9 novembre 2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il Cons. G F e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con bando pubblicato il 21 marzo 2017, l’Ente di Supporto Tecnico – Amministrativo Regionale per la Regione Toscana - E.S.T.A.R. ha indetto, mediante procedura aperta, una gara per la conclusione di una convenzione per la fornitura in service di sistemi analitici per i laboratori di coagulazione delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, suddivisa in due lotti, della durata di 5 + 2 anni, con possibilità di adesione delle Aziende Sanitarie, di anno in anno ed eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi, per un importo complessivo, comprensivo di rinnovi, estensioni, integrazioni e proroga, di € 54.645.000.

Il lotto 1 – che ha ad oggetto la fornitura di sistemi diagnostici per effettuare esami su campioni di sangue – è stato aggiudicato alla Instrumentation Laboratory s.p.a. (d’ora in poi, Instrumentation), alla quale sono stati attribuiti punti 92,64 (60 per l’offerta tecnica e 32,64 per quella economica), mentre la Siemens Healthcare s.r.l. (d’ora in poi, Siemens) si è classificata seconda con punti 78,10 (di cui 38,10 per l’offerta tecnica e 40 per quella economica).

2. Avverso l’aggiudicazione del lotto 1 alla Instrumentation la Siemens ha proposto ricorso al Tar Toscana, deducendo vizi inerenti la nomina della Commissione di gara, i tempi impiegati per esaminare le offerte e la valutazione dell’offerta.

Con sentenza n. 478 del 5 aprile 2018 la sez. III del Tar Toscana ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’aggiudicazione a Instrumentation nonché la relativa istanza di risarcimento danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

3. La sentenza n. 478 del 5 aprile 2018 della sez. III del Tar Toscana è stata impugnata con appello notificato il 28 maggio 2018 e depositato il successivo 1 giugno.

Avverso detta sentenza Siemens ha dedotto:

a) Error in iudicando – Omessa e comunque errata motivazione – Inadeguata ed incongrua considerazione delle ragioni allegate dalla appellante in relazione al primo motivo di ricorso e primo motivo aggiunto – Violazione di legge (art. 77, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Linee Guida ANAC n. 5) – Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità e difetto di motivazione.

Con il primo motivo di ricorso e primo motivo aggiunto, Siemens ha contestato la regolarità della composizione della commissione, in relazione alla sostituzione di un componente.

E.S.T.A.R., nel procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle offerte, ha inizialmente provveduto al sorteggio dei componenti, facendo quindi applicazione del modulo procedimentale previsto dal d.lgs. n. 50 del 2016 il quale, a differenza del precedente d.lgs. n. 163 del 2006, prevede – appunto – che i componenti della Commissione debbano essere estratti a sorte.

Successivamente però la stazione appaltante, al momento di nominare la Commissione, ha rimpiazzato uno dei cinque nominativi sorteggiati (la dottoressa Papa) con un nuovo soggetto (la dottoressa Storti) che, però, non faceva parte della rosa di nominativi appositamente e previamente sorteggiati (nel numero di tre) dalla quale attingere, nel caso ve ne fosse stato bisogno, per sostituire uno o più componenti sorteggiati.

b) Error in iudicando – Omessa e comunque errata motivazione - Inadeguata ed incongrua considerazione delle ragioni allegate dalla appellante in relazione al secondo motivo di ricorso - Eccesso di potere per perplessità, illogicità e travisamento di fatto – Violazione dei principi di imparzialità, efficacia, economicità, proporzionalità e parità di trattamento – Art. 4, d.lgs. n. 50 del 2016.

La valutazione delle offerte è stata effettuata in un arco di tempo troppo esiguo, e cioè in due sole sedute, per un tempo complessivo di nove ore e mezza.

c) Error in iudicando – Omessa e comunque errata motivazione - Inadeguata ed incongrua considerazione delle ragioni allegate dalla appellante in relazione al terzo e quarto motivo di ricorso - Illogicità dei criteri di valutazione - Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione di legge (artt. 95 e 6 cod. app. e Direttiva CE 24/2014;
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità) – Art. 2 Regolamento Contrattuale E.S.T.A.R..

Sono illegittimi i criteri di valutazione tanto per la parte tecnica, quanto per quella economica delle offerte.

d) Error in iudicando – Omessa e comunque errata motivazione – Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c, del giusto processo e della effettività della tutela in materia di contratti pubblici - Inadeguata ed incongrua considerazione delle ragioni allegate dalla appellante in relazione al quinto motivo di ricorso - Errata valutazione della qualità delle offerte - Eccesso di potere per illogicità, perplessità, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione – Violazione di legge (artt. 68, 95 e 6 cod. app. e Direttiva CE 24/2014;
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità).

E’ illegittima l’attribuzione dei punteggi per la parte tecnica, in relazione a dodici criteri su ventisette.

4. Si è costituita in giudizio l’E.S.T.A.R. - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.

5. Si è costituita in giudizio Instrumentation Laboratory s.p.a., che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.

6. Alla camera di consiglio del 26 giugno 2018, sull’accordo delle parti, l’istanza di sospensione dell’appellata sentenza è stata riunita al merito.

7. Alla pubblica udienza del 29 novembre 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello ha ad oggetto la sentenza della sez. II del Tar Toscana n. 478 del 5 aprile 2018, che ha respinto il ricorso proposto da Siemens Healthcare s.r.l. (d’ora in poi, Siemens) per l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 1 relativo alla fornitura di sistemi diagnostici per effettuare esami su campioni di sangue.

L’affidamento è stato disposto a favore di Instrumentation Laboratory s.p.a. (d’ora in poi, Instrumentation), attribuendole punti 92,64 (60 per l’offerta tecnica e 32,64 per quella economica), mentre Siemens, unica altra concorrente in gara, si è classificata seconda con punti 78,10 (di cui 38,10 per l’offerta tecnica e 40 per quella economica).

Avverso l’aggiudicazione Siemens ha dedotto vizi che, se accolti, comporterebbero il rifacimento dell’intera gara (nomina della Commissione di gara e tempo impiegato per valutare le offerte) e vizi che, invece, porterebbero ad aggiudicarle la procedura.

Pur avendo dedotto come primi due motivi quelli relativi all’illegittima nomina della Commissione e al tempo impiegato per valutare le offerte, il Collegio ritiene di principiare l’esame dai motivi (tre e quattro) dedotti avverso la valutazione dell’offerta tecnica. Ed infatti, a conclusione dell’esposizione dell’atto di appello la Siemens riepiloga le proprie richieste chiedendo, in via principale, che sia dichiarato l’obbligo della stazione appaltante di aggiudicarle il contratto e solo in via subordinata di disporre l’annullamento dell’intera procedura, dichiarando l’obbligo della stazione appaltante alla rinnovazione della stessa o della fase di valutazione delle offerte.

Dunque la stessa appellante ha individuato la richiesta principale e quelle gradate.

2. Ciò chiarito, con il terzo motivo, che si articola in più censure, si afferma l’illegittimità dei criteri di valutazione tanto per la parte tecnica, quanto per quella economica delle offerte.

In particolare, con la prima censura si afferma che illegittimamente la stazione appaltante aveva attribuito sistematicamente importanza, ai fini della valutazione delle offerte, ad una serie di requisiti e caratteristiche possedute in larga parte (o anche esclusivamente) dalla sola Instrumentation, ovvero le aveva sopravvalutate per effetto di errori in cui era incorsa la Commissione di gara.

In via preliminare il Collegio rileva, concordando sul punto con l’appellante, la tempestività delle censure dedotte contro la lex specialis di gara.

Ed invero, alla luce dei principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel recente arresto (26 aprile 2018, n. 4), richiamando propri precedenti in termini (29 gennaio 2003, n. 1;
id. 7 aprile 2011, n. 4), le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e solo dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura.

E’ evidente che il criterio di valutazione delle offerte o la formula matematica individuata per scegliere l’offerta economicamente più vantaggiosa (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.) – ove non escluda in modo assoluto la formulazione dell’offerta stessa – non hanno portata escludente ma impingono solo sul punteggio attribuito alle stesse, con la conseguenza che la relativa impugnazione è ammessa soltanto nel momento in cui, con l’aggiudicazione della gara ad altro concorrente, si è concretizzata la lesione.

Peraltro la censura, seppure tempestiva, è inammissibile alla luce dei principi generali correttamente richiamati dal giudice di primo grado i quali, contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante – che considera tale rinvio un modo per eludere l’esame dei vizi dedotti – costituiscono un limite per lo stesso giudice di sindacare le decisioni di merito della stazione appaltante.

La Siemens, infatti, deduce l’illegittimità della normativa di gara che non avrebbe “dato peso a fattori importanti, e ne ha attribuito invece ad altri, poco o meno rilevanti” sostituendo quindi alla valutazione dell’importanza delle singole voci dell’offerta, effettuata dalla Commissione, quella da essa stessa svolta, e ciò in palese violazione dei principi, pacifici nella giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui la scelta operata dall’amministrazione appaltante in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificati nella lex specialis e la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub – criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico e, come tale, è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (Cons. St., sez. V, 18 giugno 2018, n. 3737;
id. 14 novembre 2017, n. 5245;
id. 18 giugno 2015, n. 3105;
id. 8 aprile 2014, n. 1668;
id., sez. III, 2 maggio 2016, n. 1668). Anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le Linee Guida n. 2, in tema di “Offerta economicamente più vantaggiosa”, ha sottolineato che “la determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e, dunque, dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione”.

L’appellante rileva l’illegittimità della lex specialis di gara – e, quindi, della conseguente valutazione operata dalla Commissione – per “aver dato peso al tempo per ottenere il primo test (criterio A), invece che alla velocità di effettuazione degli esami (il primo dato ha poca importanza, poiché rileva solo all’inizio delle attività, mentre il secondo ha maggiore importanza, poiché rileva per tutta la durata di funzionamento degli strumenti), ovvero ai reattivi e consumabili prodotti dalla stessa ditta (criterio H), senza tener conto dei reattivi e consumabili che, seppur prodotti da ditte diverse, sono comunque certificati congiuntamente (e quindi equivalenti), oppure l’impiego di un dato tipo di proteina in luogo della prestazione finale del test in termini di accuratezza e sensibilità del risultato (criterio P), ovvero al volume di campione di 3 microlitri piuttosto che 6, quando si tratta di differenza irrilevante nella pratica (criterio U).

E’ quindi evidente l’inammissibile tentativo della Siemens di sostituire la propria valutazione in ordine agli aspetti più importanti dell’offerta a quella operata dalla stazione appaltante.

3. Con la seconda censura Siemens afferma che la formula di attribuzione del punteggio economico non era ancorata ai ribassi praticati dai concorrenti rispetto alla base d’asta, ma al mero rapporto tra i rispettivi prezzi, con l’effetto di ridurre la rilevanza ponderale del relativo criterio. In altri termini, ad avviso dell’appellante, si sarebbe dovuto attribuire il punteggio economico secondo la stessa proporzione lineare prevista per il punteggio tecnico, ossia rendendo possibile l’attribuzione di tutto il punteggio previsto per la parte economica (da 0 a 40) e, quindi, assegnando zero punti all’offerta meno conveniente tra quelle ammissibili, cioè quella pari alla base d’asta.

La censura, in tutte le diverse prospettazioni con la quale è svolta, non è suscettibile di positiva valutazione.

Come già ricordato, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione degli elementi di valutazione delle offerte, scelte che non possono essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità, nel caso di specie non ravvisabili (Cons. St., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6026), trattandosi al più – a tutto voler concedere – della scelta di un criterio (peraltro largamente utilizzato nelle procedure ad evidenza pubblica) non ottimale come quello proposto dall’appellante. Ne consegue che, salvo il limite della manifesta illogicità ed irragionevolezza del criterio prescelto – non configurabile, come si è detto, nella fattispecie all’esame del Collegio –, la Commissione aggiudicatrice può liberamente determinarsi in ordine al criterio di valutazione dell’offerta economica.

Come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, nel caso in esame non vi è stata alcuna sottovalutazione dell’elemento prezzo, tenuto conto delle modalità di aggiudicazione fissate dall’art. 95 del nuovo Codice dei contratti pubblici, né la violazione delle Linee guida Anac n. 2, avuto riguardo al carattere non vincolante delle stesse. Giova sul punto peraltro ricordare che, trattandosi pacificamente di Linee guida ‘non vincolanti’ (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell’art. 213 del nuovo Codice dei contratti), esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara. Il testo in questione, quindi, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggia soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale volto all’incremento “dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti” (Cons. St., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6026).

4. Con il quarto motivo di appello Siemens censura l’attribuzione dei punteggi per la parte tecnica, in relazione a dodici criteri su ventisette. In particolare, l’appellante deduce la mancata attribuzione di un incremento di 15,2 punti alla propria offerta, di per sé idonei a ribaltare in ogni caso l’esito della graduatoria.

Anche questo motivo non è suscettibile di positiva valutazione.

Quanto alla censura relativa all’omessa attivazione del soccorso istruttorio risulta che, contrariamente a quanto afferma la Siemens, non si sarebbe trattato di chiedere chiarimenti alla concorrente quanto, piuttosto, di far integrare l’offerta tecnica con elementi mancanti, senza i quali l’offerta ha in effetti ottenuto un punteggio inferiore.

La scelta della stazione appaltante di non attivare il soccorso istruttorio è indenne dalle critiche sollevate dalla ricorrente: l’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attribuisce alle stazioni appaltante l’onere di attivare il soccorso istruttorio per sanare “le carenza di qualsiasi elemento formale della domanda” ovvero, in particolare, “in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85”.

Corollario obbligato di tale premessa è che nelle gare pubbliche la radicalità del vizio dell'offerta non consente l'esercizio del soccorso istruttorio (Cons. St., sez. V 10 gennaio 2017, n. 39;
id. 7 novembre 2016, n. 4645), che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell'altrettanto generale principio dell'autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione. Con l'istituto del soccorso istruttorio, infatti, la stazione appaltante supera una mera incompletezza della documentazione attestante i requisiti soggettivi del concorrente, al fine di evitare esclusioni fondate su mere carenze formali;
non può, pertanto, farsi ricorso ad una richiesta di chiarimenti sull'offerta, laddove, invece questa sia totalmente carente degli elementi essenziali (Cons. St., sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3847).

5. L’appellante non può essere seguita neanche allorché critica la sentenza del giudice di primo grado per violazione del principio generale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.c..

Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi regolatori predicabili in subiecta materia richiamando, anzitutto, ed in modo appropriato, la giurisprudenza di settore onde raccordare il proprio decisum alle regole da essa mutuabili in tema di metodo e di limiti di sindacato.

Giova preliminarmente ricordare che, come condvisibilmente affermato dal giudice di primo grado, la valutazione delle offerte, così come l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, sicché le relative censure che investono il merito di tale valutazione, sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l’ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, dei quali non vi è prova nel caso di specie (Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2018, n. 5744).

La ricognizione nei termini appena sintetizzati della cornice giuridica di riferimento, a differenza di quanto più volte denunciato dall’appellante, lungi dal costituire un vuoto esercizio accademico, appare anche a questo Collegio un passaggio doveroso in ragione della singolarità dell’approccio privilegiato dall’appellante ai temi in discussione che, per quanto suggestivo, deve ritenersi in evidente distonia rispetto al quadro normativo di riferimento ed ai postulati giurisprudenziali che ne costituiscono la declinazione applicativa.

La Siemens tenta infatti, con il suo articolato argomentare, di sostituire la valutazione dei singoli punti dell’offerta tecnica con quella effettuata dalla Commissione di gara e di indurre il Tar prima e il giudice di appello poi ad una nuova valutazione di tali offerte. Ma, come si è detto, tale sindacato può essere compiuto dal giudice amministrativo solo a fronte di una valutazione manifestamente illogica e irrazionale, vizi questi che non inficiano il procedimento seguito dalla Commissione per attribuire il punteggio alle due offerte tecniche.

Data questa premessa, correttamente il Tar ha proceduto solo in via esemplificativa a verificare la corretta valutazione di alcuni dei tanti aspetti dell’offerta tecnica delle due concorrenti, per confermarne la correttezza. Nessuna violazione, dunque, dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su vizi dedotti dalla ricorrente, quanto piuttosto coerenza con il corretto assunto in ordine ai limiti del proprio sindacato.

6. Non condivisibile è anche l’assunto di Siemens secondo cui la motivazione della valutazione delle offerte tecniche sarebbe stata integrata in un secondo momento, con la relazione del 16 novembre 2017. Ed invero, la Commissione di gara si è riunita al fine di verificare la fondatezza dei motivi dedotti dalla Siemens dinanzi al Tar Toscana e, nel ribadire la correttezza del proprio operato, ha chiarito le ragioni di attribuzione dei punteggi, tutti confermati.

7. Passando all’esame dei vizi dedotti avverso molti dei punti attribuiti alle singole voci dell’offerta tecnica, gli stessi andrebbero dichiarati inammissibili in applicazione di quanto precedentemente argomentato, finendo l’appellante per chiedere a questo giudice di sostituirsi alla Commissione di gara nella valutazione dell’offerta. In ogni caso le censure sono anche infondate alla luce delle motivazioni esplicitate dalla Commissione nella relazione del 16 novembre 2017.

Con riferimento al primo punto (Criterio A: Tempo necessario per ottenere il primo risultato sugli strumenti stand-alone a provetta tappata, partendo dalle condizioni di stand-by e cadenza analitica per eseguire i due pannelli, in base all'attività dei singoli centri: panello 1) PT e aPTT, pannello 2) PT, aPTT, Fibrinogeno Klaus, AT e D-Dimero. Tempi per la manutenzione giornaliera, settimanale e mensile), nel ritenere esaurienti e non manifestamente illogiche (e, quindi, sindacabili) le spiegazioni riportate nella citata relazione del 16 novembre 2017 – e, in particolare, cosa la stazione appaltante intendesse per “Tempo necessario per ottenere il primo risultato sugli strumenti stand-alone a provetta tappata, partendo dalle condizioni di stand-by e cadenza analitica per eseguire i due pannelli”, dove “e” indica la necessità di far conoscere il primo risultato nell’esecuzione dei due pannelli - appare qui sufficiente rilevare che alcun riferimento era fatto al test “von Willebrand” e che il termine “complessa” era riferito alla tipologia di strumentazione offerta (non omogenea) e quindi al diverso impegno del personale tecnico. Anche la diversa valutazione data all’elemento “tempi di manutenzione” appare giustificata e non superata dalle argomentazioni dell’appellante.

Quanto al Criterio B (Possibilità di caricamento dei campioni sia di routine che urgenti, reagenti e consumabili senza interruzione del lavoro dello strumento. Modalità con la quale viene garantita la capacità di rilevare il livello dei reagenti e il conteggio automatico dei test residui. Sugli strumenti stand-alone, gestione dei campioni STAT, in modalità tappata, in qualunque posizione dell'area di caricamento che non preveda interruzioni o pause della sessione analitica e interazioni manuali), non è dubbia la diversa offerta delle due concorrenti. La stessa Siemens dichiara che i propri sistemi “richiedono un minimo di “interazioni manuali”, “quale l’operazione di anteporre i campioni STAT a quelli di routine”.

Con riferimento al Criterio C (Disponibilità di differenti algoritmi per la determinazione del tempo di coagulazione - soglia, derivata prima, derivata seconda - e per i test cromogenici ed immunologici e modalità di visualizzazione delle derivate. Visualizzazione, stampa e archiviazione di tutte le curve di reazione relative ai campioni analizzati su tutti i canali di lettura) basta richiamare il differente numero di algoritmi presenti nelle offerte delle due concorrenti.

Quanto al Criterio F (Possibilità di approfondimento diagnostico dei campioni, mediante ripetizione dei test e/o esecuzione di test aggiuntivi secondo un algoritmo configurabile dall'operatore, in base a risultati numerici, flag ed allarmi strumentali. Possibilità di eseguire test con diluizioni multiple e visualizzazione, calcolo ed interpretazione del test di parallelismo ed elaborazione dei dati ottenuti direttamente dall'analizzatore e senza l'uso di software esterni) il diverso punteggio (peraltro con uno scarto minimo: 1,00 punti a Instrumentation a fronte di 0,90 punti a Siemens) attribuito è conseguente al differente alla circostanza che dall’offerta tecnica di Siemens la commissione non è stata in grado di evincere, per come formulata, se e in che modo viene fatta l'interpretazione del test di parallelismo sui suoi sistemi analitici.

In ordine al Criterio H (Reattivi e consumabili prodotti dalla stessa Ditta fornitrice produttrice di strumenti) va rilevato che Siemens è distributrice non di prodotti propri ma della ditta Sysmex, mentre con riferimento al Criterio I (Reattivi di routine: PT

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